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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 43906/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio per le condotte fino al maggio 2012, con dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2/7/2018 dal Tribunale di Macerata, riduceva nei termini del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

I. 11 novembre 1983, n. 638.

2. Propone ricorso per cassazione la Borroni, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen.

La Corte di appello non avrebbe considerato che, alla luce del d.

Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, la disciplina più favorevole quanto al momento consumativo del reato - ed in ordine alle condotte anteriori alla novella (come nel caso di specie) - sarebbe quella precedente al decreto stesso; ne seguirebbe che, alla data di pubblicazione della sentenza, il reato sarebbe stato già estinto per prescrizione con riguardo alle mensilità da aprile ad agosto 2012 compreso.

Il termine massimo di cui agli artt. 157-161 cod. pen., peraltro, sarebbe allo stato interamente decorso, con definitiva maturazione dopo la sentenza di appello; - erronea applicazione della legge penale quanto all'elemento soggettivo del reato.

La sentenza avrebbe confermato la condanna pur difettando prova del dolo della fattispecie, ed emergendo, piuttosto, la palese buona fede della Borroni.

D'altronde, il mancato versamento delle ritenute sarebbe stato dovuto ad un'imponente crisi di liquidità a lei non imputabile, ed alla quale, peraltro, la stessa avrebbe cercato di far fronte, non riuscendovi.

Sul punto, inoltre, risulterebbe molto rilevante la deposizione del teste a difesa Pagano, commercialista della ditta, che la Corte di appello, tuttavia, non avrebbe valutato affatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato quanto alle prime due doglianze.

4. A seguito di depenalizzazione per effetto dell'art. 3, comma 6, d.

Igs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro

1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro

50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuta della violazione».

5. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308).

6. Proprio a questo riguardo, dunque, si apprezza un'evidente diversità tra le due figure di reato: mentre nel precedente assetto normativo questo si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, nell'attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di 10.000 euro (ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione), o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive, sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.

7. Ed ancora, la diversa strutturazione del reato comporta che, con riferimento ai fatti pregressi, quando l'omissione annuale non abbia superato l'importo di . 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione alla stregua dell'art. 2, comma 4, cod. pen., mentre, laddove l'importo sia stato superato, le due normative debbano essere messe a confronto per individuare quella più favorevole, in particolare ai fini della prescrizione del reato (e tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione).

Ebbene, la norma più favorevole deve essere individuata in quella previgente, secondo cui il reato - in quanto omissivo istantaneo - si consumava nel momento in cui scadeva il termine concesso al datore di lavoro per ciascun versamento mensile, fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.

8. Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza non ha fatto corretta applicazione delle legge penale, avendo calcolato il termine di prescrizione a partire dall'ultima omissione di ottobre 2012, ossia secondo la nuova configurazione del reato; per contro, dovendo operare la precedente e più favorevole disciplina, ecco che alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (15/9/2020) - e considerata la sospensione calcolata in sentenza (pari a 63 giorni), - erano prescritte tutte le omissioni fino ad agosto 2012 compreso, mentre quelle relative alle ulteriori mensilità di settembre ed ottobre 2012 si sono poi prescritte - rispettivamente - il 17/9/2020 ed il 18/10/2020.

9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato relativo alle residue violazioni è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/9/2020 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio per le condotte fino al maggio 2012, con dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa il 2/7/2018 dal Tribunale di Macerata, riduceva nei termini del dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], condannata per il delitto previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638. 2. Propone ricorso per cassazione la Borroni, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe considerato che, alla luce del d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, la disciplina più favorevole quanto al momento consumativo del reato - ed in ordine alle condotte anteriori alla novella (come nel caso di specie) - sarebbe quella precedente al decreto stesso; ne seguirebbe che, alla data di pubblicazione della sentenza, il reato sarebbe stato già estinto per prescrizione con riguardo alle mensilità da aprile ad agosto 2012 compreso. Il termine massimo di cui agli artt. 157-161 cod. pen., peraltro, sarebbe allo stato interamente decorso, con definitiva maturazione dopo la sentenza di appello; - erronea applicazione della legge penale quanto all'elemento soggettivo del reato. La sentenza avrebbe confermato la condanna pur difettando prova del dolo della fattispecie, ed emergendo, piuttosto, la palese buona fede della Borroni. D'altronde, il mancato versamento delle ritenute sarebbe stato dovuto ad un'imponente crisi di liquidità a lei non imputabile, ed alla quale, peraltro, la stessa avrebbe cercato di far fronte, non riuscendovi. Sul punto, inoltre, risulterebbe molto rilevante la deposizione del teste a difesa Pagano, commercialista della ditta, che la Corte di appello, tuttavia, non avrebbe valutato affatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto alle prime due doglianze. 4. A seguito di depenalizzazione per effetto dell'art. 3, comma 6, d. Igs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuta della violazione». 5. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di 10.000 euro annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308). 6. Proprio a questo riguardo, dunque, si apprezza un'evidente diversità tra le due figure di reato: mentre nel precedente assetto normativo questo si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, nell'attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di 10.000 euro (ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione), o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive, sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. 7. Ed ancora, la diversa strutturazione del reato comporta che, con riferimento ai fatti pregressi, quando l'omissione annuale non abbia superato l'importo di . 10.000 euro, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione alla stregua dell'art. 2, comma 4, cod. pen., mentre, laddove l'importo sia stato superato, le due normative debbano essere messe a confronto per individuare quella più favorevole, in particolare ai fini della prescrizione del reato (e tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione). Ebbene, la norma più favorevole deve essere individuata in quella previgente, secondo cui il reato - in quanto omissivo istantaneo - si consumava nel momento in cui scadeva il termine concesso al datore di lavoro per ciascun versamento mensile, fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b), d.lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi. 8. Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza non ha fatto corretta applicazione delle legge penale, avendo calcolato il termine di prescrizione a partire dall'ultima omissione di ottobre 2012, ossia secondo la nuova configurazione del reato; per contro, dovendo operare la precedente e più favorevole disciplina, ecco che alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (15/9/2020) - e considerata la sospensione calcolata in sentenza (pari a 63 giorni), - erano prescritte tutte le omissioni fino ad agosto 2012 compreso, mentre quelle relative alle ulteriori mensilità di settembre ed ottobre 2012 si sono poi prescritte - rispettivamente - il 17/9/2020 ed il 18/10/2020. 9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato relativo alle residue violazioni è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
Decreto Cassazione n. 43906/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris