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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 47331/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALTAMURA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera, che ha confermato il provvedimento in data 09/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Matera, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente avente a oggetto le disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti, beni mobili e beni immobili meglio specificati nel decreto genetico della misura reale.

Deducono:

1. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione alle ipotesi di reato contestate, omessa o apparente motivazione rispetto al devoluto.

I ricorrenti premettono di avere inoltrato istanza con cui chiedevano al G.u.p. la revoca del sequestro di che trattasi in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. per come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38678 del 29/09/2022 e in ragione della sopravvenuta prescrizione della truffa aggravata contestata al capo 9), ossia dell'unico reato per cui era stata disposta la misura ablatoria.

1.1. Sulla base di tale premessa e dopo aver ripercorso le varie fasi della vicenda ablatoria, osservano che l'importo del profitto per cui è stato disposto il sequestro per equivalente era stato calibrato in relazione al solo reato di truffa aggravata contestato al capo 9) e pacificamente prescritto; denuncia, quindi, l'omessa motivazione quanto alle ragioni per cui -ciononostante- il sequestro sia stato mantenuto per l'intero importo, senza alcuna indicazione circa i motivi per cui detto importo è stato mantenuto anche in relazione alle differenti ipotesi di reato contestate ai capi 14, 16, 18, 19 e

20. Da qui si denuncia il contrasto dell'ordinanza rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, alle determinazioni assunte dal tribunale di Matera in sede di riesame e al fatto che il profitto della truffa di cui al capo 9 non può essere identico a quello delle tre ipotesi residuali di autoriciclaggio contestate ai capi 14, 16 e

18. Precisano come il profitto del reato di autoriciclaggio non possa coincidere con il profitto del reato presupposto.

1.2. Sotto diverso profilo, i ricorrenti denunciano la violazione del principio della domanda cautelare, in quanto il G.u.p. e il Tribunale hanno sostanzialmente sostituito il titolo originario, con un titolo nuovo, avente a oggetto reati differenti, e ciò senza che vi fosse stata alcuna richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, per di più in relazione a condotte prive di alcun nesso di pertinenzialità diretto con le condotte illecite, con imposizione dell'ablazione per valori eccedenti la determinazione quantitativa del prodotto o del profitto del diverso reato di autoriciclaggio.

Sottolineano che il reato di autoriciclaggio non ha prodotto alcun profitto, rimarcando che il profitto di tale reato non può coincidere con il profitto del delitto presupposto, ossia la truffa aggravata contestata al capo 9), oramai prescritto.

Sostengono, ancora, che il mutamento del titolo cautelare è stato attuato in violazione dell'obbligo di motivazione, anche con riguardo alle doglianze esposte con l'appello, in relazione alle residue ipotesi di reato, che vengono illustrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati nel senso di seguito specificato.

1.1. La doglianza si sviluppa lungo una doppia obiezione, in forza della ‘1\- quale si sostiene -in primo luogo- che il sequestro è stato disposto in relazione al solo reato di truffa contestato al capo 9; in secondo luogo, che una volta dichiarata la prescrizione del reato di truffa, il sequestro della somma di denaro non ha più titolo in quanto il decreto non è riferibile anche ai reati contestati ai capi 14), 16), 18) 19) e 20).

I ricorrenti obiettano, ulteriormente, che il profitto del delitto di autoriciclaggio contestato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20) non può essere identificato con il profitto del delitto presupposto, ossia della truffa contestata al capo 9).

Sostiene, dunque, che i giudici avrebbero dovuto motivare circa le ragioni per cui avessero ritenuto che la misura del profitto fosse rimasta invariata, a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e alla conseguente non confiscabilità dell'importo individuato quale profitto del già menzionato delitto di truffa.

1.2. Ciò premesso, la doglianza è in realtà infondata nella parte in cui si sostiene che il titolo ablatorio è stato emesso soltanto in relazione al capo 9).

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, dalla lettura della motivazione e del dispositivo del decreto in data 19/01/2021 emerge chiaramente che il G.i.p. ha aveva disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione -tra l'altro- ai reati di cui ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20).

L'affermazione secondo cui non vi sarebbe un valido titolo correlato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20) è, dunque, infondato.

Da ciò discende che la declaratoria di prescrizione della truffa contestata al capo 9) non comporta l'automatica caducazione del sequestro, atteso che esso è riferibile anche alle varie ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi 14), 16), 18), 19) e 20), rispetto ai quali costituisce un valido titolo ablatorio.

