CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 31 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia, a seguito di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto del Tribunale di Venezia – sezione misure di prevenzione del 19 febbraio 2024, che aveva disposto la confisca dei seguenti beni: -Fabbricato sito in Mestre (VE), via [OSCURATO:PERSONA] n. 59, censito al catasto al fg. 134, part.lla 395, cat. A/4 – 6 vani, piano T-1, intestato a [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma nella disponibilità del proposto; -Somma di euro 7.370,00 già sequestrata nell’ambito del proc. pen. n. 2904/2019 RGNR. Osservava che, come ritenuto dal Tribunale nel decreto impugnato, era stata accertata: -la pericolosità sociale del proposto nell’arco temporale dal 2019 al settembre 2020, in corrispondenza temporale con le condotte illecite contestate nel proc. pen. n. 2904/2019 e relative all’attività di spaccio di stupefacenti, dalla quale il proposto aveva tratto gran parte dei mezzi di sostentamento propri e della famiglia, che gli consentivano di effettuare l’investimento immobiliare; -la sproporzione tra il valore del cespite immobiliare oggetto di confisca e l’assenza di redditi leciti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate all’Agenzia delle Entrate. Affermava l’inattendibilità delle entrate dedotte dal proposto, ovvero di quelle ricavate dall’attività della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], di quelle ricavate dal negozio MINIMARKET di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, di quelle provenienti dal lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. Sottolineava, in aggiunta, che, nel periodo precedente all’investimento immobiliare, il nucleo familiare aveva effettuata l’acquisto di altri immobili e autovetture, sicché doveva ritenersi che le risorse finanziarie di cui era stata offerta prova fossero del tutto inidonee a giustificare la provenienza lecita del prezzo corrisposto per l’acquisto del fabbricato confiscato. Quanto alla somma di euro 7370,00, rinvenuta in contanti in casa, osservava che la giustificazione addotta, costituita da due vincite al Lotto, non era credibile, costituendo dato acquisito all’esperienza giudiziaria che, per nascondere la provenienza illecita del denaro, i malviventi acquistino dai reali vincitori i biglietti vincenti che sono al portatore e li esibiscono per dare prova della provenienza legittima della somma e rilevando che, nel caso di specie, non erano state dedotte e provate le circostanze di tempo e di luogo della vincita. Concludeva, quindi, ritenendo che il pubblico ministero avesse assolto all’onere probatorio relativo alla sproporzione di valore tra i beni confiscati e i redditi leciti del proposto e dei componenti il nucleo familiare, mentre, al contrario, il proposto non avesse fornito prova della provenienza lecita dei redditi necessari a giustificare gli acquisti effettuati e le risorse economiche di cui dispone. 2.Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta che la Corte di appello abbia omesso di valutare le prove fornite dalla difesa al fine di dimostrare la legittima provenienza del denaro. Con riferimento ai redditi provenienti dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], riferisce che quelli degli anni 2015-2017 erano stati significativi e sufficienti ad acquistare l’immobile ed erano stati desunti dal calcolo effettuato dal commercialista; che erano effettivamente difformi da quelli presentati all’Agenzia delle Entrate, ma che egli era in buona fede essendosi affidato al professionista. Aggiunge che i redditi dell’attività commerciale della propria moglie erano stati regolarmente denunciati in quanto oggetto di dichiarazione integrativa e, infine, osserva che egli aveva svolto lavoro subordinato presso la [OSCURATO:SOCIETA] percependo un reddito mensile di euro 1200,00 circa a decorrere dall’ottobre 2019. Afferma, quindi, che le entrate erano sufficienti ad acquistare l’immobile confiscato, comunque di modesto valore. Quanto alla somma di euro 7370,00, osserva che l’esperienza giudiziaria posta dalla Corte a fondamento della valutazione di inattendibilità della dedotta vendita al gioco costituisce argomentazione astratta, non sussistendo prova dell’acquisto delle giocate vincenti da terzi. