CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Viste; [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vieste; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 26/10/2023 del tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Foggia quale giudice dell'esecuzione rigettava la istanza di [OSCURATO:PERSONA], avanzata per la revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione del 14 marzo 2023 di cui alla sentenza n. 215/08 del giudice dell'ex sezione distaccata di Manfredonia. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Deducono, con il primo, il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per omessa integrazione del contraddittorio con tutti gli occupanti dell'immobile abusivo. 3 bis. Si premette che il ricorso, quale mezzo di impugnazione, come proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che non risulta che la stessa ha promosso il giudizio di esecuzione in contestazione. Quanto al Lorusso, il motivo è inammissibile perché: 1) generico, nella misura in cui non illustra le ragioni della prospettata integrazione del contraddittorio; 2) non autosufficiente, per la mancata allegazione della certificazione citata che attesterebbe la presenza di un ampio nucleo familiare rispetto al quale integrare il contraddittorio. 4. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 3 del DPR 380/01 atteso che la decisione avrebbe avuto riguardo ad un'opera non costituente modifica edilizia del territorio. 4bis. La censura è inammissibile, siccome propone una questione, quale l'oggetto della condanna, ormai coperta dal giudicato e non riesaminabile con lo strumento prescelto, del giudizio di esecuzione. 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 34 del DPR 380/01 per non avere il giudice considerato l'impossibilità di demolire l'opera abusiva senza pregiudizio per la restante parte lecita, con conseguente applicazione di una pena pecuniaria da parte dell'ufficio comunale. 5bis Al motivo è manifestamente infondato. Sia per la mancata allegazione della relazione tecnica citata e di riferimento, sia per la mancata illustrazione delle ragioni della circostanza prospettata, sia per la non pertinente citazione, rispetto a quanto dedotto, relativo, in sostanza, ad un intervento abusivo che si sarebbe aggiunto ad un preesistente immobile lecito, dell'art. 34 del DPR 380/01 atteso che in tema di reati edilizi, la possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva, secondo la procedura di cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda le sole ipotesi di parziale difformità (al netto del limite di tolleranza individuato dall'ultimo comma dell'articolo citato) fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la revoca dell'ingiunzione a demolire un manufatto completamente abusivo e del tutto nuovo, ancorché innestato su una preesistente struttura di per sè conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche). (Sez. 3, n. 16548 del 16/06/2016 Cc. (dep. 03/04/2017) Rv. 269624 - 01. 6. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla avvenuta esclusione, da parte del giudice, del vizio di proporzionalità dell'ordine di demolizione. 6 bis. Il motivo è inammissibile, sia per la mancata specificazione del vizio motivazionale dedotto ( che, come noto, si articola alternativamente nel vizio di manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza di motivazione) ed è onere del ricorrente specificarne la tipologia e quindi le ragioni a sostegno; sia perché la motivazione fornita dal giudice appare aderente con l'indirizzo di legittimità per cui il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (così Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Rv. 280270 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, n. 48021 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 277994 - 01, secondo cui il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio). Inoltre, il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio (cfr. amplius Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023 Rv. 284627 - 01)..3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed inoltre, non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), anche con condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragìone dei motivi dedotti, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di