Tanto travolge anche la censura secondo cui il tribunale avrebbe generato un nuovo titolo ablatorio, ulteriore e diverso rispetto a quello richiesto dal pubblico ministero e originariamente disposto dal G.i.p., pur in assenza di apposita domanda in tal senso avanzata dalla Procura della Repubblica.

2. Così chiarito l'ambito di efficacia e di validità del sequestro in relazione ai reati contestati, occorre valutare l'ulteriore profilo di censura, che si rivolge alla misura del profitto confiscabile in relazione alle ipotesi di autoriciclaggio, una volta dichiarata la prescrizione del reato di truffa.

A tale riguardo i ricorrenti osservano che la misura del profitto confiscabile per cui è stato disposto il sequestro per equivalente era stato calibrato in relazione al solo reato di truffa aggravata contestato al capo 9), così che il tribunale avrebbe dovuto spiegare perché il sequestro dovesse essere confermato integralmente - nella misura del profitto della truffa- anche in relazione alle ipotesi di autoriciclaggio.

I ./il_vv•-i.k--n._,...

Motivazione che i ricorrenti reputano ancor di più necessaria ove si consideri che il profitto dell'autoriciclaggio non può essere identificato con il profitto del delitto presupposto.

Sotto tale profilo il ricorso si mostra fondato.

2.1. Il tema della misura del profitto all'indomani della declaratoria di prescrizione della truffa, in effetti, è rimasto del tutto inesplorato nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto di non dover affrontare tale tema sulla base delle seguenti considerazioni: a) il tribunale in sede di appello reale non ha una cognizione piena della vicenda processuale, essendo la sua cognizione limitata all'accertamento della legittimità dell'esercizio della funzione processuale e non rientrando in tale ambito la verifica del profitto confiscabile; b) il provvedimento ablatorio riguarda anche gli ulteriori reati, già più volte indicati; c) il tribunale non può operare una riduzione del sequestro, non essendo tenuto ad apprezzare il rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'importo del profitto, «essendo tenuto al più a valutare il contenuto di eventuali consulenze tecniche.

Nella specie, l'Arch.

Guerra ha valutato in C 747.000,00 i beni assoggettati a sequestro agli imputati, che restano al di sotto del profitto dei reati indicati nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa»; d) il giudice che emette il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a vincolo, potendosi limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore a essi corrispondente, «mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero»; e) «una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato».

2.2. Rispetto a tali argomentazioni, l'unica che può definirsi certamente corretta e pertinente è quella sintetizzata al punto b), in quanto il tribunale ha giustamente osservato che il sequestro è stato disposto sia per la truffa contestata al capo 9), sia per il reato di autoriciclaggio contestato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20).

Tutte le restanti argomentazioni, però, non mettono a fuoco il tema centrale sottoposto all'attenzione del tribunale, con il quale veniva sollecitata - sostanzialmente- la verifica dell'attuale sussistenza di un profitto confiscabile, tale da legittimare la permanenza del vincolo reale.

Con l'impugnazione, invero, si osserva che il decreto genetico del vincolo reale individuava quale profitto confiscabile la somma di euro 1.098.073,40, riferita (E- ---• ./9 -5'‘) j'' indistintamente -tra l'altro- ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20); che tale importo coincideva all'ingiusto profitto conseguito con la truffa contestata al capo 9), essendo pari all'importo della somma ricevuta dall'ISMEA; che la truffa era pacificamente prescritta.

Sulla base di tali presupposti fattuali, i ricorrenti hanno correttamente rimarcato come alla truffa in questione non possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto commessa prima dell'entrata in vigore di tale norma e dovendosi avere riguardo all'insegnamento delle sezioni unite, secondo cui detta disposizione, «introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore», (Sez.

U - , Sentenza n. 4145 del 29/09/2022 Ud., dep. il 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01).

Ebbene, con l'impugnazione si faceva e si fa notare come alla luce di tale principio di diritto e della descritta situazione fattuale e processuale, venuto meno il delitto di truffa per la sua prescrizione e considerata l'inapplicabilità dell'art. 578- bis cod. proc. pen., così come interpretato dalle sezioni unite, sorgeva l'esigenza di rideterminare il valore confiscabile, che andava -ora- parametrato al diverso reato di autoriciclaggio e non più congiuntamente e indistintamente al reato di truffa e a quello di autoriciclaggio.

In forza di tale considerazione, gli odierni ricorrenti sollecitavano i giudici del merito nel senso di rideterminare l'ammontare del valore confiscabile, specificando la misura dello stesso con esclusivo riferimento ai fatti di autoriciclaggio così come contestati ai capi 14), 16), 18), 19) e 20).

Tale sollecitazione impingeva esattamente i compiti propri del G.i.p. -prima- e del Tribunale -dopo- che erano tenuti a verificare la persistente legittimità del sequestro pur a fronte della sopravvenienza processuale e sostanziale costituita dalla prescrizione del reato di truffa successivamente alla pronuncia del decreto genetico del vincolo reale, con il conseguente venir meno del valore confiscabile riferito a tale reato.

Tanto vale a dire che occorreva verificare la sussistenza di un profitto (prodotto o prezzo) diverso e ulteriore rispetto a quello riferito alla truffa, così come individuato nel decreto genetico della misura reale.

I giudici del merito, quindi, avevano il preciso obbligo di spiegare le ragioni per cui, nonostante la sopravvenienza -rispetto al decreto genetico- della declaratoria di prescrizione della truffa, il vincolo reale dovesse essere mantenuto per l'intero importo per cui era stato originariamente disposto, pur eliminandosi la quota di valore riferibile al reato prescritto.

La già rilevata totale assenza di motivazione sul punto -fondatamente denunciata con l'impugnazione in esame- configura una violazione di legge, che provoca l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale, cui è demandato il compito di dare risposta al suindicato quesito.

A tale riguardo va considerato che oggetto della confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato e che «in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato», (Sez.

F, Sentenza n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 - 01).

Va ulteriormente ricordato che «in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02).

Segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALTAMURA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Matera, che ha confermato il provvedimento in data 09/03/2023 del G.u.p. del Tribunale di Matera, che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente avente a oggetto le disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti, beni mobili e beni immobili meglio specificati nel decreto genetico della misura reale. Deducono: 1. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione alle ipotesi di reato contestate, omessa o apparente motivazione rispetto al devoluto. I ricorrenti premettono di avere inoltrato istanza con cui chiedevano al G.u.p. la revoca del sequestro di che trattasi in applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. per come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 38678 del 29/09/2022 e in ragione della sopravvenuta prescrizione della truffa aggravata contestata al capo 9), ossia dell'unico reato per cui era stata disposta la misura ablatoria. 1.1. Sulla base di tale premessa e dopo aver ripercorso le varie fasi della vicenda ablatoria, osservano che l'importo del profitto per cui è stato disposto il sequestro per equivalente era stato calibrato in relazione al solo reato di truffa aggravata contestato al capo 9) e pacificamente prescritto; denuncia, quindi, l'omessa motivazione quanto alle ragioni per cui -ciononostante- il sequestro sia stato mantenuto per l'intero importo, senza alcuna indicazione circa i motivi per cui detto importo è stato mantenuto anche in relazione alle differenti ipotesi di reato contestate ai capi 14, 16, 18, 19 e 20. Da qui si denuncia il contrasto dell'ordinanza rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, alle determinazioni assunte dal tribunale di Matera in sede di riesame e al fatto che il profitto della truffa di cui al capo 9 non può essere identico a quello delle tre ipotesi residuali di autoriciclaggio contestate ai capi 14, 16 e 18. Precisano come il profitto del reato di autoriciclaggio non possa coincidere con il profitto del reato presupposto. 1.2. Sotto diverso profilo, i ricorrenti denunciano la violazione del principio della domanda cautelare, in quanto il G.u.p. e il Tribunale hanno sostanzialmente sostituito il titolo originario, con un titolo nuovo, avente a oggetto reati differenti, e ciò senza che vi fosse stata alcuna richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero, per di più in relazione a condotte prive di alcun nesso di pertinenzialità diretto con le condotte illecite, con imposizione dell'ablazione per valori eccedenti la determinazione quantitativa del prodotto o del profitto del diverso reato di autoriciclaggio. Sottolineano che il reato di autoriciclaggio non ha prodotto alcun profitto, rimarcando che il profitto di tale reato non può coincidere con il profitto del delitto presupposto, ossia la truffa aggravata contestata al capo 9), oramai prescritto. Sostengono, ancora, che il mutamento del titolo cautelare è stato attuato in violazione dell'obbligo di motivazione, anche con riguardo alle doglianze esposte con l'appello, in relazione alle residue ipotesi di reato, che vengono illustrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nel senso di seguito specificato. 1.1. La doglianza si sviluppa lungo una doppia obiezione, in forza della ‘1\- quale si sostiene -in primo luogo- che il sequestro è stato disposto in relazione al solo reato di truffa contestato al capo 9; in secondo luogo, che una volta dichiarata la prescrizione del reato di truffa, il sequestro della somma di denaro non ha più titolo in quanto il decreto non è riferibile anche ai reati contestati ai capi 14), 16), 18) 19) e 20). I ricorrenti obiettano, ulteriormente, che il profitto del delitto di autoriciclaggio contestato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20) non può essere identificato con il profitto del delitto presupposto, ossia della truffa contestata al capo 9). Sostiene, dunque, che i giudici avrebbero dovuto motivare circa le ragioni per cui avessero ritenuto che la misura del profitto fosse rimasta invariata, a fronte dell'inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. e alla conseguente non confiscabilità dell'importo individuato quale profitto del già menzionato delitto di truffa. 1.2. Ciò premesso, la doglianza è in realtà infondata nella parte in cui si sostiene che il titolo ablatorio è stato emesso soltanto in relazione al capo 9). Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, dalla lettura della motivazione e del dispositivo del decreto in data 19/01/2021 emerge chiaramente che il G.i.p. ha aveva disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione -tra l'altro- ai reati di cui ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20). L'affermazione secondo cui non vi sarebbe un valido titolo correlato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20) è, dunque, infondato. Da ciò discende che la declaratoria di prescrizione della truffa contestata al capo 9) non comporta l'automatica caducazione del sequestro, atteso che esso è riferibile anche alle varie ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi 14), 16), 18), 19) e 20), rispetto ai quali costituisce un valido titolo ablatorio. Tanto travolge anche la censura secondo cui il tribunale avrebbe generato un nuovo titolo ablatorio, ulteriore e diverso rispetto a quello richiesto dal pubblico ministero e originariamente disposto dal G.i.p., pur in assenza di apposita domanda in tal senso avanzata dalla Procura della Repubblica. 2. Così chiarito l'ambito di efficacia e di validità del sequestro in relazione ai reati contestati, occorre valutare l'ulteriore profilo di censura, che si rivolge alla misura del profitto confiscabile in relazione alle ipotesi di autoriciclaggio, una volta dichiarata la prescrizione del reato di truffa. A tale riguardo i ricorrenti osservano che la misura del profitto confiscabile per cui è stato disposto il sequestro per equivalente era stato calibrato in relazione al solo reato di truffa aggravata contestato al capo 9), così che il tribunale avrebbe dovuto spiegare perché il sequestro dovesse essere confermato integralmente - nella misura del profitto della truffa- anche in relazione alle ipotesi di autoriciclaggio. I ./il_vv•-i.k--n._,... Motivazione che i ricorrenti reputano ancor di più necessaria ove si consideri che il profitto dell'autoriciclaggio non può essere identificato con il profitto del delitto presupposto. Sotto tale profilo il ricorso si mostra fondato. 