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto nel procedimento di prevenzione è ammesso esclusivamente il ricorso per violazione di legge che può includere il difetto di motivazione solo in caso di motivazione apparente o inesistente. Nel caso in esame, la Corte di appello avrebbe, invece, adeguatamente motivato in ordine a tutti i presupposti della misura ablativa con riferimento ad entrambi gli oggetti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, avverso il decreto della corte di appello è ammesso il ricorso in cassazione solo per violazione di legge, nella quale può includersi il vizio relativo alla motivazione qualora si prospetti una motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, il quale ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Rv. 279284-01). Rimangono, pertanto, soggetti al sindacato della Corte solo i vizi che, o per totale assenza di un percorso motivazionale, o perché la motivazione sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito”, si sostanzino in una inosservanza della norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U., n. 33451 del 29/5/2014, Rv. 260246). Rimane, conseguentemente, esclusa la possibilità di far valere nel giudizio di legittimità vizi di motivazione che si traducano in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici del merito. 3.Alla luce di tale principio, devono considerarsi inammissibili le censure mosse dalla difesa del ricorrente, la quale si limita a proporre una diversa lettura delle emergenze processuali, al fine di inficiare la forza argomentativa della motivazione addotta dai giudici di merito. Al contrario, la motivazione della Corte territoriale è completa, congrua e affronta tutti i temi dedotti dalla difesa. In particolare, la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse, ovvero dal 2019 al settembre 2020. Ha valutato che, in corrispondenza con le condotte di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina commesse nel periodo e contestate nel procedimento penale n. 2904/2019 R.G.N.R. Procura di Venezia, egli abbia ricavato profitti ingenti con i quali ha sostentato se stesso e la propria famiglia e che ha investito nell’acquisto dell’immobile oggetto di confisca. Con riferimento alla condizione costituita dalla sproporzione tra il valore del cespite acquistato e l’assenza di redditi leciti, ha esaminato le deduzioni difensive in ordine a tutte le fonti di reddito dedotte. Con riferimento ai redditi provenienti dall’attività della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che le dichiarazioni dei redditi prodotte non risultano depositate presso l’Agenzia delle Entrate e contrastano con quelle, invece, depositate e protocollate, le quali riportano redditi pari a zero in tutti gli anni d’imposta considerati e che di tale anomala circostanza, il proposto non ha fornito alcuna spiegazione; in relazione a quelli asseritamente prodotti dal negozio Minimarket di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che, nel periodo di interesse, le dichiarazioni dei redditi indicavano ricavi pari a zero e che solo con le dichiarazioni integrative (presentate, in entrambi i casi, a ridosso di importanti passaggi processuali nel procedimento di prevenzione) sono stati dichiarati redditi pari ad euro 43.145 nel 2019 e ad euro 37.054 nel 2020, senza chiarire le ragioni di tale significativa diversità tra le due dichiarazioni e della tardività della dichiarazione integrativa. Ha aggiunto che, in ogni caso, l’entità dei redditi dichiarati avrebbe consentito appena il sostentamento del nucleo familiare e non avrebbe consentito risparmi per effettuare l’investimento immobiliare; quanto ai redditi da lavoro dipendente presso la [OSCURATO:SOCIETA]., ha osservato che risultano di modestissima entità ovvero pari ad euro 3.781,00 nell’anno 2019 e ad euro 5.289,00 nell’anno 2020, sì da non poter giustificare l’acquisto dell’immobile oggetto di confisca. Quale ulteriore argomento, ha riferito che, nel periodo precedente quello in esame, il nucleo familiare aveva effettuato acquisti mobiliari e immobiliari in assenza di redditi dichiarati che avevano ridotto le eventuali disponibilità di risparmio. Quanto alla somma di euro 7.370 sequestrata nell’ambito del procedimento penale n. 2904/2019 RGNR, ha rilevato che la giustificazione addotta dal ricorrente, il quale affermava che l’importo costituiva il profitto di una vincita al lotto, di cui produceva le contabili, non era attendibile. In proposito, ha chiarito che le circostanze delle vincite non erano state dedotte e che costituisce dato notorio che le persone dedite ad attività criminose acquistano i biglietti vincenti dai reali vincitori proprio per poter giustificare la disponibilità del contante. Ebbene, si tratta di motivazioni esaustive, congrue, che affrontano tutti gli argomenti difensivi, rispetto ai quali il ricorrente si limita a riproporre la versione dei fatti già esaminata e risolta nei gradi di merito, fornendone una propria lettura, antitetica a quella della Corte. In questo modo, tuttavia, sollecita una valutazione sul merito preclusa a questa Corte. 4.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc.