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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 10049/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Asti, emessa in data 22 giugno 2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], revocava l'ordine di espulsione emesso nei confronti dello stesso, confermando la pena in quella di anni uno e mesi tre di reclusione.

L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286.

L'imputato, colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino - eseguito in data 20 ottobre 2018 - e allontanato coattivamente dal territorio nazionale, vi aveva fatto ritorno il 6 maggio 2020.

Aveva, poi, fornito ai Carabinieri false generalità, indicando il cognome della moglie.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e lamenta, con due motivi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 - per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - e all'art. 131 bis cod. pen. - per particolare tenuità del fatto -.

In particolare, la condotta del ricorrente sarebbe improntata alla buona fede, in quanto sorretta dalla volontà di ricongiungersi alla moglie residente in Italia.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Torino con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Asti, emessa in data 22 giugno 2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], revocava l'ordine di espulsione emesso nei confronti dello stesso, confermando la pena in quella di anni uno e mesi tre di reclusione. L'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n.286. L'imputato, colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino - eseguito in data 20 ottobre 2018 - e allontanato coattivamente dal territorio nazionale, vi aveva fatto ritorno il 6 maggio 2020. Aveva, poi, fornito ai Carabinieri false generalità, indicando il cognome della moglie. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e lamenta, con due motivi, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 13 comma 13 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 - per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - e all'art. 131 bis cod. pen. - per particolare tenuità del fatto -. In particolare, la condotta del ricorrente sarebbe improntata alla buona fede, in quanto sorretta dalla volontà di ricongiungersi alla moglie residente in Italia. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, in quanto meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte - con congrua motivazione - in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 10049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris