CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 51104/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25041/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri di condanna per i reati di cui agli artt. 13 comma 13 d.lgs. n. 286/1998 e 495 comma 1 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del reato ascritto al capo A) dell'imputazione ed in relazione alla responsabilità per il reato di cui al capo B) dell'imputazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ci euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.