CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 novembre 1948 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano, che ha dichiarato Giovacchini colpevole dei reati di truffa in concorso e di usura aggravata. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, dichiarato falsamente di essere in grado di procurare alle persone offese un finanziamento per l'acquisto di un esercizio commerciale, così facendosi consegnare la somma di 4.000 C, ed ancora di avere dato in prestito alle medesime persone offese la somma di 1.000 C necessaria per provvedere al pagamento della prima rata del promesso finanziamento, facendosi consegnare un effetto cambiario pari a 1.150€, così applicando un interesse annuo del 57%. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 640 e 644 codice penale e vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e delle prove documentali. La Corte ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di usura sul presupposto che abbia richiesto di emettere e abbia poi ricevuto la cambiale firmata dalla persona offesa, che gli aveva a più riprese consegnato denaro contante per restituirgli la somma prestata. La Corte ha ritenuto irrilevante il ruolo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha valorizzato la circostanza che la persona offesa avesse restituito all'imputato la somma capitale ricevuta, maggiorata degli interessi usurari pattuiti. Tale circostanza non trova riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa, che riferisce di avere restituito solo la somma di 650 C. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 il numero 3 codice penale relativa allo stato di bisogno della persona offesa, che non può essere fatto derivare dalla corresponsione dell'unico prestito che la persona offesa ha richiesto. La situazione di difficoltà economica è infatti insita nel reato di usura, poiché in mancanza di questa condizione il soggetto non accetterebbe un prestito a tasso usurario. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego della prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. L'imputato è un soggetto di età avanzata, affetto da pluripatologie, che presenta un deterioramento cognitivo legato all'età. Osserva il ricorrente che in ragione di tali condizioni psicofisiche e del tempo trascorso rispetto ai fatti di reato la pena avrebbe dovuto essere determinata nel minimo edittale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle ritenute aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto, pur deducendo vizi della motivazione, si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dai giudici di merito e finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). Nel caso in esame peraltro non va trascurato che in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità il contenuto della sentenza di primo grado integra e completa quello della sentenza di appello. 1.1 In relazione al primo motivo di ricorso va preliminarmente osservato che le censure riguardano esclusivamente il reato di usura e non quello di truffa, in ordine al quale non viene speso alcuno specifico argomento, nè vengono esposte concrete ragioni di censura, nonostante nel titoletto venga dedotta la violazione dell'articolo 640 cod.pen. . Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità il ricorrente non avanza specifiche critiche; le stesse hanno trovato riscontro nella cambiale emessa per il valore di 1.150 C. Le considerazioni in merito alla mancata dimostrazione del pagamento della stessa cambiale o della somma in contanti riportata sul titolo di credito non inficiano il giudizio di colpevolezza, poiché è noto che il reato di usura si consuma già nel momento in cui viene concordato e pattuito un interesse usurario, quale appunto quello riportato nella cambiale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli interessi pattuiti, che nel caso in esame peraltro la persona offesa ha dichiarato di avere pagato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'aggravante, è manifestamente infondato poiché il tribunale e la corte hanno concordemente sottolineato la situazione di estrema difficoltà manifestata dalla persona offesa, che all'epoca era disoccupata come il marito. Su tale affermazione il ricorrente non si sofferma, né la censura in modo specifico. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la valutazione del giudizio di equivalenza rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e nel caso in esame è stato adeguatamente motivato, sia dal tribunale sia dalla corte di appello, sottolineando i numerosi precedenti specifici dell'imputato che integrano la ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale ed escludono la possibilità che le attenuanti generiche a lui concesse possano essere riconosciute come prevalenti. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni accessorie conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. .3