CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2024
Cassazione n. 21332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024Data pubblicazione 30/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 10/05/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18704/2021 R G proposto da* * RAGUSA * * * PRIMA* * * * * domiciliazionetelematica avv meliambro@pec it dell avvocato ** * rappresentati e difesidall avvocato * * * * * con ulteriore domiciliazione telematicaavv francesco occhipinti@pec it ricorrenticontro* * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazionetelematica giuseppe moceri@avvocatienna legalmail itdell avvocato * * * che larappresenta e difende* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024Data pubblicazione 30/07/2024 controricorrentenonché contro* * * * * * intimatiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO CALTANISSETTA n185/2021 depositata il 15/04/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * * Ragusa * Prima ** * * * * anche quali eredi di ** ricorrono sulla base di due motivi avverso la sentenzadella sentenza n 185 del 2021 della Corte di appello diCaltanissetta esponendo per quanto ancora qui di utilità che avevano convenuto l * * * di Ennachiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimonialiiure proprio e iure hereditario indicati come causati dallamorte del proprio congiunto figlio dei primi due deducentie fratello degli altri avevano allegato che la vittima si era recata presso il* * dell * di Piazza *accusando una forte cefalea e lì era stata dispostaconsulenza neurologica che era stata effettuata dal dottor* giunto in ritardo rispetto al suo orario di servizioprima ipotizzando solamente uno stato di stress poirichiedendo una t a c presso l * * I diEnna dove * era giunto a uno stato non2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024collaborante e rispondente solo agli stimoli tattili eData pubblicazione 30/07/2024percettivi la t a c encefalo urgente aveva attestato formazioneiperdensa omogenea e rotondeggiante sicché il pazientericoverato presso il reparto di neurochirurgia e raggiuntoda stato di coma era stato trasferito all * diCatania dov era deceduto in sede di processo penale il dottor * era statocondannato con statuizioni civili confermate anche dopo lasopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato diomicidio colposo imputato in sede civile il Tribunale aveva quindi liquidato i danniaccordando il ristoro della perdita del rapporto parentale edella correlata sofferenza morale ma non il dannobiologico iure proprio in capo agli attori ritenuto nonrichiesto né il danno biologico terminale e catastrofale incapo alla vittima e trasmissibile in via ereditaria nonvalutando configurabile quello tanatologico con pronunciaconfermata dalla Corte di appello secondo cui inparticolare ferma l ormai accertata responsabilità il danno biologicoiure proprio doveva ritenersi complessivamente richiestodagli attori in citazione ma doveva constatarsi che glistessi istanti non avevano precisato nei termini per leprecisazioni assertive in cosa sarebbe consistito allegandole patologie lamentate solo in sede di successiva memoriaistruttoria con conseguente tardività preclusiva il danno biologico temporaneo trasmissibile in tesi per viasuccessoria non poteva essere accordato posto che tra lacondotta illecita del sanitario di cui rispondeva anche lastruttura e il decesso erano trascorse solo 8 ore non3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024essendo pertanto concepibile il consolidamento diData pubblicazione 30/07/2024un invalidità anche di quel tipo il danno morale catastrofale non poteva esserericonosciuto poiché non erano stati indicati elementi chepotessero provare la lucida consapevolezza dell imminenteperdita della vita in capo alla vittimaresiste con controricorso solo l * * *di Ennasono rimasti intimati * * * * s p arilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 163 183 184 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dellariconosciuta domanda di risarcimento del danno biologico fattoprincipale allegato avrebbe dovuto permettersi la prova attraversola dimostrazione dei fatti secondari rappresentati dalle patologiecorrettamente specificati perciò con le tempestive istanzeistruttoriecon il secondo motivo si prospetta l omesso esame di un fattodecisivo quanto al riconoscimento del danno morale catastrofale ediscusso dalle parti rappresentato in particolare dalla condizionedi integrità sensoriale attestata in capo al paziente al momentodell arrivo all * di Enna proveniente da quello di Piazza* come da referto malamente obliterato dalla Corte diappello che era giunta quindi ad opposte conclusioni viziate tenutoal contempo conto del precedente stato di agitazione foto efonofobica con conseguente univoca inferenza dellaconsapevolezza attese le molte ore sin dall ingresso inziale al* * avvenuto alle 6 antimeridiane fino