2.1. Il tema della misura del profitto all'indomani della declaratoria di prescrizione della truffa, in effetti, è rimasto del tutto inesplorato nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha sostanzialmente ritenuto di non dover affrontare tale tema sulla base delle seguenti considerazioni: a) il tribunale in sede di appello reale non ha una cognizione piena della vicenda processuale, essendo la sua cognizione limitata all'accertamento della legittimità dell'esercizio della funzione processuale e non rientrando in tale ambito la verifica del profitto confiscabile; b) il provvedimento ablatorio riguarda anche gli ulteriori reati, già più volte indicati; c) il tribunale non può operare una riduzione del sequestro, non essendo tenuto ad apprezzare il rapporto di proporzionalità tra il valore dei beni sottoposti a vincolo e l'importo del profitto, «essendo tenuto al più a valutare il contenuto di eventuali consulenze tecniche. Nella specie, l'Arch. Guerra ha valutato in C 747.000,00 i beni assoggettati a sequestro agli imputati, che restano al di sotto del profitto dei reati indicati nella richiesta al giudice per le indagini preliminari della pubblica accusa»; d) il giudice che emette il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non è tenuto a individuare i beni da sottoporre a vincolo, potendosi limitare a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore a essi corrispondente, «mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero»; e) «una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato». 2.2. Rispetto a tali argomentazioni, l'unica che può definirsi certamente corretta e pertinente è quella sintetizzata al punto b), in quanto il tribunale ha giustamente osservato che il sequestro è stato disposto sia per la truffa contestata al capo 9), sia per il reato di autoriciclaggio contestato ai capi 14), 16), 18), 19) e 20). Tutte le restanti argomentazioni, però, non mettono a fuoco il tema centrale sottoposto all'attenzione del tribunale, con il quale veniva sollecitata - sostanzialmente- la verifica dell'attuale sussistenza di un profitto confiscabile, tale da legittimare la permanenza del vincolo reale. Con l'impugnazione, invero, si osserva che il decreto genetico del vincolo reale individuava quale profitto confiscabile la somma di euro 1.098.073,40, riferita (E- ---• ./9 -5'‘) j'' indistintamente -tra l'altro- ai capi 9), 14), 16) 18), 19) e 20); che tale importo coincideva all'ingiusto profitto conseguito con la truffa contestata al capo 9), essendo pari all'importo della somma ricevuta dall'ISMEA; che la truffa era pacificamente prescritta. Sulla base di tali presupposti fattuali, i ricorrenti hanno correttamente rimarcato come alla truffa in questione non possa applicarsi la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto commessa prima dell'entrata in vigore di tale norma e dovendosi avere riguardo all'insegnamento delle sezioni unite, secondo cui detta disposizione, «introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore», (Sez. U - , Sentenza n. 4145 del 29/09/2022 Ud., dep. il 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Ebbene, con l'impugnazione si faceva e si fa notare come alla luce di tale principio di diritto e della descritta situazione fattuale e processuale, venuto meno il delitto di truffa per la sua prescrizione e considerata l'inapplicabilità dell'art. 578- bis cod. proc. pen., così come interpretato dalle sezioni unite, sorgeva l'esigenza di rideterminare il valore confiscabile, che andava -ora- parametrato al diverso reato di autoriciclaggio e non più congiuntamente e indistintamente al reato di truffa e a quello di autoriciclaggio. In forza di tale considerazione, gli odierni ricorrenti sollecitavano i giudici del merito nel senso di rideterminare l'ammontare del valore confiscabile, specificando la misura dello stesso con esclusivo riferimento ai fatti di autoriciclaggio così come contestati ai capi 14), 16), 18), 19) e 20). Tale sollecitazione impingeva esattamente i compiti propri del G.i.p. -prima- e del Tribunale -dopo- che erano tenuti a verificare la persistente legittimità del sequestro pur a fronte della sopravvenienza processuale e sostanziale costituita dalla prescrizione del reato di truffa successivamente alla pronuncia del decreto genetico del vincolo reale, con il conseguente venir meno del valore confiscabile riferito a tale reato. Tanto vale a dire che occorreva verificare la sussistenza di un profitto (prodotto o prezzo) diverso e ulteriore rispetto a quello riferito alla truffa, così come individuato nel decreto genetico della misura reale. I giudici del merito, quindi, avevano il preciso obbligo di spiegare le ragioni per cui, nonostante la sopravvenienza -rispetto al decreto genetico- della declaratoria di prescrizione della truffa, il vincolo reale dovesse essere mantenuto per l'intero importo per cui era stato originariamente disposto, pur eliminandosi la quota di valore riferibile al reato prescritto. La già rilevata totale assenza di motivazione sul punto -fondatamente denunciata con l'impugnazione in esame- configura una violazione di legge, che provoca l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale, cui è demandato il compito di dare risposta al suindicato quesito. A tale riguardo va considerato che oggetto della confisca può essere il profitto, il prodotto o il prezzo, del reato e che «in tema di confisca, il "profitto" del reato è costituito dal vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dalla commissione dell'illecito e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato; il "prodotto", invece, rappresenta il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato», (Sez. F, Sentenza n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636 - 01). Va ulteriormente ricordato che «in tema di autoriciclaggio il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non coincide con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto, consistendo invece nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (nella specie, un'attività di ristorazione di proprietà di una s.a.s. intestata ad un prestanome dell'indagato, sui conti della quale erano state riversate le somme provenienti dalle truffe e appropriazioni indebite contestate all'indagato medesimo)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650 - 02). Segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza i
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