CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25277/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la medesima, in Roma, Via dei Portoghesi 12; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso il DECRETO n. cronol. 941 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositato il 5 marzo 2021; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 7 giugno 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. depositava ricorso ex art. 3 della legge n. 89/2001 innanzi la Corte d’appello di Ancona, al fine di ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura concorsuale n. 16/2020, avviata con la sentenza n. 17 del 10 marzo 2000 del Tribunale di Ancona. Con decreto del 27 aprile 2020, depositato in cancelleria in data 30 aprile 2020, la Corte d’appello di Ancona accoglieva la domanda di equa riparazione e ingiungeva al Ministero della giustizia il pagamento di euro 4.043,87, oltre interessi dalla domanda al saldo e alle spese di lite. 2. Il 5 agosto 2020 il Ministero della giustizia proponeva opposizione avverso il decreto, eccependo la tardività della domanda di equa riparazione. La Corte d’appello di Ancona, con il decreto n. 941/2021, pubblicato in data 5 marzo 2021, rigettava il ricorso e, per l’effetto, confermava il provvedimento opposto, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite. 3. Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione avverso il decreto. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anzitutto eccependo la tardività del ricorso per cassazione. La controricorrente ha depositato memoria, con cui si limita a richiamare le conclusioni formulate con il controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione. Ad avviso della controricorrente, non trovando applicazione ai procedimenti di natura fallimentare la sospensione feriale dei termini, il ricorso per cassazione è stato proposto tardivamente il 6 ottobre 2021, essendo il termine scaduto il 6 settembre 2021. L’eccezione va respinta: nel processo previsto dalla legge n. 89/2001, sia pure volto a ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura concorsuale, trova applicazione la sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, non venendo in rilievo, per esso, l'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969 cit. con riguardo al procedimento difallimento, così che il ricorso è stato tempestivamente proposto. 2. Il ricorso è basato su un motivo che lamenta “violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 4 della legge n. 89/ 2001, 58, comma 1 della legge n. 69/2009, 327 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”: la Corte di merito ha erroneamente aderito all’interpretazione secondo cui la procedura fallimentare va considerata nella sua globalità, trovando applicazione l’art. 327 c.p.c., nel testo in vigore al momento della apertura/dichiarazione di fallimento; il procedimento endo- fallimentare di impugnazione del provvedimento di chiusura della procedura concorsuale va tenuto distinto dalla complessiva procedura fallimentare, avendo carattere autonomo, così che, ove il provvedimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 327 c.p.c., deve essere necessariamente applicato il termine decadenziale di sei mesi e non di un anno. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di domanda di indennizzo ex legge n. 89/2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare, al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, per la proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato, occorre considerare la data di apertura della procedura fallimentare – che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata – e non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, che non costituisce procedimento autonomo occasionato dal fallimento, ma solo un procedimento endo-fallimentare cui si applica la disciplina transitoria” (così Cass. 17384/2022, v. anche Cass. 13267/2022). 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Co