CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MINISTERODELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA,Numero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLEdei Ministri pro tempore difesi ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];resistenteavverso la sentenza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.26603/2024 depositata il 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.1. Con la sentenza 18240/2013 il Tribunale di Romarespingeva le domande di tutti i medici che avevano conseguito lespecializzazioni avendo iniziato i corsi prima dell’anno 1983/1984,tra i quali, il ricorrente, accogliendo, invece le domande di altrispecializzandi.2. La sentenza veniva appellata in via principale dallaPresidenza del Consiglio ed in via incidentale dagli attori.3. La Corte d'Appello di Roma, per quel che ancora rileva, inaccoglimento parziale sia dell’appello principale che di quelloincidentale stabiliva che: - nulla era dovuto a quanti avevanoiniziato il corso di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, datadi entrata in vigore della direttiva n. 82/1976; - nulla era dovuto aquanti avevano conseguito il diploma di specializzazione in unamateria non rientrante tra quelle elencate dagli artt. 5 e 7 dellaDirettiva 75/362; - corretta era stata la stima del danno compiutadal Tribunale.Numero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/20264. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altri proponeva ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi diricorso.5. La prima sezione civile rimetteva la trattazione del ricorsoalle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria del 4 aprile 2023 n.9327.6. Le Sezioni Unite, all’esito dell’udienza pubblica del 9 luglio2024, decidevano la causa con la sentenza n. 26603/2024.7. In particolare questa Corte, dopo aver rigettato il primomotivo del ricorso nei confronti di tutti gli originari ricorrenti, neldecidere in ordine al secondo motivo del ricorso proposto dalsecondo gruppo di ricorrenti (c.d. “gruppo Aldi” composto dairicorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BernardoChiaramonte e [OSCURATO:PERSONA]) lo rigettava per i soli ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché anche se il loro motivo eraastrattamente fondato al pari degli altri, nei loro confrontisussisteva un’altra autonoma ratio decidendi non impugnata,sicché il motivo era inammissibile per difetto di decisività. Sul puntola sentenza rimandava alle ragioni di cui ai successivi paragrafi §9.3 e 9.4.In particolare, questa Corte accoglieva il secondo motivo diricorso per gli altri ricorrenti richiamando il principio affermato dallasentenza della Corte di giustizia dell’unione europea, n. 3 marzo2022, in causa C-590/20 secondo cui: «la situazione di un medicoche si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medicaprima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta primadell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futurisono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1°gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. DiNumero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o atempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla finedella formazione seguita, essere oggetto di una remunerazioneadeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 modificata,tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni,per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio1982, della direttiva 82/76».La sentenza evidenziava come il suddetto principio fosse giàstato recepito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20278 del23/06/2022, ove si era stabilito che il diritto al risarcimento deldanno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Ceespettasse anche a quanti si erano iscritti a corsi di specializzazionenegli anni accademici anteriori al 1982-1983 con la precisazioneche in questo caso il risarcimento era dovuto solo per il periodo ditempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dellascuola di specializzazione.La sentenza, inoltre, escludeva dalla possibilità di richiedere ilrisarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttivecomunitarie 75/362 e 75/363, e successive integrazioni, coloro iquali avevano iniziato prima del 1991 una specializzazione noncontemplata dalle suddette direttive e di cui non fosse dimostratal’equipollenza di fatto alle specializzazioni ivi previste, a nullarilevando che la specializzazione conseguita fosse stata, in seguito,inclusa tra quelle qualificate “conformi alle norme delle Comunitàeconomiche europee” dal d.m. 31 ottobre 1991” .Al successivo paragrafo 9.3 la Corte spiegava le ragioni per lequali doveva ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso conNumero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026riferimento esplicito alla posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Celata, senza riportare il preannunciato paragrafo 9.4.Infine, la Corte in chiusura del paragrafo 9 aggiungeva che afronte della generale confusività del ricorso proposto dal “gruppoAldi”, una censura rispettosa dell’art. 366, n. 4, c.p.c. avrebberichiesto la chiara indicazione della statuizione impugnata,dell’errore di diritto che si assume esistente e delle ragioni sottesealla censura mentre nessuna illustrazione rispettosa di tali princìpipoteva rinvenirsi nelle pp. 14-17 del ricorso del “gruppo Aldi”.8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione dellasuddetta sentenza illustrato anche da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, si è costituita fuoritermine al solo fine di partecipare all’eventuale discussione.10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso per revocazione si lamenta l’omessoesame della posizione del dottor. [OSCURATO:PERSONA].La Corte, pur avendo dato atto in astratto della fondatezza delricorso del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’illegittima esclusione dalrisarcimento in relazione all’anno di immatricolazione, stante lafrequenza degli anni di specializzazione del suddetto medico tra il1982 ed il 1985, non avrebbe poi spiegato perché il nomedell’attore compaia tra quelli dei medici soccombenti condannati alpagamento delle spese.In sostanza non sarebbe comprensibile cosa la Corte abbiavoluto indicare con la mera dicitura «difetto di decisività»rimandando ad un paragrafo 9.4 che in concreto nella sentenzaNumero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026pubblicata non si rinviene e che, si suppone, avrebbe dovutoriguardare proprio il Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.1 Il motivo di ricorso per revocazione è inammissibile.Deve premettersi che parte ricorrente evidenzia solo lamancanza del paragrafo 9.4 ma non ripropone in dettaglio il motivodi ricorso che ritiene sia stato omesso, né si confronta in alcunmodo con la sentenza di cui chiede la revocazione.Nella giurisprudenza di questa Corte si è in parte superatol’orientamento restrittivo secondo cui: in tema di revocazione dellesentenze emesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile ilricorso che contenga solo la domanda di revocazione dellasentenza, ma non quella di decisione sull'originario ricorsoessendo siffatto ricorso idoneo ad attivare la eventuale, successivafase rescissoria (Cass. Sez. 3, 14/11/2006, n. 24203, Rv. 593310- 01).Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che ladomanda di revocazione delle sentenze della Corte di cassazioneper errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltreall'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398,comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiestadall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole lacomprensione della questione controversa e dei profili di censuraformulati, in immediato coordinamento con il contenuto dellasentenza impugnata e che l'esposizione dei fatti di causa non puòritenersi validamente effettuata mediante il semplice rinvio alprecedente ricorso per cassazione con la conseguenza che in talcaso il ricorso è inammissibile ex art. 391 bis c.p.c. (Cass. Sez. 6,Numero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/202601/06/2018, n. 14126, Rv. 649692 – 01 in senso conforme Sez. 3,19/10/2022, n. 30720, Rv. 666067 - 02).Ciò precisato in termini generali deve osservarsi come, nellaspecie, il motivo di ricorso per revocazione sia inammissibile anchealla luce dell’orientamento più recente.Infatti, parte ricorrente si limita ad evidenziare che nellasentenza oggetto del ricorso manca il paragrafo 9.4 senza, tuttavia,considerare in alcun modo che la decisione della Corte diinammissibilità del motivo fa riferimento al fatto che l’autonomaratio decidendi della Corte d’Appello non impugnata dal ricorrentespecializzazione in una materia non prevista dalle Direttive 75/362e 75/363. Tale specializzazione indicata nella sentenza impugnatacome “medicina fisica e riabilitativa” risulta la stessa indicata dalricorrente che a pag. 2 del ricorso per revocazione chiarisce di averfrequentato dall’a.a. 1982/1983 all’a.a. 1984/1985 la scuola dispecializzazione in terapia fisica e riabilitazione presso l’[OSCURATO:PERSONA].Nonostante tale premessa in fatto, il ricorrente si limita adevidenziare che nella sentenza manca il paragrafo 9.4 senzaconfrontarsi con la effettiva ratio della sentenza impugnata e senzafornire alcun elemento per sostenere l’equipollenza del suo corso dispecializzazione con quelli previsti dalle direttive, posta l’espressaesclusione operata dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto chenulla fosse dovuto a quanti avevano conseguito il diploma dispecializzazione in una materia non rientrante tra quelle elencatedagli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362, principio confermato dallasentenza in questa sede oggetto di revocazione.Risulta evidente, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026In primo luogo, infatti, la sentenza revocanda dà ampiamenteconto delle ragioni di inammissibilità del secondo motivo di ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], dovuta alla mancata impugnazionedella seconda ratio decidendi della Corte d’Appello secondo cui peri corsi non rientranti tra quelli espressamente indicati dalle direttivenulla era dovuto.Risulta chiara, pertanto, anche in mancanza del paragrafo 9.4,la ragione di rigetto del motivo di ricorso con riferimento allaposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull’autonoma ratio decidendidella non inclusione del corso da questi seguito tra quellicontemplati dalle Direttive e in mancanza di ogni elemento utile adimostrarne l’equipollenza alle specializzazioni ivi previste.Dunque, il riferimento al paragrafo 9.4 poi mancante deveconsiderarsi alla stregua di un mero refuso essendo la posizione delCioni assimilabile a quella dell’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sicché ilpreteso errore difetterebbe anche del requisito della decisività.Deve ribadirsi, infatti, che: in tema di revocazione di unapronuncia della Corte di cassazione, la falsa rappresentazione, incapo al giudice, della realtà processuale in cui consiste l'allegazionedi un decisivo "error facti" addotto a fondamento dell'azionerevocatoria deve - già in astratto, sulla base, cioè, delle merededuzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di unaprospettazione che è suo onere esplicitare e supportaredocumentalmente - costituire l'antecedente di un precisodeterminismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dalgiudice sulla base di tale errore (Cass. Sez. 5, 02/09/2024, n.23469, Rv. 672112 - 01).Peraltro, a pag. 26 della sentenza impugnata si aggiunge unulteriore ratio decidendi evidenziando anche come il motivo diNumero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026ricorso difettasse dei requisiti minimi di ammissibilità. Si legge,infatti, a chiusura del paragrafo 9 che «a fronte della generaleconfusività del ricorso proposto dal “gruppo Aldi”, una censurarispettosa dell’art. 366, n. 4, c.p.c. avrebbe richiesto la chiaraindicazione della statuizione impugnata, dell’errore di diritto che siassume esistente e delle ragioni sottese alla censura mentrenessuna illustrazione rispettosa di tali princìpi poteva rinvenirsinelle pp. 14-17 del ricorso del “gruppo Aldi».Come si è detto il ricorrente si limita ad evidenziare lamancanza del paragrafo 9.4 ma non affronta in alcun modo laproblematica relativa alla omessa impugnazione di tale autonomaratio decidendi in relazione al corso di specializzazione nonostantela premessa in fatto nel suo stesso ricorso di aver conseguito unaspecializzazione in medicina fisica e riabilitativa non prevista dalleDirettive 75/362 e 75/363.Parte ricorrente, pertanto, reitera quello stesso errore digenericità e confusività del motivo già evidenziato nella sentenzarevocanda sicché il ricorso difetta di specificità su un puntoessenziale e, in ogni caso, manca del necessario presupposto delladecisività dell’asserito, e solo supposto, errore revocatorio.2. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.3. Nulla sulle spese non avendo svolto difese la parte intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 7813/2025Numero sezionale 170/2026Numero di raccolta generale 16759/2026Data pubblicazione 28/05/2026previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite civili in data 28 aprile 2026.IL PRESIDENTEStefano Mogini