alraggiungimento dello stato di coma attestato alle 12 45 successiveconsiderato cheil primo motivo è fondato4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024la Corte territoriale pag 9 della sentenza gravata haData pubblicazione 30/07/2024affermato senza censure che gli attori avevano richiesto sin dallacitazione introduttiva il risarcimento del danno biologico iureproprio così ritenendo che fosse stato allegato idoneamente il fattocostitutivo principale correlato ossia l invalidità psicofisica daristorare indicata come direttamente derivante dalla condottacausativa del decesso del congiuntociò premesso il Collegio di merito ha invece ritenutotardivamente allegati i fatti secondari introdotti a dimostrazionedella suddetta invalidità ossia le «patologie patite» pag 12 delprovvedimento allegate in fase di articolazione dei mezzi di provadiretta salve poi nel rispetto del contraddittorio quelle di provacontrariacosì facendo ha errato poiché come chiarito da questaCorte i fatti secondari che si collocano appunto sul pianoprobatorio sono suscettibili di essere indicati come tali finoall ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie anchese tale termine risulti richiesto ai soli fini dell indicazione di mezziprobatori compresivi delle produzioni documentali Cass6/05/2020 n 8525 correttamente richiamata in ricorso che hafatto riferimento all art 183 sesto comma n 2 cod proc civapplicabile alla fattispecie trattatanel caso secondo le regole processuali applicabili rationetemporis quali ricostruite anche in questo caso senza censuredalla Corte di appello si trattava delle memorie ex art 184 codproc civ a nulla rilevando diversamente da quanto affermato incontroricorso che nel termine per le emende assertive non fossestata fatta specificazione di quei fatti secondari riguardando queldiverso termine le precisazioni e poi le repliche alle stesse delladomanda che in tal caso non è stata precisata e con la memoriaistruttoria intendeva invece essere provatail secondo motivo è inammissibile5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024in primo luogo la censura incontra il limite della doppiaNumero di raccolta generale 21332/2024decisione conforme sul punto dei giudizi di merito Data pubblicazione 30/07/2024entrambi provvedimenti infatti poggiano sul difetto di provaciò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile ratione temporis peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civ cfr sull onere della parte di dimostrare che leragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono statediverse Cass 22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n5947in secondo luogo e al contempo deve opportunamenterimarcarsi che pur volendo ritenere che alle ore 11 20 del giornodel decesso la vittima presso l * * I di Enna nonfosse già compiutamente non collaborante oltre che reattiva soloagli stimoli tattili e percettivi ma non verbali nel senso che in quelpreciso momento all ingresso cioè nel * * dellastruttura aveva ancora uno stato «sensorio integro» come darefertazione iniziale progressivamente peggiorando in senso piùspecificatamente limitato sul piano della reazione stimolata iricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decisoriaunivoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine dellavita in capo al paziente che logicamente esso non ha se non apatto di una complessiva rilettura istruttoria estranea alla presentesede di sola legittimitàe infatti gli istanti ne sono consapevoli ricollegando quelmedesimo dato alla progressione pur sempre rapida sia purenell arco di diverse ore dalla cefalea così genericamente registrataall inizio allo stato di agitazione con riferimenti di foto fono fobiaquali ricostruiti dalla relazione peritale d ufficiola Corte territoriale ha sottolineato sul punto la complessivaassenza di una idonea prova di quella lucida consapevolezza e ifatti nel complesso evidenziati pur vagliati unitariamente in6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024particolare il non ancor meglio dettagliato stato di agitazioneNumero di raccolta generale 21332/2024fobica e poi uno stato di sensorialità integra aDnatca hpu bebslicsaozio ne 30/07/2024sinteticamente refertato con questi soli due termini precedente ilsopore agitato precomatoso oggetto della come detto veloceseppur non immediata evoluzione non si pongono in rapportologico di univoco nesso con quella consapevolezzaspese al giudice del rinviova disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi delle parti ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024Data pubblicazione 30/07/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoRESPONSABILITA* * Presidente** * Consigliere Ud 10/05/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 18704/2021 R G proposto da* * RAGUSA * * * PRIMA* * * * * domiciliazionetelematica avv meliambro@pec it dell avvocato ** * rappresentati e difesidall avvocato * * * * * con ulteriore