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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:847
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0092 - IT Avis juridique important | 61992J0092 SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 OTTOBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] I E [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - ART. 7 [OSCURATO:PERSONA] - DIRITTO D'AUTORE E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] C-92/92 E C-326/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05145 edizione speciale svedese pagina I-00351 edizione speciale finlandese pagina I-00385 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Ambito di applicazione ° Diritto d' autore e diritti connessi ° Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7)

2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Normativa nazionale che riconosce agli autori e artisti il diritto di vietare la messa in commercio di fonoregistrazioni realizzate in base ad esecuzioni avvenute al di fuori del territorio nazionale e fabbricate senza il loro consenso ° Diritto rifiutato ai cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ° Inammissibilità ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7)

3. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Possibilità per i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di avvalersene per fruire della tutela della proprietà letteraria ed artistica riservata ai cittadini nazionali ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Il diritto d' autore e i diritti connessi, in particolare a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 7, primo comma.

Senza che sia neppure necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA], il principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, è applicabile nei loro confronti.

2. L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale.

Infatti, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art. 7 impone a ciascuno Stato membro di garantire ai soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario la piena parità di trattamento rispetto ai suoi cittadini e osta quindi a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto di esclusiva al requisito del possesso della sua cittadinanza.

3. L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-92/92 e C-326/92, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I e dal [OSCURATO:PERSONA], nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] mbH, e tra [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] mbH,

[OSCURATO:PERSONA]

e

EMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],

domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, F. Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida e D.A.O.

Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A.Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeeg e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: L. Hewlett viste le osservazioni scritte presentate: nella causa C-92/92: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Neumann, del foro di Amburgo, ° per la [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco di Baviera, ° per il governo della Repubblica federale di Germania, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, in qualità di agenti, ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale e Pieter van Nuffel, del servizio giuridico, in qualità di agenti, nella causa C-326/92: ° per la EMI [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, ° per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ° per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Pieter van Nuffel, del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco di Baviera, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, dell' EMI [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 19 maggio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 4 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 23 marzo successivo e registrata con il n.

C-92/92, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2 Con ordinanza 30 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 30 luglio successivo e registrata con il n.

C-326/92, il [OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della stessa disposizione. 3 Le questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, nella causa C-92/92, sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], cantautore inglese, e un distributore di fonoregistrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") in merito alla commercializzazione, sul territorio tedesco, di un compact disc contenente la registrazione, effettuata senza il consenso del cantante, di un concerto tenuto negli [OSCURATO:PERSONA]. 4 Gli artt. 96, n. 1, e 125, n. 1, della legge tedesca sul diritto d' autore del 9 settembre 1965 (Urheberrechtsgesetz ° in prosieguo: la "UrhG") riconoscono all' artista interprete o esecutore, cittadino tedesco, per tutte le proprie esecuzioni, la tutela assicurata dagli artt. 73-84 di tale legge, concedendogli segnatamente il diritto di opporsi alla diffusione delle sue esecuzioni riprodotte senza il suo consenso, indipendentemente dal luogo di effettuazione delle stesse.

Viceversa, dalle disposizioni dei nn. 2-6 dell' art. 125 della UrhG, relative agli artisti stranieri, così come sono state interpretate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Bundesverfassungsgericht, risulta che tali artisti non possono avvalersi del citato art. 96, n. 1, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio tedesco. 5 Poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere che fossero presi provvedimenti al fine di impedire la messa in commercio del disco in questione, il giudice nazionale in primo luogo riteneva che alla controversia fossero applicabili le disposizioni dell' art. 125 della UrhG, ad esclusione, in particolare, delle norme della convenzione internazionale di Roma, del 26 ottobre 1961, relativa alla tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Raccolta dei Trattati, vol. 496, n. 7247), alla quale non aveva aderito lo Stato sul cui territorio era avvenuta l' esecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, si poneva il problema se le predette norme nazionali fossero compatibili con il principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 6 Stando così le cose, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il diritto d' autore soggiaccia al principio di non discriminazione di cui all' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2) Qualora si debba dare una risposta positiva alla prima questione: se ciò abbia come effetto (diretto) il fatto che uno Stato membro, che tutela tutte le rappresentazioni artistiche dei suoi cittadini, indipendentemente dal luogo in cui esse vengano realizzate, sia tenuto a garantire la stessa tutela anche ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, o, viceversa, se sia compatibile con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] il fatto di subordinare, per i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tale tutela ad ulteriori presupposti (vale a dire quelli di cui all' art. 125, nn. 2-6, della legge tedesca sul diritto d' autore del 9 settembre 1965)". 7 Nella causa C-326/92, le questioni sono state poste dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di una controversia tra la EMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "EMI [OSCURATO:PERSONA]") e la [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ed il suo amministratore, signor [OSCURATO:PERSONA], in merito alla messa in commercio sul territorio tedesco di fonoregistrazioni di spettacoli tenuti in [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1958 e 1959 dal cantante [OSCURATO:PERSONA], cittadino inglese. 8 La EMI [OSCURATO:PERSONA], titolare, sul territorio tedesco, dei diritti esclusivi di sfruttamento delle registrazioni di tali spettacoli, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti di esclusiva per aver posto in commercio senza il suo consenso supporti del suono contenenti le predette registrazioni. 9 [OSCURATO:PERSONA], a cui è stato proposto un ricorso per cassazione nell' ambito di tale controversia, riteneva che ad essa fossero applicabili le disposizioni di cui all' art. 125, nn. 2-6, della citata UrhG, ad esclusione, in particolare, sia delle norme della convenzione di Berna del 9 settembre 1886, sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche, modificata da ultimo dall' atto di Parigi del 24 luglio 1971 (OMPI, fascicolo n. 287), che riguarda il diritto d' autore propriamente detto e non i diritti connessi dell' artista, sia delle disposizioni della convenzione di Roma, che non può essere applicata retroattivamente per esecuzioni avvenute nel 1958 e nel 1959. 10 Nella motivazione della sua ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA], che era a conoscenza delle questioni sottoposte alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, precisa che, in assenza di una normativa comunitaria ed in assenza, salvo su taluni punti, di armonizzazione delle normative nazionali, il diritto d' autore e i diritti connessi non gli sembrano rientrare nella sfera di applicazione del diritto comunitario e, più in particolare, dell' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA]. 11 Di conseguenza il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il diritto d' autore nazionale di uno Stato membro soggiaccia al principio di non discriminazione di cui all' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2) In caso di soluzione affermativa: se la normativa esistente in uno Stato membro per la tutela delle esecuzioni artistiche (art. 125, n. 2-6, della Urheberrechtsgesetz ° legge tedesca sul diritto d' autore), sia compatibile con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, qualora essa non assicuri ai cittadini di un altro Stato membro le stesse possibilità di tutela (tutela interna) concesse agli artisti nazionali". 12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sull' oggetto dei rinvii pregiudiziali 13 La Corte, pronunciandosi nell' ambito dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA], non può interpretare le disposizioni legislative o regolamentari nazionali, né valutare la conformità delle stesse disposizioni con il diritto comunitario.

Essa non può, di conseguenza, né interpretare le norme della UrhG né valutarne la compatibilità con il diritto comunitario.

La Corte può solo fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi inerenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere la questione giuridica di cui deve conoscere (sentenza 9 ottobre 1984, cause 91 e 127/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3435, punto 10 della motivazione). 14 Le ordinanze di rinvio fanno riferimento alle norme nazionali applicabili al diritto d' autore nonché alle disposizioni dell' art. 125 della UrhG che disciplinano i diritti degli artisti interpreti o esecutori, i cosiddetti "diritti connessi al diritto d' autore".

Non spetta alla Corte stabilire se le controversie nelle cause principali rientrino nell' ambito dell' una e dell' altra categoria di diritti.

Come ha suggerito la [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare le questioni sollevate come vertenti sulle norme applicabili ad entrambe le categorie di diritti. 15 Tali questioni riguardano l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] che sancisce il generale principio di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Come espressamente previsto da tale disposizione, il divieto di discriminazione da essa formulato è applicabile solo nell' ambito del [OSCURATO:PERSONA]. 16 Ciò premesso, le questioni pregiudiziali vanno considerate nel senso che mirano sostanzialmente a stabilire: ° se il diritto d' autore e i diritti connessi rientrino nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma, e se il generale principio di non discriminazione previsto da tale articolo sia, di conseguenza applicabile a tali diritti; ° in caso di soluzione affermativa, se l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] osti a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione realizzata senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale; ° se l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], possa essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata ai cittadini nazionali.

Sull' applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] al diritto d' autore e ai diritti connessi 17 [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e quello del [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] e la EMI [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il diritto d' autore e i diritti connessi, in quanto costituiscono diritti economici che determinano le condizioni alle quali possono essere sfruttate commercialmente le opere e le esecuzioni artistiche, rientrano nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrano le sentenze della Corte che hanno applicato a tali diritti gli artt. 30, 36, 59, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] e come dimostra pure la consistente attività legislativa che li riguarda in seno alle Comunità.

Nei rari casi in cui una norma specifica del [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile, deve comunque trovare applicazione il generale principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che le condizioni per la concessione del diritto d' autore e dei diritti connessi, le quali incidono non sull' esercizio di tali diritti, ma sulla loro esistenza, non rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], così come risulta dall' art. 222 del [OSCURATO:PERSONA] e da una costante giurisprudenza della Corte.

Riprendendo a tal proposito le considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA] dal canto loro, fanno valere, più in particolare, che, mancando all' epoca dei fatti oggetto della causa principale una normativa comunitaria ovvero misure di armonizzazione, il diritto d' autore e i diritti connessi non erano disciplinati dal diritto comunitario. 19 Allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di disposizioni comunitarie di armonizzazione delle leggi nazionali, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, stabilire le condizioni e le modalità della tutela della proprietà letteraria ed artistica (v., in tal senso, sentenza 24 gennaio 1989, causa 341/87, EMI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 79, punto 11 della motivazione). 20 L' oggetto specifico di tali diritti, quali disciplinati dalle leggi nazionali, è quello di assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari.

La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell' opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Il diritto d' autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell' opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi (v., in tal senso, sentenza 20 gennaio 1981, cause 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 147, punto 12 della motivazione). 21 Come la Corte ha sottolineato in quest' ultima sentenza (punto 13 della motivazione), se lo sfruttamento commerciale del diritto d' autore, oltre a costituire una fonte di reddito per il suo titolare, costituisce anche una forma di controllo della messa in commercio da parte del titolare stesso delle società di gestione e dei licenziatari.

Da questo punto di vista, lo sfruttamento commerciale del diritto d' autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale e commerciale. 22 Così come gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale, i diritti esclusivi conferiti dalla proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella Comunità.

Per tale motivo, secondo una costante giurisprudenza della Corte, tali diritti, benché disciplinati dalle leggi nazionali, sono soggetti alle prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA] e rientrano pertanto nel campo di applicazione di quest' ultimo. 23 Così, ad esempio, essi sono soggetti agli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla libera circolazione delle merci.

Secondo la giurisprudenza della Corte, le opere musicali si incorporano nelle fonoregistrazioni che costituiscono merci, i cui scambi nel territorio della Comunità sono disciplinati dalle norme citate (v., in tal senso, citata sentenza Musik-Vertrieb membran, punto 8 della motivazione). 24 Così, allo stesso modo, le attività delle società di gestione dei diritti d' autore sono soggette agli artt. 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla libera prestazione dei servizi.

Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punto 39 della motivazione), tali attività non devono essere organizzate in modo tale da avere l' effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi e, in particolare, la valorizzazione dei diritti degli esecutori, a tal punto da frazionare il mercato comune. 25 Infine, i diritti esclusivi attribuiti dalla proprietà letteraria ed artistica sono soggetti alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla concorrenza (v. sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 487). 26 Proprio per evitare i rischi di ostacoli agli scambi e di distorsioni alla concorrenza, dopo le controversie di cui alle cause principali, il Consiglio, fondandosi sull' art. 57, n. 2, e sugli artt. 66 e 100 A del [OSCURATO:PERSONA], ha emanato la direttiva 19 novembre 1992, 92/100/CEE, relativa al diritto di noleggio e di prestito e a taluni diritti connessi al diritto d' autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). 27 Da quanto precede emerge che il diritto d' autore e i diritti connessi, i quali rientrano nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, sono inevitabilmente soggetti al generale principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA] stesso. 28 La questione posta dev' essere pertanto risolta nel senso che il diritto d' autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma; il principio generale di non discriminazione sancito da quest' ultimo articolo si deve pertanto applicare a tali diritti.

Sulla discriminazione ai sensi dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] 29 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la differenziazione operata, nei casi considerati dai giudici nazionali tra i cittadini nazionali e quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri è oggettivamente giustificata dalle disparità esistenti tra le legislazioni nazionali e dal fatto che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ancora aderito alla convenzione di Roma.

Di conseguenza, tale differenziazione non si porrebbe in contrasto con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 30 E' pacifico che l' art. 7 non contempla le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni che possono derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 13 della motivazione). 31 Pertanto, contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], né le disparità tra le legislazioni nazionali relative alla tutela del diritto d' autore e dei diritti connessi, né la circostanza che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ancora aderito alla convenzione di Roma, possono giustificare una violazione del principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 32 Viceversa, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, punto 10 della motivazione).

Qualora si applichi, tale principio osta quindi a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto di esclusiva al requisito del possesso della sua cittadinanza. 33 Si deve pertanto risolvere la questione posta dichiarando che l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda, in talune situazioni, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale.

Sugli effetti dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] 34 Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, il diritto alla parità di trattamento sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], sorge direttamente dal diritto comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 11 della motivazione).

Tale diritto può pertanto essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale per chiedergli di eliminare da una normativa nazionale le disposizioni discriminatorie che negano ai cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri la tutela che le stesse assicurano ai cittadini nazionali. 35 Di conseguenza, la questione sollevata va risolta dichiarando che l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, con ordinanza 4 marzo 1992, e dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 30 aprile 1992, dichiara: 1) Il diritto d' autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma; il principio generale di non discriminazione sancito da quest' ultimo articolo si deve pertanto applicare a tali diritti. 2) L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale. 3) L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0092 - IT Avis juridique important | 61992J0092 SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 OTTOBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] I E [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - ART. 7 [OSCURATO:PERSONA] - DIRITTO D'AUTORE E [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] C-92/92 E C-326/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05145 edizione speciale svedese pagina I-00351 edizione speciale finlandese pagina I-00385 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Ambito di applicazione ° Diritto d' autore e diritti connessi ° Inclusione ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7) 2. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Normativa nazionale che riconosce agli autori e artisti il diritto di vietare la messa in commercio di fonoregistrazioni realizzate in base ad esecuzioni avvenute al di fuori del territorio nazionale e fabbricate senza il loro consenso ° Diritto rifiutato ai cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ° Inammissibilità ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7) 3. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla cittadinanza ° Divieto ° Possibilità per i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri di avvalersene per fruire della tutela della proprietà letteraria ed artistica riservata ai cittadini nazionali ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 7) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il diritto d' autore e i diritti connessi, in particolare a causa dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 7, primo comma. Senza che sia neppure necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA], il principio generale di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, è applicabile nei loro confronti. 2. L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale. Infatti, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art. 7 impone a ciascuno Stato membro di garantire ai soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario la piena parità di trattamento rispetto ai suoi cittadini e osta quindi a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto di esclusiva al requisito del possesso della sua cittadinanza. 3. L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali. [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-92/92 e C-326/92, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I e dal [OSCURATO:PERSONA], nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mbH, e tra [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] mbH, [OSCURATO:PERSONA] e EMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A.Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeeg e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: L. Hewlett viste le osservazioni scritte presentate: nella causa C-92/92: ° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Neumann, del foro di Amburgo, ° per la [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco di Baviera, ° per il governo della Repubblica federale di Germania, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, in qualità di agenti, ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale e Pieter van Nuffel, del servizio giuridico, in qualità di agenti, nella causa C-326/92: ° per la EMI [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, ° per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ° per il governo tedesco, dai signori [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti, ° per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, e Pieter van Nuffel, del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Monaco di Baviera, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del signor [OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Amburgo, dell' EMI [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 19 maggio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 4 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 23 marzo successivo e registrata con il n. C-92/92, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2 Con ordinanza 30 aprile 1992, pervenuta alla Corte il 30 luglio successivo e registrata con il n. C-326/92, il [OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della stessa disposizione. 3 Le questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, nella causa C-92/92, sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], cantautore inglese, e un distributore di fonoregistrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") in merito alla commercializzazione, sul territorio tedesco, di un compact disc contenente la registrazione, effettuata senza il consenso del cantante, di un concerto tenuto negli [OSCURATO:PERSONA]. 4 Gli artt. 96, n. 1, e 125, n. 1, della legge tedesca sul diritto d' autore del 9 settembre 1965 (Urheberrechtsgesetz ° in prosieguo: la "UrhG") riconoscono all' artista interprete o esecutore, cittadino tedesco, per tutte le proprie esecuzioni, la tutela assicurata dagli artt. 73-84 di tale legge, concedendogli segnatamente il diritto di opporsi alla diffusione delle sue esecuzioni riprodotte senza il suo consenso, indipendentemente dal luogo di effettuazione delle stesse. Viceversa, dalle disposizioni dei nn. 2-6 dell' art. 125 della UrhG, relative agli artisti stranieri, così come sono state interpretate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Bundesverfassungsgericht, risulta che tali artisti non possono avvalersi del citato art. 96, n. 1, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio tedesco. 5 Poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere che fossero presi provvedimenti al fine di impedire la messa in commercio del disco in questione, il giudice nazionale in primo luogo riteneva che alla controversia fossero applicabili le disposizioni dell' art. 125 della UrhG, ad esclusione, in particolare, delle norme della convenzione internazionale di Roma, del 26 ottobre 1961, relativa alla tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Raccolta dei Trattati, vol. 496, n. 7247), alla quale non aveva aderito lo Stato sul cui territorio era avvenuta l' esecuzione, gli [OSCURATO:PERSONA], e, in secondo luogo, si poneva il problema se le predette norme nazionali fossero compatibili con il principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 6 Stando così le cose, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il diritto d' autore soggiaccia al principio di non discriminazione di cui all' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2) Qualora si debba dare una risposta positiva alla prima questione: se ciò abbia come effetto (diretto) il fatto che uno Stato membro, che tutela tutte le rappresentazioni artistiche dei suoi cittadini, indipendentemente dal luogo in cui esse vengano realizzate, sia tenuto a garantire la stessa tutela anche ai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, o, viceversa, se sia compatibile con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] il fatto di subordinare, per i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, tale tutela ad ulteriori presupposti (vale a dire quelli di cui all' art. 125, nn. 2-6, della legge tedesca sul diritto d' autore del 9 settembre 1965)". 7 Nella causa C-326/92, le questioni sono state poste dal [OSCURATO:PERSONA] nell' ambito di una controversia tra la EMI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "EMI [OSCURATO:PERSONA]") e la [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] mbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ed il suo amministratore, signor [OSCURATO:PERSONA], in merito alla messa in commercio sul territorio tedesco di fonoregistrazioni di spettacoli tenuti in [OSCURATO:PERSONA] negli anni 1958 e 1959 dal cantante [OSCURATO:PERSONA], cittadino inglese. 8 La EMI [OSCURATO:PERSONA], titolare, sul territorio tedesco, dei diritti esclusivi di sfruttamento delle registrazioni di tali spettacoli, sostiene che [OSCURATO:PERSONA] ha violato i suoi diritti di esclusiva per aver posto in commercio senza il suo consenso supporti del suono contenenti le predette registrazioni. 9 [OSCURATO:PERSONA], a cui è stato proposto un ricorso per cassazione nell' ambito di tale controversia, riteneva che ad essa fossero applicabili le disposizioni di cui all' art. 125, nn. 2-6, della citata UrhG, ad esclusione, in particolare, sia delle norme della convenzione di Berna del 9 settembre 1886, sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche, modificata da ultimo dall' atto di Parigi del 24 luglio 1971 (OMPI, fascicolo n. 287), che riguarda il diritto d' autore propriamente detto e non i diritti connessi dell' artista, sia delle disposizioni della convenzione di Roma, che non può essere applicata retroattivamente per esecuzioni avvenute nel 1958 e nel 1959. 10 Nella motivazione della sua ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA], che era a conoscenza delle questioni sottoposte alla Corte dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, precisa che, in assenza di una normativa comunitaria ed in assenza, salvo su taluni punti, di armonizzazione delle normative nazionali, il diritto d' autore e i diritti connessi non gli sembrano rientrare nella sfera di applicazione del diritto comunitario e, più in particolare, dell' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA]. 11 Di conseguenza il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il diritto d' autore nazionale di uno Stato membro soggiaccia al principio di non discriminazione di cui all' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 2) In caso di soluzione affermativa: se la normativa esistente in uno Stato membro per la tutela delle esecuzioni artistiche (art. 125, n. 2-6, della Urheberrechtsgesetz ° legge tedesca sul diritto d' autore), sia compatibile con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CEE, qualora essa non assicuri ai cittadini di un altro Stato membro le stesse possibilità di tutela (tutela interna) concesse agli artisti nazionali". 12 Per una più ampia illustrazione degli antefatti nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sull' oggetto dei rinvii pregiudiziali 13 La Corte, pronunciandosi nell' ambito dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA], non può interpretare le disposizioni legislative o regolamentari nazionali, né valutare la conformità delle stesse disposizioni con il diritto comunitario. Essa non può, di conseguenza, né interpretare le norme della UrhG né valutarne la compatibilità con il diritto comunitario. La Corte può solo fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi inerenti al diritto comunitario che gli permetteranno di risolvere la questione giuridica di cui deve conoscere (sentenza 9 ottobre 1984, cause 91 e 127/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3435, punto 10 della motivazione). 14 Le ordinanze di rinvio fanno riferimento alle norme nazionali applicabili al diritto d' autore nonché alle disposizioni dell' art. 125 della UrhG che disciplinano i diritti degli artisti interpreti o esecutori, i cosiddetti "diritti connessi al diritto d' autore". Non spetta alla Corte stabilire se le controversie nelle cause principali rientrino nell' ambito dell' una e dell' altra categoria di diritti. Come ha suggerito la [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare le questioni sollevate come vertenti sulle norme applicabili ad entrambe le categorie di diritti. 15 Tali questioni riguardano l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] che sancisce il generale principio di non discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Come espressamente previsto da tale disposizione, il divieto di discriminazione da essa formulato è applicabile solo nell' ambito del [OSCURATO:PERSONA]. 16 Ciò premesso, le questioni pregiudiziali vanno considerate nel senso che mirano sostanzialmente a stabilire: ° se il diritto d' autore e i diritti connessi rientrino nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma, e se il generale principio di non discriminazione previsto da tale articolo sia, di conseguenza applicabile a tali diritti; ° in caso di soluzione affermativa, se l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] osti a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione realizzata senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale; ° se l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], possa essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata ai cittadini nazionali. Sull' applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] al diritto d' autore e ai diritti connessi 17 [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e quello del [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] e la EMI [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il diritto d' autore e i diritti connessi, in quanto costituiscono diritti economici che determinano le condizioni alle quali possono essere sfruttate commercialmente le opere e le esecuzioni artistiche, rientrano nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], così come dimostrano le sentenze della Corte che hanno applicato a tali diritti gli artt. 30, 36, 59, 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] e come dimostra pure la consistente attività legislativa che li riguarda in seno alle Comunità. Nei rari casi in cui una norma specifica del [OSCURATO:PERSONA] non sia applicabile, deve comunque trovare applicazione il generale principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al contrario, che le condizioni per la concessione del diritto d' autore e dei diritti connessi, le quali incidono non sull' esercizio di tali diritti, ma sulla loro esistenza, non rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA], così come risulta dall' art. 222 del [OSCURATO:PERSONA] e da una costante giurisprudenza della Corte. Riprendendo a tal proposito le considerazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e il signor [OSCURATO:PERSONA] dal canto loro, fanno valere, più in particolare, che, mancando all' epoca dei fatti oggetto della causa principale una normativa comunitaria ovvero misure di armonizzazione, il diritto d' autore e i diritti connessi non erano disciplinati dal diritto comunitario. 19 Allo stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di disposizioni comunitarie di armonizzazione delle leggi nazionali, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, stabilire le condizioni e le modalità della tutela della proprietà letteraria ed artistica (v., in tal senso, sentenza 24 gennaio 1989, causa 341/87, EMI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 79, punto 11 della motivazione). 20 L' oggetto specifico di tali diritti, quali disciplinati dalle leggi nazionali, è quello di assicurare la tutela dei diritti morali ed economici dei loro titolari. La tutela dei diritti morali consente soprattutto agli autori e agli artisti di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modifica dell' opera che possa recare pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Il diritto d' autore e i diritti connessi presentano del pari un carattere economico in quanto prevedono la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione dell' opera tutelata, in particolare attraverso la concessione di licenze dietro il pagamento di compensi (v., in tal senso, sentenza 20 gennaio 1981, cause 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 147, punto 12 della motivazione). 21 Come la Corte ha sottolineato in quest' ultima sentenza (punto 13 della motivazione), se lo sfruttamento commerciale del diritto d' autore, oltre a costituire una fonte di reddito per il suo titolare, costituisce anche una forma di controllo della messa in commercio da parte del titolare stesso delle società di gestione e dei licenziatari. Da questo punto di vista, lo sfruttamento commerciale del diritto d' autore pone gli stessi problemi sollevati dallo sfruttamento di altri diritti di proprietà industriale e commerciale. 22 Così come gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale, i diritti esclusivi conferiti dalla proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella Comunità. Per tale motivo, secondo una costante giurisprudenza della Corte, tali diritti, benché disciplinati dalle leggi nazionali, sono soggetti alle prescrizioni del [OSCURATO:PERSONA] e rientrano pertanto nel campo di applicazione di quest' ultimo. 23 Così, ad esempio, essi sono soggetti agli artt. 30 e 36 del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla libera circolazione delle merci. Secondo la giurisprudenza della Corte, le opere musicali si incorporano nelle fonoregistrazioni che costituiscono merci, i cui scambi nel territorio della Comunità sono disciplinati dalle norme citate (v., in tal senso, citata sentenza Musik-Vertrieb membran, punto 8 della motivazione). 24 Così, allo stesso modo, le attività delle società di gestione dei diritti d' autore sono soggette agli artt. 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA] relativi alla libera prestazione dei servizi. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 2 marzo 1983, causa 7/82, GVL/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 483, punto 39 della motivazione), tali attività non devono essere organizzate in modo tale da avere l' effetto di ostacolare la libera prestazione dei servizi e, in particolare, la valorizzazione dei diritti degli esecutori, a tal punto da frazionare il mercato comune. 25 Infine, i diritti esclusivi attribuiti dalla proprietà letteraria ed artistica sono soggetti alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla concorrenza (v. sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 487). 26 Proprio per evitare i rischi di ostacoli agli scambi e di distorsioni alla concorrenza, dopo le controversie di cui alle cause principali, il Consiglio, fondandosi sull' art. 57, n. 2, e sugli artt. 66 e 100 A del [OSCURATO:PERSONA], ha emanato la direttiva 19 novembre 1992, 92/100/CEE, relativa al diritto di noleggio e di prestito e a taluni diritti connessi al diritto d' autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). 27 Da quanto precede emerge che il diritto d' autore e i diritti connessi, i quali rientrano nella sfera di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, sono inevitabilmente soggetti al generale principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario collegarli alle disposizioni specifiche degli artt. 30, 36, 59 e 66 del [OSCURATO:PERSONA] stesso. 28 La questione posta dev' essere pertanto risolta nel senso che il diritto d' autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma; il principio generale di non discriminazione sancito da quest' ultimo articolo si deve pertanto applicare a tali diritti. Sulla discriminazione ai sensi dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] 29 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la differenziazione operata, nei casi considerati dai giudici nazionali tra i cittadini nazionali e quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri è oggettivamente giustificata dalle disparità esistenti tra le legislazioni nazionali e dal fatto che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ancora aderito alla convenzione di Roma. Di conseguenza, tale differenziazione non si porrebbe in contrasto con l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 30 E' pacifico che l' art. 7 non contempla le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni che possono derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1, punto 13 della motivazione). 31 Pertanto, contrariamente a quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], né le disparità tra le legislazioni nazionali relative alla tutela del diritto d' autore e dei diritti connessi, né la circostanza che non tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno ancora aderito alla convenzione di Roma, possono giustificare una violazione del principio di non discriminazione sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 32 Viceversa, vietando "ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità", l' art. 7 del [OSCURATO:PERSONA] impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, punto 10 della motivazione). Qualora si applichi, tale principio osta quindi a che uno Stato membro subordini la concessione di un diritto di esclusiva al requisito del possesso della sua cittadinanza. 33 Si deve pertanto risolvere la questione posta dichiarando che l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda, in talune situazioni, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale. Sugli effetti dell' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] 34 Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, il diritto alla parità di trattamento sancito dall' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA], sorge direttamente dal diritto comunitario (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 11 della motivazione). Tale diritto può pertanto essere fatto valere dinanzi al giudice nazionale per chiedergli di eliminare da una normativa nazionale le disposizioni discriminatorie che negano ai cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri la tutela che le stesse assicurano ai cittadini nazionali. 35 Di conseguenza, la questione sollevata va risolta dichiarando che l' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali. Decisione relativa alle spese Sulle spese 36 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera I, con ordinanza 4 marzo 1992, e dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 30 aprile 1992, dichiara: 1) Il diritto d' autore e i diritti connessi rientrano nel campo di applicazione del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 7, primo comma; il principio generale di non discriminazione sancito da quest' ultimo articolo si deve pertanto applicare a tali diritti. 2) L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che osta a che una normativa di uno Stato membro escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, ed i loro aventi causa, dal diritto, riconosciuto dalla stessa normativa ai cittadini nazionali, di vietare la messa in commercio, nel territorio nazionale, di una fonoregistrazione prodotta senza il loro consenso, qualora l' esecuzione sia avvenuta al di fuori del territorio nazionale. 3) L' art. 7, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretato nel senso che il principio di non discriminazione da esso sancito può essere direttamente fatto valere dinanzi al giudice nazionale da un autore o da un artista di un altro Stato membro, o da un loro avente causa, per chiedere il beneficio della tutela riservata agli autori e agli artisti nazionali.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris