CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 34141/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna dell'imputato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della ammenda di C 3.000,00, equitativamente determinata, alla Cassa per le ammende, avendo dato causa all'inammissibilità. F WC, 00 cro Minn P.Q.M. 2_00 10-1 —i Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese c3 m— processualile della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. • —.4 00 - z> COSÌ deéiS0 il 17 settembre 2025 ion z r) [OSCURATO:PERSONA] relatore La Presidente -om r- Z Francé