domiciliazione telematicaavv francesco occhipinti@pec it ricorrenticontro* * * [OSCURATO:PERSONA] domiciliazionetelematica giuseppe moceri@avvocatienna legalmail itdell avvocato * * * che larappresenta e difende* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024Data pubblicazione 30/07/2024 controricorrentenonché contro* * * * * * intimatiavverso SENTENZA di CORTE D APPELLO CALTANISSETTA n185/2021 depositata il 15/04/2021Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere * *Rilevato che* * * Ragusa * Prima ** * * * * anche quali eredi di ** ricorrono sulla base di due motivi avverso la sentenzadella sentenza n 185 del 2021 della Corte di appello diCaltanissetta esponendo per quanto ancora qui di utilità che avevano convenuto l * * * di Ennachiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimonialiiure proprio e iure hereditario indicati come causati dallamorte del proprio congiunto figlio dei primi due deducentie fratello degli altri avevano allegato che la vittima si era recata presso il* * dell * di Piazza *accusando una forte cefalea e lì era stata dispostaconsulenza neurologica che era stata effettuata dal dottor* giunto in ritardo rispetto al suo orario di servizioprima ipotizzando solamente uno stato di stress poirichiedendo una t a c presso l * * I diEnna dove * era giunto a uno stato non2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024collaborante e rispondente solo agli stimoli tattili eData pubblicazione 30/07/2024percettivi la t a c encefalo urgente aveva attestato formazioneiperdensa omogenea e rotondeggiante sicché il pazientericoverato presso il reparto di neurochirurgia e raggiuntoda stato di coma era stato trasferito all * diCatania dov era deceduto in sede di processo penale il dottor * era statocondannato con statuizioni civili confermate anche dopo lasopravvenuta dichiarazione di prescrizione del reato diomicidio colposo imputato in sede civile il Tribunale aveva quindi liquidato i danniaccordando il ristoro della perdita del rapporto parentale edella correlata sofferenza morale ma non il dannobiologico iure proprio in capo agli attori ritenuto nonrichiesto né il danno biologico terminale e catastrofale incapo alla vittima e trasmissibile in via ereditaria nonvalutando configurabile quello tanatologico con pronunciaconfermata dalla Corte di appello secondo cui inparticolare ferma l ormai accertata responsabilità il danno biologicoiure proprio doveva ritenersi complessivamente richiestodagli attori in citazione ma doveva constatarsi che glistessi istanti non avevano precisato nei termini per leprecisazioni assertive in cosa sarebbe consistito allegandole patologie lamentate solo in sede di successiva memoriaistruttoria con conseguente tardività preclusiva il danno biologico temporaneo trasmissibile in tesi per viasuccessoria non poteva essere accordato posto che tra lacondotta illecita del sanitario di cui rispondeva anche lastruttura e il decesso erano trascorse solo 8 ore non3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024essendo pertanto concepibile il consolidamento diData pubblicazione 30/07/2024un invalidità anche di quel tipo il danno morale catastrofale non poteva esserericonosciuto poiché non erano stati indicati elementi chepotessero provare la lucida consapevolezza dell imminenteperdita della vita in capo alla vittimaresiste con controricorso solo l * * *di Ennasono rimasti intimati * * * * s p arilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt 163 183 184 cod proc civ poiché laCorte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dellariconosciuta domanda di risarcimento del danno biologico fattoprincipale allegato avrebbe dovuto permettersi la prova attraversola dimostrazione dei fatti secondari rappresentati dalle patologiecorrettamente specificati perciò con le tempestive istanzeistruttoriecon il secondo motivo si prospetta l omesso esame di un fattodecisivo quanto al riconoscimento del danno morale catastrofale ediscusso dalle parti rappresentato in particolare dalla condizionedi integrità sensoriale attestata in capo al paziente al momentodell arrivo all * di Enna proveniente da quello di Piazza* come da referto malamente obliterato dalla Corte diappello che era giunta quindi ad opposte conclusioni viziate tenutoal contempo conto del precedente stato di agitazione foto efonofobica con conseguente univoca inferenza dellaconsapevolezza attese le molte ore sin dall ingresso inziale al* * avvenuto alle 6 antimeridiane fino alraggiungimento dello stato di coma attestato alle 12 45 successiveconsiderato cheil primo motivo è fondato4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024Numero di raccolta generale 21332/2024la Corte territoriale pag 9 della sentenza gravata haData pubblicazione 30/07/2024affermato senza censure che gli attori avevano richiesto sin dallacitazione introduttiva il risarcimento del danno biologico iureproprio così ritenendo che fosse stato allegato idoneamente il fattocostitutivo principale correlato ossia l invalidità psicofisica daristorare indicata come direttamente derivante dalla condottacausativa del decesso del congiuntociò premesso il Collegio di merito ha invece ritenutotardivamente allegati i fatti secondari introdotti a dimostrazionedella suddetta invalidità ossia le «patologie patite» pag 12 delprovvedimento allegate in fase di articolazione dei mezzi di provadiretta salve poi nel rispetto del contraddittorio quelle di provacontrariacosì facendo ha errato poiché come chiarito da questaCorte i fatti secondari che si collocano appunto sul pianoprobatorio sono suscettibili di essere indicati come tali finoall ultimo termine preclusivo afferente alle istanze istruttorie anchese tale termine risulti richiesto ai soli fini dell indicazione di mezziprobatori compresivi delle produzioni documentali Cass6/05/2020 n 8525 correttamente richiamata in ricorso che hafatto riferimento all art 183 sesto comma n 2 cod proc civapplicabile alla fattispecie trattatanel caso secondo le regole processuali applicabili rationetemporis quali ricostruite anche in questo caso senza censuredalla Corte di appello si trattava delle memorie ex art 184 codproc civ a nulla rilevando diversamente da quanto affermato incontroricorso che nel termine per le emende assertive non fossestata fatta specificazione di quei fatti secondari riguardando queldiverso termine le precisazioni e poi le repliche alle stesse delladomanda che in tal caso non è stata precisata e con la memoriaistruttoria intendeva invece essere provatail secondo motivo è inammissibile5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024in primo luogo la censura incontra il limite della doppiaNumero di raccolta generale 21332/2024decisione conforme sul punto dei giudizi di merito Data pubblicazione 30/07/2024entrambi provvedimenti infatti poggiano sul difetto di provaciò ai sensi dell art 348 ter quinto comma cod proc civapplicabile ratione temporis peraltro al contempo reintrodotto dald lgs n 149 del 2022 come previsto dall art 360 quarto commacod proc civ cfr sull onere della parte di dimostrare che leragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono statediverse Cass 22/12/2016 n 26774 Cass 28/02/2023 n5947in secondo luogo e al contempo deve opportunamenterimarcarsi che pur volendo ritenere che alle ore 11 20 del giornodel decesso la vittima presso l * * I di Enna nonfosse già compiutamente non collaborante oltre che reattiva soloagli stimoli tattili e percettivi ma non verbali nel senso che in quelpreciso momento all ingresso cioè nel * * dellastruttura aveva ancora uno stato «sensorio integro» come darefertazione iniziale progressivamente peggiorando in senso piùspecificatamente limitato sul piano della reazione stimolata iricorrenti attribuiscono a questo dato una potenzialità decisoriaunivoca per evincerne la consapevolezza della imminente fine dellavita in capo al paziente che logicamente esso non ha se non apatto di una complessiva rilettura istruttoria estranea alla presentesede di sola legittimitàe infatti gli istanti ne sono consapevoli ricollegando quelmedesimo dato alla progressione pur sempre rapida sia purenell arco di diverse ore dalla cefalea così genericamente registrataall inizio allo stato di agitazione con riferimenti di foto fono fobiaquali ricostruiti dalla relazione peritale d ufficiola Corte territoriale ha sottolineato sul punto la complessivaassenza di una idonea prova di quella lucida consapevolezza e ifatti nel complesso evidenziati pur vagliati unitariamente in6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 18704/2021Numero sezionale 1791/2024particolare il non ancor meglio dettagliato stato di agitazioneNumero di raccolta generale 21332/2024fobica e poi uno stato di sensorialità integra aDnatca hpu bebslicsaozio ne 30/07/2024sinteticamente refertato con questi soli due termini precedente ilsopore agitato precomatoso oggetto della come detto veloceseppur non immediata evoluzione non si pongono in rapportologico di univoco nesso con quella consapevolezzaspese al giudice del rinviova disposto che ai sensi dell art 52 d lgs n 196 del 2003in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi delle parti ricorrenti P Q MLa Corte accoglie il primo motivo dichiara inammissibile ilsecondo cassa in relazione alle censure accolte la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché indiversa composizione pronunci anche sulle spese del giudizio dilegittimità * dei dati come in motivazioneCosì deciso in Roma il 10/05/2024Il Presidente* *7 di 7P Q MLa Corte accoglie il primo motivo dichiara inammissibile ilsecondo cassa in relazione alle censure accolte la decisioneimpugnata e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta perché indiversa composizione pronunci anche sulle spese del giudizio dilegittimità * dei dati come in motivazioneCosì deciso in Roma il 10/05/2024Il Presidente* *7 di 7