CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Raffaele PICCIRILLO, che ha concluso per lé.annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, con motivazione contestuale, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del delitto furto aggravato. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che denuncia erronea applicazione delle disposizioni in tema di impugnazione. L'appello era stato trasmesso a mezzo P.E.C., in ossequio alla disciplina emergenziale da Covid-19, alla cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 ottobre 2021, tempestivamente, rispetto alla sentenza, con motivazione contestuale, depositata il 07 ottobre 2021. Del tutto erroneamente, la Corte di appello ha tenuto conto della attestazione di lettura dell'atto da parte della cancelleria riferita al giorno successivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Come premesso, la Corte di appello ha fondato il giudizio di tardività dell'impugnazione sul rilievo che essa, pur essendo stata trasmega e ricevuta il 22.10.2021, risulterebbe, da attestazione di cancelleria, depositata in data 23.10.2021, laddove il termine quindicinale previsto dall'art. 585 c. 1 lett. a) c.p.p. sarebbe scaduto, appunto, il giorno precedente. 2.Dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accedei in ragione del vizio dedotto, quale error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) -emerge che la e-mail di accompagnamento dell'atto di appello venne spedita il 22.10.2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] , e che la ricevuta attesta l'accettazione dell'atto dal sistema e il conseguente inoltro alle ore 20.12.39 dello stesso 22.10.2021, ricevuta trasmessa al difensore pro tempore del ricorrente alle ore 20.13 sempre del giorno 22.10.2021. D'altro canto, in calce alla sentenza di primo grado, è riportato che l'impugnazione è stata proposta in data 22/10/2021 e acquisita dalla cancelleria il 23/10/2021 con iscrizione al mod. 31, con ciò dovendo ritenersi che tale ultima annotazione, con sottoscrizione del funzionario di cancelleria, attenga al momento dell'apertura della mail da parte dell'Ufficio e all'iscrizione al mod. 31, come pare evincersi dal timbro. 3.La PEC risulta inviata e ricevuta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, previsto per l'impugnazione, ovvero il 22 ottobre 2021, che deve ritenersi il giorno in cui è stata presentata l'impugnazione, come espressamente prevede la legge (D.L. 137 del 2020, art. 24, commi l e 4: "il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza"). La evidente ratio della disposizione è quella di considerare pervenuto l'atto di impugnazione nel giorno del "deposito", intendendosi per la posta certificata la data di acquisizione (ricezione) della PEC dal sistema ricevente.4.12attestazione di cancelleria per la data diversa (il giorno successivo) è da considerarsi errata e la Corte di appello avrebbe dovuto controllare le ricevute di attestazione delle ricezioni delle PEC (Sez. 3 n. 46827 del 21/11/2021, n.m.; conf. Sez. 4 n. 31230 del 14/06/2023, Rv. 284854). La cancelleria, nel caso in giudizio, ha compiuto una valutazione giuridica riservata all'autorità giudiziaria e ha attestato non la ricezione della PEC da parte del sistema informatico (riscontrata dalla ricevuta di avvenuta consegna) ma la tempestività dell'impugnazione pervenuta nel pomeriggio (se alla data del giorno di ricezione o nel giorno successivo, evenienza espressamente disciplinata dalla normativa di settore) 5.11 ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deciso in