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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37125/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 17/04/2017 sino al 9/05/2017, nella forma della custodia cautelare in carcere, e sino al 1/06/2018, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di 'un procedimento nel quale era gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e per vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene che la condotta ostativa non operi qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta sulla base di una diversa valutazione da parte del giudice del merito dei medesimi elementi già trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

Essendo la sentenza assolutoria pronunciata all'esito di rito abbreviato, nel caso in esame il giudice della cognizione penale ha valutato i medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela.

Nonostante il giudice del merito avesse ricondotto i debiti contratti dal [OSCURATO:PERSONA] con il creditore Xeka, spacciatore albanese, ad acquisto di sostanza stupefacente finalizzato all'uso personale, così escludendo la sua responsabilità penale, la Corte di appello ha proposto nell'ordinanza impugnata una rilettura in chiave accusatoria degli elementi evidenziati nella sentenza assolutoria, trascurando di osservare come da questa emergessero due importanti circostanze: la prima riguardava il sequestro di 4,8 grammi di sostanza a carico del [OSCURATO:PERSONA], compatibile con l'uso personale; la seconda riguardava una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 tra lo Xeka e la moglie, dalla quale era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contratto un debito pari a 200 euro per le forniture di droga ricevute, ossia una somma compatibile con modici quantitativi di droga destinati ad uso personale.

L'avere la Corte di appello trascurato questi elementi configura, secondo il ricorrente, un vizio di motivazione per travisamento della prova, avendo il giudice della riparazione assegnato ai dati probatori indicati un risultato incompatibile con quanto emerso sin dall'origine.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Occorre, in primo luogo, osservare che la asserita violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riguardo alla non operatività della condotta ostativa prevista da tale norma risulta frutto di una non corretta lettura dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi, peraltro, con esclusivo riferimento ai casi di c.d.

«ingiustizia formale».

Si tratta, in particolare, dei casi, contemplati dal secondo comma della norma, nei quali risulta che il provvedimento cautelare non avrebbe dovuto essere emesso per difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Solo con riferimento a queste ipotesi la Corte di legittimità ha elaborato l'indirizzo interpretativo che sottolinea la non operatività della causa ostativa del dolo o della colpa grave dell'istante qualora i medesimi elementi siano stati esaminati dal giudice della cognizione e dal giudice della cautela.

Nelle ipotesi, come quelle in esame, nelle quali si tratta invece della c.d.

«ingiustizia sostanziale», la diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice della cautela, prima, e dal giudice della cognizione, dopo, è fisiologica.

Nella fase cautelare e nella fase della cognizione è, infatti, diverso il criterio di valutazione della prova.

La diversa valutazione costituisce, anzi, il presupposto del diritto alla riparazione sempre che, tuttavia, non sussistano il dolo o la colpa grave dell'istante quali concause dell'errore in cui è incorsa l'autorità giudiziaria.

3. Tanto premesso con riguardo al primo profilo di censura, che risulta per tale ragione infondato, l'asserito vizio di motivazione per travisamento della prova non può considerarsi sussistente in quanto, diversamente da quanto allegato dalla difesa, l'ordinanza impugnata contiene una ampia disamina degli elementi istruttori comprovanti il comportamento gravemente imprudente del [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, in particolare, di una serie di captazioni ambientali e di immagini tratte da videoriprese eseguite nella zona dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è risultato che quest'ultimo si accompagnasse a due soggetti di nazionalità albanese dediti allo spaccio.

A pag. 3 dell'ordinanza sono descritte le videoriprese valutate dalla Corte territoriale e si fa riferimento a una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 progr. n. 2757 intercorsa tra Xeka e sua moglie, menzionata anche nel ricorso, nel corso della quale, diversamente da quanto genericamente allegato nel ricorso, lo spacciatore albanese riferisce alla moglie di essersi accordato con il [OSCURATO:PERSONA] affinché questi estingua il debito versandogli la somma di euro 1000 a settimana, ossia una cifra diversa e di gran lunga superiore a quella indicata nel ricorso.

La censura difetta, in ogni caso, di specificità perché omette di confrontarsi in maniera compiuta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è fatto riferimento anche ad altre conversazioni intercettate e riscontrate da fotografie scattate da personale di polizia giudiziaria in prossimità dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA].

Da tale coacervo di elementi istruttori il giudice della riparazione, pur prendendo atto del dubbio sul quale si è fondata la sentenza assolutoria, ha desunto la condotta ostativa, evidenziando che lo stesso giudice della cognizione non avesse dubitato del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'attività di spaccio svolta dagli albanesi né del fatto che avesse maturato un debito nei confronti dello Xeka di tale consistenza da doverlo estinguere con il pagamento di euro 1000 mensili.

