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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17209/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, e alla qualificazione giuridica.

Le doglianze, formulate in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con il riferimento allo svolgimento dei fatti, alle condotte tenute e al tenore dei messaggi intercorsi tra il Senatore e la persona offesa, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, della completezza dell'istruttoria dibattimentale sul punto, tanto da risultare irrilevante l'assunzione della prova richiesta, e come la pretesa del ricorrente fosse contra leqem.

Le attuali censure, pertanto, che nella sostanza sollecitano anche una non consentita rilettura degli elementi già adeguatamente valutati dai giudici di merito, sono manifestamente infondate.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla mancata rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, e alla qualificazione giuridica. Le doglianze, formulate in termini astratti e generici, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con il riferimento allo svolgimento dei fatti, alle condotte tenute e al tenore dei messaggi intercorsi tra il Senatore e la persona offesa, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, della completezza dell'istruttoria dibattimentale sul punto, tanto da risultare irrilevante l'assunzione della prova richiesta, e come la pretesa del ricorrente fosse contra leqem. Le attuali censure, pertanto, che nella sostanza sollecitano anche una non consentita rilettura degli elementi già adeguatamente valutati dai giudici di merito, sono manifestamente infondate. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 17209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris