CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22190/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3755/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e danneggiamento aggravato); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure svolte nel primo motivo dal ricorrente - afferenti alla ritenuta responsabilità per il reato di resistenza, anche in ragione della arbitrarietà della condotta tenuta dai pubblici ufficiali, tale da integrare la esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. - risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento aggravato è meramente riproduttivo delle doglianze svolte nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione congrua e immune da fratture logiche, laddove ha rappresentato che la tipologia del danno (piegamento di una grata di aerazione della camera di sicurezza) era certamente compatibile con le condizioni dell'imputata, anche sotto il profilo delle calzature indossate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de