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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 18503/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p. di Catania in data 11 ottobre 2021, ha sostituito alla misura della custodia cautelare in carcere la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di istigazione alla corruzione, perché, nella qualità di primo luogotenente dell'Aeronautica militare induceva la società [OSCURATO:SOCIETA], i cui terreni era previsto fossero espropriati per ampliare la base aerea dell'Aeronautica militare di Sigonella, a corrispondere una somma di denaro, per ottenere, in sede di esproprio, una somma maggiore quale valore dei terreni.

2. Avverso l'ordinanza Laera ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la ragione di seguito indicata.

2. Rileva il Collegio che, in data 15/02/2022, è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'indagato, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare.

3. Osservato che non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in ragione della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 -01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore i Il nte Maria gna Stefano *Part

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p. di Catania in data 11 ottobre 2021, ha sostituito alla misura della custodia cautelare in carcere la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di istigazione alla corruzione, perché, nella qualità di primo luogotenente dell'Aeronautica militare induceva la società [OSCURATO:SOCIETA], i cui terreni era previsto fossero espropriati per ampliare la base aerea dell'Aeronautica militare di Sigonella, a corrispondere una somma di denaro, per ottenere, in sede di esproprio, una somma maggiore quale valore dei terreni. 2. Avverso l'ordinanza Laera ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la ragione di seguito indicata. 2. Rileva il Collegio che, in data 15/02/2022, è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'indagato, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare. 3. Osservato che non deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in ragione della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 -01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore i Il nte Maria gna Stefano *Part
Sentenza Cassazione n. 18503/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris