CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 28.10.2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28.10.2022 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA]Agostino, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, avverso il provvedimento con cui il Gip nell'autorizzarlo al trasferimento dall'alloggio dove era stato inizialmente collocato all'abitazione sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella quale tale [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato disponibile ad ospitarlo presso di sé, aveva revocato il permesso ad allontanarsi dal domicilio due giorni la settimana per il tempo di due ore per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, quali l'acquisto di generi alimentari o di beni di prima necessità, o gettare l'immondizia, sul rilievo che non ---- A i vivendo più da solo a tali incombenti avrebbe provveduto il suo ospite, indipendentemente dalla circostanza che fosse impegnato in attività lavorativa a tempo pieno. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla revoca dei precedenti provvedimenti autorizzativi, non avendo i giudici della cautela tenuto conto che nulla era mutato rispetto alla sua precedente sistemazione domiciliare essendo stato ospitato dall'Uncitto anche presso la prima abitazione sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che perciò permaneva anche in relazione al nuovo alloggio la necessità di provvedere alle proprie elementari esigenze di vita. Rileva come il suddetto provvedimento sia gravemente pregiudizievole nei suoi confronti non avendo egli altra possibilità di dotarsi dei mezzi necessari al proprio sostentamento, nonché emesso in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 284 terzo comma cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. Non vi è alcuna evidenza dell'assunta identità della sistemazione abitativa attuale rispetto a quella precedente: mentre nell'alloggio sito in Salerno in via [OSCURATO:PERSONA], 27 presso il quale era stata inizialmente disposta la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il ricorrente risultava abitare da solo, ragione per la quale era stata con successivo provvedimento del 3.3.2022 concessa l'autorizzazione ad assentarsi dapprima un giorno alla settimana, poi aumentato a due, entrambi per la durata di due ore per consentirgli di provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, quali l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità o il pagamento delle utenze, la suddetta situazione fattuale risulta venuta meno con il trasferimento nel diverso immobile sito nel Comune di Caste! [OSCURATO:PERSONA]. Quand'anche a detta della difesa sia sempre l'Uncitto ad offrirgli ospitalità presso entrambi gli alloggi, in quello attuale risiede anche quest'ultimo, circostanza di cui viene dato atto nello stesso ricorso dove si precisa che l'ospitante lavora a tempo pieno, come del resto prospettato anche nell'istanza di trasferimento, accolta dal Gip, presso la diversa abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove si legge che l'Uncino era "disponibile ad accogliere il D'Agostino avendo stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto" l'immobile de quo. In punto di diritto occorre in ogni caso chiarire che i criteri di particolare rigore che governano, secondo l'univoca interpretazione giurisprudenziale, l'autorizzazione del sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale ad allontanarsi dal domicilio per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita non consentono di ritenere, in difetto di alcuna deduzione sul punto, persistenti i presupposti posti a fondamento a fondamento di un precedente provvedimento autorizzativo riferito ad una diversa sistemazione logistica, qual'era quella dell'abitazione sita in Salerno ove era stato accertato che l'istante dimorava nell'immobile da solo, lontano da parenti che potessero provvedere ai suoi bisogni primari. Legittima deve conseguentemente ritenersi la revoca dell'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio in cui l'indagato si è trasferito in assenza delle condizioni che avevano consentito la precedente concessione, risiedendo egli allo stato insieme al soggetto che lo ospita, senza che lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte di costui costituisca impedimento a provvedere ai bisogni di vita (procacciamento del vitto, pagamento delle utenze e via dicendo) sia propri che di quelli dell'ospitato. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000