CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 maggio 2023
Cassazione n. 46027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza in data 01/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per mesi sei. 2. Ha proposto ricorso Lanzetta tramite il suo difensore. Rileva che le parti avevano chiesto l'applicazione del lavoro di pubblica utilità in misura inferiore a quella di mesi sei, in concreto stabilita dal giudice la cui decisione non si poneva dunque in correlazione con la richiesta. e 3. Il ricorso è inammissibile: da un lato si risolve in una non consentita contestazione della durata del lavoro di pubblica utilità, cioè in una deduzione che di per sé non sottende né l'illegalità del trattamento sanzionatorio né la violazione di uno specifico accordo; dall'altro non considera che dalla trascrizione del verbale di udienza risulta che in realtà in sede di prospettazione della richiesta il Giudice aveva fatto riferimento ad una durata del lavoro di pubblica utilità per mesi sei e l'imputato aveva al riguardo prestato consenso. 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amnnende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co