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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30339/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 45297/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di ap- pello sul punto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto.

I giudici del gravame del merito, hannoliaaa evidenziato come la pena irro- gata sin dal primo grado risulti già essere stata determinata nel minimo edittale e come nel minimo sia stato determinato anche l'aumento per le contestate aggra- vanti.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di C!,P all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 2561.97; conf.

Sez. 2, n, 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 dei 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere ai relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o ''congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione dei ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alia misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 dei 27/4/2017 ; rviastro ei altro, Rv. 271243).

N. 45297/2022 R.G.

E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al ci sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile Oal testo della sertenza nei suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena.

Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 45297/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di ap- pello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hannoliaaa evidenziato come la pena irro- gata sin dal primo grado risulti già essere stata determinata nel minimo edittale e come nel minimo sia stato determinato anche l'aumento per le contestate aggra- vanti. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di C!,P all'art.133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 2561.97; conf. Sez. 2, n, 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 dei 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 dei 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in rela- zione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere ai relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o ''congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capa- cità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiega- zione dei ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alia misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 dei 27/4/2017 ; rviastro ei altro, Rv. 271243). N. 45297/2022 R.G. E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al ci sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile Oal testo della sertenza nei suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il C
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