CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che è pervenuta rinuncia al ricorso, che lo rende inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma contenuta, in via equitativa, a cagione della rinuncia, nella misura indicata in dispositivo; • P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] p r [OSCURATO:PERSONA]'A.I.AERIA U2026 o Giodìììàfii9 Jy intik 2