CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 18344/23 del 04/11/2023, la Prima Sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Catania in ordine alla portata del riconoscimento in executivis della continuazione tra i vari reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportate plurime condanne. 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Catania, con ordinanza deliberata il 14/11/2023, ha determinato in anni 25, mesi 10 di reclusione ed euro 17 mila di multa la pena per i reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione, pena determinata muovendo da quella più grave, già riconosciuta la riduzione per il rito abbreviato, aumentata per i reati-satellite, sempre previa riduzione per il rito abbreviato. 3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione complessiva della pena, in quanto, per la violazione più grave, la Corte distrettuale avrebbe dovuto individuare la pena base in anni 30 di reclusione e sommare tale pena a quella per i reati-satellite, per poi applicare il criterio moderatore i cui all'art. 78 cod. pen e, quindi, la riduzione per il rito, il che avrebbe condotto alla determinazione di una pena detentiva pari ad anni 20 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro ribadito anche dalla sentenza di annullamento, disattendo una doglianza analoga a quella oggi riproposta), in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494 - 01). Ne consegue che correttamente il giudice del rinvio ha fatto precedere la riduzione per il rito al calcolo funzionale della determinazione, il che ha escluso la necessità di applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu