CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 27956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; per Grannigni, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, richiamando una memoria, con vari allegati, in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 31/10/2018, il Tribunale di Firenze dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del c.d.a, fino al 17/12/2005, e successivamente amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., dichiarata fallita il 28/04/2010, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società dal 17/12/2005 al fallimento, responsabili dei seguenti reati: entrambi, bancarotta fraudolenta documentale (per avere tenuto i libri e le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: capo A), causazione del fallimento con operazioni dolose (abbandonando la società gravata di quasi 2 milioni di debiti e trasferendo beni, risorse e attività a Multiservice s.c.a.r.I., appositamente costituita, svolgente la stessa attività della fallita, negli stessi locali, con gli stessi dipendenti e gli stessi fornitori: capo B), bancarotta fraudolenta per distrazione (di somme di vario importo a favore di Multiservice s.c.a.r.I.: capo C); solo [OSCURATO:PERSONA], bancarotta per distrazione (di un motociclo, di un furgone, di varie somme con assegni e bonifici versati su un proprio conto e prelievi attraverso un carta di credito della società per pagamenti personali: capo E); solo Gramigni, bancarotta per distrazione (di varie somme mediante addebiti sul conto della fallita, prelievi in contanti: capo G). Gli imputati venivano condannati alle pene di giustizia e alle pene accessorie fallimentari. Investita dall'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Firenze, con sentenza deliberata il 28/04/2022, ha ridotto le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge in ordine alla qualificazione del capo A) e vizi di motivazione, in quanto la Corte di appello ha utilizzato una prova inesistente, lì dove ha ritenuto che l'imputato avesse intenzionalmente celato l'esistenza di un garage nella sua disponibilità, mentre nel verbale di perquisizione si legge che le chiavi dello stesso erano custodite nell'appartamento del ricorrente, sicché l'informazione offerta dal verbale è il mero dato oggettivo del rinvenimento delle chiavi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il curatore ha riferito del comportamento pienamente collaborativo dell'imputato, sicché non vi è alcun elemento in base al quale ritenere che suo scopo sia stato quello di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, laddove gli elementi acquisiti dimostrano che la documentazione è stata tenuta negligentemente, il che integrerebbe la fattispecie della bancarotta semplice, estinta per prescrizione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo aumento per la continuazione fallimentare. Con la memoria depositata, la difesa del ricorrente propone ulteriori deduzioni circa il vizio di motivazione afferente alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, allegando alcuni documenti. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. La sentenza impugnata non spiega come avrebbe fatto l'imputata a detenere la documentazione contabile che era nella disponibilità di fatto di [OSCURATO:PERSONA], essendo emersa la mancanza di una volontà di impedire l'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, mentre l'attività commerciale non risulta proseguita dal 2005, sicché le inadempienze contabili non possono essere state dettate dall'intenzione di attentare alle prerogative del ceto creditorio, mentre in carenza di elementi dimostrativi del dolo specifico della bancarotta documentale contestata, non sussistono gli estremi per ritenere provato il delitto. 3.2. Il secondo motivo denuncia la mancata riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice documentale. 3.3. Il terzo motivo lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, perfezionatasi - anche considerando la sospensione del termine dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella del 21/02/2018 - durante il giudizio di appello ove si riconosca la bancarotta semplice documentale. 3.4. Il quarto motivo denuncia, con riferimento al capo B), inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto è emerso che Gramigni non ha mai amministrato [OSCURATO:PERSONA] e neppure Multiservice, posto che Savini (presidente del consorzio CGS) ha riferito di aver parlato solo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che Gramigni non si vedeva mai in società dove era presente sempre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che la ricorrente non andava mai in società, Domenico ha dichiarato di aver avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ex curatore della fallita) ha dichiarato a fine 2005 l'insolvenza della società era pari a 1.947.000 euro e Grannigni è entrata in carica quale presidente del c.d.a. solo il 17.12.2005, sicché in capo all'imputata manca l'elemento soggettivo dei reati.3.5. Il quinto motivo contesta inosservanza dell'art. 219, secondo comma, I. fall. e dell'art. 522 cod. proc. pen., in quanto la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta non è indicata nel capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale non è incorsa in alcun travisamento della prova, vizio - è opportuno rammentare - che vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370). Ora, il giudice di appello, lungi dal trarre dal verbale di perquisizione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un'informazione inesistente (ossia, l'occultamento della documentazione contabile), si è limitato a registrare i dati oggettivi che avevano visto, da un lato, la documentazione non consegnata al curatore e, dall'altro, custodita nel garage nella disponibilità dell'imputato senza che della stessa il medesimo [OSCURATO:PERSONA] avesse «fatto parola» durante lo svolgimento delle operazioni di perquisizione. Da tali dati, la Corte di appello, sulla base di un ragionamento inferenziale all'evidenza immune da vizi logici, ha tratto la conclusione che il ricorso vorrebbe fondata su una prova inesistente. Deduzione, questa, manifestamente infondata, così come quella relativa al comportamento processuale dell'imputato, avendo il curatore semplicemente fatto riferimento a una formale disponibilità che non scalfisce il dato rappresentato dal rinvenimento di parte della documentazione nel garage di casa. La manifesta infondatezza delle doglianze relative alla bancarotta fraudolenta documentale rende ragione dell'analogo esito per l'invocata bancarotta semplice. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla pena irrogata, la Corte di appello ha formulato un giudizio di equità della stessa motivato sulla base della gravità delle condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e della sua capacità a delinquere, argomentate congruamente sul rilievo che prima della costituzione di [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la stessa attività imprenditoriale con altra società (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), che, sostanzialmente aveva avuto la stessa sorte della fallita. Quanto alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla negativa personalità dell'imputato emergente sia dal certificato penale, sia dagli atti del procedimento, rilievi, questi, non scalfiti dalle deduzioni del ricorrente anche quelle proposte dalla memoria depositata, tanto più che, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. 3.1.1. La Corte distrettuale ha sottolineato come al ruolo di diritto rivestito dall'imputata nell'arco di tempo proseguito fino al fallimento si sia accompagnata la piena consapevolezza della situazione economica e patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], come si desume dal fatto che ella, coniuge di [OSCURATO:PERSONA], consigliere di amministratore della c.d. [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I., antesignana di [OSCURATO:PERSONA], sia diventata amministratore di Multiservice s.c.a.r.I., che l'ha sostituita. La sua complicità nell'intera vicenda, osserva ancora la sentenza impugnata, si è esplicata proprio nell'assunzione della carica di amministratore di diritto (consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di svolgere il ruolo di amministratore di fatto) delle due società succedute l'una all'altra, secondo lo schema icasticamente descritto dal curatore della fallita "apri, abusa e molla". Rileva ancora il giudice di appello che tutti i versamenti effettuati a favore di Multiservice attraverso assegni o bonifici risultano autorizzati da Gramigni. 3.1.2. Il primo motivo è inammissibile per plurime, convergenti ragioni. Le doglianze proposte dalla ricorrente risultando del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (e qui in sintesi richiamate) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). A ciò si aggiunga che le censure relative alla vita della fallita nel periodo in cui fu amministrata dalla ricorrente e alla circostanza che una parte della documentazione fu rinvenuta nella disponibilità del coimputato non si confrontano con il dato che proprio quest'ultima documentazione era costituita da documenti relativi tanto a [OSCURATO:PERSONA], quanto a Multiservice e che la documentazione bancaria pure trovata nel garage riguardava operazioni bancarie intercorse tra le due società amministrate dalla ricorrente (e, precisa il giudice di appello, non ricostruibili per l'assenza di una contabilità ordinaria aggiornata), mentre del tutto inconsistenti sono le doglianze relative all'elemento psicologico a fronte della piena consapevolezza della complessiva vicenda in capo all'imputata messa in luce dai giudici di merito. 3.1.3. La manifesta infondatezza delle censure relative all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale rende ragione del medesimo vizio che affligge il secondo e il terzo motivo (che invocano, rispettivamente, la riqualificazione in bancarotta semplice documentale e l'estinzione del reato per prescrizione). 3.2. Il quarto motivo è del pari inammissibile. Esso si concretizza nella prospettazione di frammenti probatori o indiziari, volta a sollecitare in tal modo il giudice di legittimità a un'inammissibile rivalutazione o a una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). D'altra parte, le doglianze, non si confrontano con gli elementi valorizzati dai giudici di merito e richiamati in sintesi supra al § 3.1.1.; al riguardo, mette conto aggiungere che la sentenza impugnata ha sottolineato come i prelievi effettuati dall'imputata sono l'ulteriore dimostrazione della sua piena adesione alle modalità di gestione attuate da [OSCURATO:PERSONA], intestatari, entrambi, di carte di credito con addebito sul conto della fallita, ma utilizzate per scopi personali. Anche sul punto, il ricorso si sottrae al puntuale confronto critico con le argomentazioni del giudice di appello. 3.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Come affermato dalle Sezioni unite, la contestazione in fatto non da luogo a «particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive», sicché in questi casi «l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). In linea con il principio di diritto affermato da Sez. U, Sorge, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, in tema di reati fallimentari, nel caso in cui all'imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione esplicita della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., perché il riferimento alla predetta circostanza aggravante, in tutti i suoi elementi costitutivi, è implicitamente contenuto nella descrizione della pluralità dei reati, la cui contestazione pone l'imputato in condizione di conoscere il significato dell'accusa e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 33123 del 19/10/2020, Martini, Rv. 279840; conf. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 01).4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Di