CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 43428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14 marzo 2022 la Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa il 9 ottobre 2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Riteneva la Corte che non vi fossero le condizioni per il proscioglimento nel merito circa la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] che -quale custode di beni mobili sottoposti a pignoramento su istanza di [OSCURATO:PERSONA]- li aveva sol:tratti omettendo di consegnarli all'incaricato per l'asporto e la successiva vendita. Dovendosi ritenere integrato il reato con riguardo ad entrambi i profili oggettivo e soggettivo confermava le statuizioni civili, con condanna alla refusione delle spese sostenute nel grado di giudizio dalle parti civili. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per essersi la Corte limitata a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado senza dare conto -neppure sinteticamente- delle ragioni della conferma in relazione ai proposti motivi di impugnazione, con particolare riguardo alla prova che l'imputato fosse stato effettivamente nominato custode dei beni pignorati. Peraltro anche la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania era stata oggetto di specifiche doglianze che non erano state prese in esame dalla Corte. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che per certi aspetti carente di spcificità. 2. All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile e in seguito ad un'espressa domanda in tal senso, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, previa incidentale valutazione della responsabilità penale (Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260586; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138). 3. Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di primo grado (richiamata dalla pronuncia di appello) si evince che il giudizio di responsabilità è fondato principalmente sulle dichiarazioni rese dal tes1:e Molinaro -responsabile dell'IVG di Vallo della Lucania- all'udienza del 15 giugno 2018, alla luce delle quali il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato, debitore e custode dei beni pignorati a tutela del creditore Bloisi -titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., avesse impedito la vendita coatta non consentendo il rinvenimento dei mobili assoggettati a pegno. Nell'atto di appello, né tantomeno nel ricorso, l'imputato non contesta il contenuto della deposizione del teste Molinaro, sulla quale si fondano l'imputazione e la sentenza di condanna, dolendosi invece del mancato deposito in atti del pignoramento mobiliare redatto dall'Ufficiale giudiziario, del verbale di pignoramento con l'indicazione dei beni sottoposti a titolo esecutivo e della formale nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale custode dei beni, oltre che della mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Difetta dunque la condizione per sterilizzare la prescrizione del reato (art.129, comma 2 cod. proc. pen.) e consentire un ulteriore sviluppo istruttorio in sede di rinvio. Prevale viceversa la declaratoria immediata di prescrizione con la salvaguardia degli interessi della costituita parte civile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del