4. Tali considerazioni inducono al rigetto del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore del Ministero resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 17/04/2017 sino al 9/05/2017, nella forma della custodia cautelare in carcere, e sino al 1/06/2018, nella forma degli arresti domiciliari, nell'ambito di 'un procedimento nel quale era gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e per vizio di manifesta illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene che la condotta ostativa non operi qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta sulla base di una diversa valutazione da parte del giudice del merito dei medesimi elementi già trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Essendo la sentenza assolutoria pronunciata all'esito di rito abbreviato, nel caso in esame il giudice della cognizione penale ha valutato i medesimi elementi esaminati dal giudice della cautela. Nonostante il giudice del merito avesse ricondotto i debiti contratti dal [OSCURATO:PERSONA] con il creditore Xeka, spacciatore albanese, ad acquisto di sostanza stupefacente finalizzato all'uso personale, così escludendo la sua responsabilità penale, la Corte di appello ha proposto nell'ordinanza impugnata una rilettura in chiave accusatoria degli elementi evidenziati nella sentenza assolutoria, trascurando di osservare come da questa emergessero due importanti circostanze: la prima riguardava il sequestro di 4,8 grammi di sostanza a carico del [OSCURATO:PERSONA], compatibile con l'uso personale; la seconda riguardava una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 tra lo Xeka e la moglie, dalla quale era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] avesse contratto un debito pari a 200 euro per le forniture di droga ricevute, ossia una somma compatibile con modici quantitativi di droga destinati ad uso personale. L'avere la Corte di appello trascurato questi elementi configura, secondo il ricorrente, un vizio di motivazione per travisamento della prova, avendo il giudice della riparazione assegnato ai dati probatori indicati un risultato incompatibile con quanto emerso sin dall'origine. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre, in primo luogo, osservare che la asserita violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. con riguardo alla non operatività della condotta ostativa prevista da tale norma risulta frutto di una non corretta lettura dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi, peraltro, con esclusivo riferimento ai casi di c.d. «ingiustizia formale». Si tratta, in particolare, dei casi, contemplati dal secondo comma della norma, nei quali risulta che il provvedimento cautelare non avrebbe dovuto essere emesso per difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Solo con riferimento a queste ipotesi la Corte di legittimità ha elaborato l'indirizzo interpretativo che sottolinea la non operatività della causa ostativa del dolo o della colpa grave dell'istante qualora i medesimi elementi siano stati esaminati dal giudice della cognizione e dal giudice della cautela. Nelle ipotesi, come quelle in esame, nelle quali si tratta invece della c.d. «ingiustizia sostanziale», la diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice della cautela, prima, e dal giudice della cognizione, dopo, è fisiologica. Nella fase cautelare e nella fase della cognizione è, infatti, diverso il criterio di valutazione della prova. La diversa valutazione costituisce, anzi, il presupposto del diritto alla riparazione sempre che, tuttavia, non sussistano il dolo o la colpa grave dell'istante quali concause dell'errore in cui è incorsa l'autorità giudiziaria. 3. Tanto premesso con riguardo al primo profilo di censura, che risulta per tale ragione infondato, l'asserito vizio di motivazione per travisamento della prova non può considerarsi sussistente in quanto, diversamente da quanto allegato dalla difesa, l'ordinanza impugnata contiene una ampia disamina degli elementi istruttori comprovanti il comportamento gravemente imprudente del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, in particolare, di una serie di captazioni ambientali e di immagini tratte da videoriprese eseguite nella zona dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] dalle quali è risultato che quest'ultimo si accompagnasse a due soggetti di nazionalità albanese dediti allo spaccio. A pag. 3 dell'ordinanza sono descritte le videoriprese valutate dalla Corte territoriale e si fa riferimento a una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 progr. n. 2757 intercorsa tra Xeka e sua moglie, menzionata anche nel ricorso, nel corso della quale, diversamente da quanto genericamente allegato nel ricorso, lo spacciatore albanese riferisce alla moglie di essersi accordato con il [OSCURATO:PERSONA] affinché questi estingua il debito versandogli la somma di euro 1000 a settimana, ossia una cifra diversa e di gran lunga superiore a quella indicata nel ricorso. La censura difetta, in ogni caso, di specificità perché omette di confrontarsi in maniera compiuta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è fatto riferimento anche ad altre conversazioni intercettate e riscontrate da fotografie scattate da personale di polizia giudiziaria in prossimità dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA]. Da tale coacervo di elementi istruttori il giudice della riparazione, pur prendendo atto del dubbio sul quale si è fondata la sentenza assolutoria, ha desunto la condotta ostativa, evidenziando che lo stesso giudice della cognizione non avesse dubitato del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'attività di spaccio svolta dagli albanesi né del fatto che avesse maturato un debito nei confronti dello Xeka di tale consistenza da doverlo estinguere con il pagamento di euro 1000 mensili. 4. Tali considerazioni inducono al rigetto del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore del Ministero resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida
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