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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 18663/2024

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18627/2020proposto da: ELYROS, s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappres. e difende,per procura speciale in att i ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], S.C.p.A, in persona del legale rappres. p.t.,quale mandataria in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], S.C.p.A, in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- ELYROS, s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1494 / 19 della Corte d ’appello di Salerno , pubblicata il 4.11.2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 25.2.17 la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa nel 2017 , che aveva rigettato la domanda proposta nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per carenza di legittimazione passiva.

In particolare, la suddetta società aveva chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non per illegittima segnalazione alla centrale rischi.

Al riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata titolare di conto corrente acceso nel 1981 presso la filiale di Salerno della Banca popolare di S.Matteo, ora [OSCURATO:SOCIETA]., godendo di affidamenti sui quali erano stati applicati interessi anatocistici ed extralegali non pattuiti, la cui illegittimità era stata accertata con sentenza del medesimo Tribunale nel 2006 (che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto) nel giudizio nel quale erano stati parti i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci della stessa società), con condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 42.023,81.Sulla base di tali rapporti la banca poneva in sofferenza i fideiussori e la società.

Con sentenza del 4.11.19 la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: anzitutto, non era corretta la decisione sulla mancanza di legittimazione della banca convenuta che non aveva provato di aver provveduto alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta cessione, né se oggetto della presunta cessione fosse solo il credito o l’intero rapporto, ovvero il contratto intercorso tra le parti; tuttavia, la domanda non era accoglibile in quanto la società attrice non aveva dimostrato il danno subito; in particolare, l’attrice non aveva allegato nulla che provasse che l’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi avesse determinato il danno all’immagine e la chiusura orevoca delle varie linee di affidamento concesse, mentre la prova per testi era generica in relazione alla prova del nesso causale tra i fatti lamentati e la suddetta segnalazione, anche con riferimento al collegamento temporale; mancavanoidonei elementi oggettivi idonei alla liquidazione del danno, sebbene in via equitativa, non essendo dimostrata l’impossibilità di addurre fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di mandataria, in nome e per conto, della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso , illustrato da memoria, e formula ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.2, n.4, c.p.c., nonché mancata valutazione dei documenti allegati a sostegno della domanda risarcitoria, per aver la Corte d’appello, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, rigettato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata prova dei danni cagionati dall’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi, omettendo di esaminare i documenti che integravano la prova richiesta (copia degli estratti della Centrale- rischi della [OSCURATO:PERSONA]Italia del 1995 in ordine agli affidamenti in corso alla data dell’erronea segnalazione nel febbraio 1998 con il MPS e la BNA; il ricorso per fallimento del 9.11.19 presentato dal MPS e la proposta transattiva del 23.12.99 con allegata accettazione che documentavano la revoca dell’affidamento, le procedure esecutive e concorsuali attivate, con l’iscrizione ipotecaria per il recupero dell’affidamento; atto d’assenso alla cancellazione della suddetta ipoteca del dicembre 2005, iscritta il 29.1.99 dalla BNA per la somma di euro 213.376,697 quale saldo di conto corrente sulla base del decreto ingiuntivoemesso il 20.1.99; atto di consenso del 25.7.07 alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sulla base del decreto ingiuntivo del 29.3.99 emesso per euro 120.000,00 quale saldo del conto corrente in favore del Ban co di Napoli; ordinanza del giudice dell’esecuzione del 2.7.08 relativa all’espropriazione di immobile, poi trasferito a seguito d’incanto; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 1999-2005 da cui s’evinceva una progressiva riduzione dei volumi d’affari dal 1998 fino all’azzeramento nel 2005).

La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello non ha esaminato i suddetti documenti che proverebbero che alla data della illegittima segnalazione nel febbraio 1998, la società godeva di affidamenti con MPS e la BNA che, dopo tale segnalazione, avevano revocato gli affidamenti, promuovendo le predette procedure esecutive, con i danni conseguenti evidenziati.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132, 244, c.p.c., per non aver la Corte territorialeammesso la prova testimoniale avente ad oggetto il fatto che la revoca degli affidamenti aveva impedito alla società di anticipare ai clienti le deleghe per i versamenti fiscali e previdenziali, o determinando la tardività dell’esecuzione, ritenendola generica in relazione alla dimostrazione del nesso causale tra i fatti lamentati e la suddetta segnalazione.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso l’esame dei citati documenti, e dell’art. 1226 c.c., per non aver la stessa Corte ritenuto dimostrati presuntivamente i danni non patrimoniali lamentati, atteso che non sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare anche l’impossibilità di addurre fatti costitutivi.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 336, c.p.c., per non aver la Corte d’appelloriformato la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese del primo grado.

Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., 8, c.5, d.lgs. n. 28/10, per non aver la Corte d’appello condannato la banca convenuta al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma pari all’importo del contributo unificato, in conseguenza della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio.

Il primo motivo è fondato.

Occorre preme terre che qualora il ricorrente , in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per cassazione , al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame , e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/19).

Nella fattispecie, la ricorrente ha osservato il principio di autosufficienza,indicando i vari documenti , descrivendone l e relative parti significative, sia in ordine al contenuto, che riguardo ai riferimenti cronologici.

Premesso ciò, va osservato che il mancato esame di un documentopuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18).

Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato i documenti allegati dalla ricorrente con motivazione alquanto sintetica e stereotipata, ritenendoli privi di idoneità probatoria.

Al riguardo, il collegio ritiene che tale motivazione si ponga al di sotto del minimo costituzionale, configurandosi come sostanzialmente apparente, in quanto, i n effetti , il giudice di secondo grado non ha in concreto valutato i singoli documenti prodotti dall’appellante in quanto, dopo aver premesso che in caso d’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi, i danni, patrimoniali e non, devono essere adeguatamente provati, non essendo essi ravvisabiliin re ipsa, ha affermato che l’appellante non aveva “allegato nulla che comprovasse le sue affermazioni in modo puntuale, né la formulata richiesta di ammissione ed escussione della prova testi può trovare ingresso per la genericità dei fatti addotti, in relazione alla prova specifica del nesso causale tra i fatti lamentatie la segnalazione, anche in relazione al collegamento temporale..” Ora, r icorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/22; n. 13977/19).

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., n. 13248/20; SU, n. 8053/14).

Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella " motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass., n. 20721/18).

Nella specie, la Corte d’appello ha adottato una motivazione perplessa, nel senso di argomentazione generica ed estratta, priva di ogni riferimento ai documenti citati.

Sul punto, il motivo in questioneè provvisto di decisivit à, con riguardo alla dimostrazione del nesso causale tra l’illegittima segnalazione alla centrale rischi e gli eventi dannosi prospettati.

Gli altri motivi del ricorso principale, e il ricorso incidentale condizionato sono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo del principale.

Per quanto esposto, dunque, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di secondo grado, anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata.

Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso inci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18627/2020proposto da: ELYROS, s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappres. e difende,per procura speciale in att i ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], S.C.p.A, in persona del legale rappres. p.t.,quale mandataria in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], S.C.p.A, in persona del legale rappres. p.t., quale mandataria in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -ricorrente incidentale- ELYROS, s.n.c., di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappres. e difende, per procura speciale in atti; -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1494 / 19 della Corte d ’appello di Salerno , pubblicata il 4.11.2019; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 25.2.17 la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa nel 2017 , che aveva rigettato la domanda proposta nei suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per carenza di legittimazione passiva. In particolare, la suddetta società aveva chiesto la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non per illegittima segnalazione alla centrale rischi. Al riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] era stata titolare di conto corrente acceso nel 1981 presso la filiale di Salerno della Banca popolare di S.Matteo, ora [OSCURATO:SOCIETA]., godendo di affidamenti sui quali erano stati applicati interessi anatocistici ed extralegali non pattuiti, la cui illegittimità era stata accertata con sentenza del medesimo Tribunale nel 2006 (che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto) nel giudizio nel quale erano stati parti i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci della stessa società), con condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 42.023,81.Sulla base di tali rapporti la banca poneva in sofferenza i fideiussori e la società. Con sentenza del 4.11.19 la Corte territoriale rigettava l’appello, osservando che: anzitutto, non era corretta la decisione sulla mancanza di legittimazione della banca convenuta che non aveva provato di aver provveduto alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avvenuta cessione, né se oggetto della presunta cessione fosse solo il credito o l’intero rapporto, ovvero il contratto intercorso tra le parti; tuttavia, la domanda non era accoglibile in quanto la società attrice non aveva dimostrato il danno subito; in particolare, l’attrice non aveva allegato nulla che provasse che l’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi avesse determinato il danno all’immagine e la chiusura orevoca delle varie linee di affidamento concesse, mentre la prova per testi era generica in relazione alla prova del nesso causale tra i fatti lamentati e la suddetta segnalazione, anche con riferimento al collegamento temporale; mancavanoidonei elementi oggettivi idonei alla liquidazione del danno, sebbene in via equitativa, non essendo dimostrata l’impossibilità di addurre fatti costitutivi della pretesa risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A., quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA], nella qualità di mandataria, in nome e per conto, della [OSCURATO:SOCIETA]., resiste con controricorso , illustrato da memoria, e formula ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.2, n.4, c.p.c., nonché mancata valutazione dei documenti allegati a sostegno della domanda risarcitoria, per aver la Corte d’appello, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca convenuta, rigettato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. per mancata prova dei danni cagionati dall’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi, omettendo di esaminare i documenti che integravano la prova richiesta (copia degli estratti della Centrale- rischi della [OSCURATO:PERSONA]Italia del 1995 in ordine agli affidamenti in corso alla data dell’erronea segnalazione nel febbraio 1998 con il MPS e la BNA; il ricorso per fallimento del 9.11.19 presentato dal MPS e la proposta transattiva del 23.12.99 con allegata accettazione che documentavano la revoca dell’affidamento, le procedure esecutive e concorsuali attivate, con l’iscrizione ipotecaria per il recupero dell’affidamento; atto d’assenso alla cancellazione della suddetta ipoteca del dicembre 2005, iscritta il 29.1.99 dalla BNA per la somma di euro 213.376,697 quale saldo di conto corrente sulla base del decreto ingiuntivoemesso il 20.1.99; atto di consenso del 25.7.07 alla cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sulla base del decreto ingiuntivo del 29.3.99 emesso per euro 120.000,00 quale saldo del conto corrente in favore del Ban co di Napoli; ordinanza del giudice dell’esecuzione del 2.7.08 relativa all’espropriazione di immobile, poi trasferito a seguito d’incanto; la copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni 1999-2005 da cui s’evinceva una progressiva riduzione dei volumi d’affari dal 1998 fino all’azzeramento nel 2005). La ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte d’appello non ha esaminato i suddetti documenti che proverebbero che alla data della illegittima segnalazione nel febbraio 1998, la società godeva di affidamenti con MPS e la BNA che, dopo tale segnalazione, avevano revocato gli affidamenti, promuovendo le predette procedure esecutive, con i danni conseguenti evidenziati. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 132, 244, c.p.c., per non aver la Corte territorialeammesso la prova testimoniale avente ad oggetto il fatto che la revoca degli affidamenti aveva impedito alla società di anticipare ai clienti le deleghe per i versamenti fiscali e previdenziali, o determinando la tardività dell’esecuzione, ritenendola generica in relazione alla dimostrazione del nesso causale tra i fatti lamentati e la suddetta segnalazione. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 115, 116, 132, c.p.c., per aver la Corte d’appello omesso l’esame dei citati documenti, e dell’art. 1226 c.c., per non aver la stessa Corte ritenuto dimostrati presuntivamente i danni non patrimoniali lamentati, atteso che non sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare anche l’impossibilità di addurre fatti costitutivi. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 336, c.p.c., per non aver la Corte d’appelloriformato la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese del primo grado. Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c., 8, c.5, d.lgs. n. 28/10, per non aver la Corte d’appello condannato la banca convenuta al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, di una somma pari all’importo del contributo unificato, in conseguenza della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatorio. Il primo motivo è fondato. Occorre preme terre che qualora il ricorrente , in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa deldocumento nel ricorso per cassazione , al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame , e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass., n. 13625/19). Nella fattispecie, la ricorrente ha osservato il principio di autosufficienza,indicando i vari documenti , descrivendone l e relative parti significative, sia in ordine al contenuto, che riguardo ai riferimenti cronologici. Premesso ciò, va osservato che il mancato esame di un documentopuò essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18). Nella specie, la Corte territoriale ha esaminato i documenti allegati dalla ricorrente con motivazione alquanto sintetica e stereotipata, ritenendoli privi di idoneità probatoria. Al riguardo, il collegio ritiene che tale motivazione si ponga al di sotto del minimo costituzionale, configurandosi come sostanzialmente apparente, in quanto, i n effetti , il giudice di secondo grado non ha in concreto valutato i singoli documenti prodotti dall’appellante in quanto, dopo aver premesso che in caso d’illegittima segnalazione alla Centrale-rischi, i danni, patrimoniali e non, devono essere adeguatamente provati, non essendo essi ravvisabiliin re ipsa, ha affermato che l’appellante non aveva “allegato nulla che comprovasse le sue affermazioni in modo puntuale, né la formulata richiesta di ammissione ed escussione della prova testi può trovare ingresso per la genericità dei fatti addotti, in relazione alla prova specifica del nesso causale tra i fatti lamentatie la segnalazione, anche in relazione al collegamento temporale..” Ora, r icorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., n. 6758/22; n. 13977/19). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass., n. 13248/20; SU, n. 8053/14). Il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134/2012, applicabile "ratione temporis", presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella " motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile", mentre resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione (Cass., n. 20721/18). Nella specie, la Corte d’appello ha adottato una motivazione perplessa, nel senso di argomentazione generica ed estratta, priva di ogni riferimento ai documenti citati. Sul punto, il motivo in questioneè provvisto di decisivit à, con riguardo alla dimostrazione del nesso causale tra l’illegittima segnalazione alla centrale rischi e gli eventi dannosi prospettati. Gli altri motivi del ricorso principale, e il ricorso incidentale condizionato sono assorbiti dall’accoglimento del primomotivo del principale. Per quanto esposto, dunque, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di secondo grado, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e cassa la sentenza impugnata. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso inci
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