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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:383
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0095_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 – Portogallo / Commissione (causa T-95/21 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Madeira – Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 15-18)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE) (v. punti 22-24)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro – Obbligo di dimostrare che, in mancanza del provvedimento provvisorio, sarebbero compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 25)

4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Interesse generale difeso dalla Commissione e interesse del beneficiario dell’aiuto – Insussistenza dell’urgenza e di circostanze eccezionali – Preminenza dell’interesse generale (Artt. 108, § 2, e 278 TFUE) (v. punti 29-38)

5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno già verificatosi – Risarcimento che esula dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 2) (v. punto 43) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Madeira (ZFM) – Regime III e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tale decisione fino a che non sia emessa una sentenza nel procedimento principale.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0095_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 22 giugno 2021 – Portogallo / Commissione (causa T-95/21 R) «Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Madeira – Applicazione di tale regime di aiuti in violazione delle decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final della Commissione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e che dispone il recupero degli aiuti – [OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 15-18) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE) (v. punti 22-24) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno che può essere invocato da uno Stato membro – Obbligo di dimostrare che, in mancanza del provvedimento provvisorio, sarebbero compromessi seriamente l’adempimento delle pubbliche funzioni, l’ordine pubblico o un intero settore dell’economia (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punto 25) 4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato – Interesse generale difeso dalla Commissione e interesse del beneficiario dell’aiuto – Insussistenza dell’urgenza e di circostanze eccezionali – Preminenza dell’interesse generale (Artt. 108, § 2, e 278 TFUE) (v. punti 29-38) 5. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno già verificatosi – Risarcimento che esula dalla finalità del procedimento sommario (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 2) (v. punto 43) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8550 final della Commissione, del 4 dicembre 2020, relativa al regime di aiuti SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) cui il Portogallo ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Madeira (ZFM) – Regime III e, dall’altro, a che sia ordinato alla Commissione di non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tale decisione fino a che non sia emessa una sentenza nel procedimento principale. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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