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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21864/2026

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n persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2528 avverso la sentenza n. 2636/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/06/2024 R.G.N. 2524/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Parte ricorrente impugna, con un unico motivo di ricorso,la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli haNumero registro generale 26619/2024Numero sezionale 2528/2026confermato la pronuncia di primo grado, dichNiaumraerno ddi ora ccolta generale 21864/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibile l’impugnazione giudiziale del licenziamento del23.1.2020 per decorso del termine di decadenza.2.

La Corte territoriale ha precisato che, ai fini del rispettodel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604del 1966, non poteva essere considerata idonea la notasottoscritta dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Martino, inviata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di una pregressa procura al difensore edi una successiva ratifica, chiarendo che non vi erano dubbi sulfatto che il datore di lavoro avesse inteso eccepire la decadenzadalla impugnativa, deducendo espressamente il vizio dirappresentanza del professionista firmatario dellacomunicazione.3.

Ad avviso della Corte territoriale, nemmeno era idonea laseconda impugnativa, effettuata con missiva del 27.02.2020,poiché i documenti prodotti per fornire la relativa prova diperfezionamento dell’invio non recavano alcuna attestazionedelle attività compiute dall’agente postale, in particolare quantoal compimento delle formalità previste dagli artt. 23 e seguentidel Regolamento per il servizio postale universale.5.

Ha resistito con controricorso la società.6.

La consigliera delegata ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformitàdella sentenza gravata ai precedenti di questa Cortespecificamente indicati.7.

Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuovaprocura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiederela trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., tuttavia, ritenendosene insussistenti lecondizioni, è stato instaurato il procedimento in camera diNumero registro generale 26619/2024Numero sezionale 2528/2026consiglio e, all’esito della camera di consiglio, il CollegNiuom erso id i èra ccolta generale 21864/2026Data pubblicazione 26/06/2026riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. conconseguente falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 604/1966.2.

La parte si duole, in particolare, del fatto che, in relazionealla seconda missiva, la Corte territoriale abbia fattomalgoverno del principio del prudente apprezzamento delleprove documentali offerte in relazione all’iter postale,consistenti nel tracking on line, nelle ricevute di partenza e dicompiuta giacenza, nelle annotazioni sul plico restituito dell’iterpostale di consegna, così pervenendo a un’errata ricostruzionedella realtà fattuale.3.

Inoltre, quanto alla prima impugnazione stragiudiziale,lamenta che la Corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione deldatore di lavoro sulla mancanza di procura dell’avvocato che erastata tardivamente proposta, senza consentire alla lavoratricedi produrre la suddetta procura, in contrasto con il principio didiritto affermato da Cass. 9650/2021 che ha statuito che “chiagisce nel nome e nell’interesse del Lav., non ha l’onere dicomunicare o di documentare la procura, salvo che il datoregliene faccia richiesta ai sensi dell’art.1399 c.c., applicabileanche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.”.4.

Le doglianze sono inammissibili e infondate.5.

Come è stato di recente osservato da questa Corte infattispecie sovrapponibile alla presente, nella quale ricorrevaaltro lavoratore difeso dal medesimo avvocato (Cass. n.6936/2025), è stato da tempo chiarito che il datore di lavoroconvenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativaNumero registro generale 26619/2024stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se inN umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessaData pubblicazione 26/06/2026dall'art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, saràonere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dalrappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procurascritta (cfr. Cass. n. 9650 del 2021; n. 16416 del 2019), chepuò essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866 del 2012; n.3634 del 2017).6.

A tali principi si è attenuta la Corte d’appello partenopeache, in ordine alla prima lettera di impugnativa dellicenziamento, ha accertato trattarsi di una nota sottoscritta dalsolo avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava difensoredi fiducia, pervenuta alla società il 23.1.2020; i giudici di meritohanno, poi, appurato che la società aveva contestato in giudiziol’esistenza sia di una valida e pregressa procura al difensore(“l’odierna appellante, nel giudizio di primo grado, non hadepositato alcun atto di conferimento del mandato all’avv. deMartino”) e sia di una successiva ratifica di licenziamento (“nelcaso in esame, in cui il procuratore costituito nel giudizio diimpugnativa promosso dalla lavoratrice è un professionistadiverso dal firmatario della comunicazione stragiudiziale, deveescludersi che la procura rilasciata dalla Lombardo possacostituire una valida ratifica dell’operato di un altro avvocato,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] appunto”) e che nessuna prova era statafornita dalla lavoratrice e hanno quindi ritenuto che la nota fossepriva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire ladecadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966.7.

Tanto premesso, le censure mosse dalla ricorrente sonomanifestamente infondate nella parte in cui assumono, incontrasto con i precedenti richiamati, che “il dichiarare di agirein nome e per conto, giusta nomina a difensore, risponde aiNumero registro generale 26619/2024requisiti di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale ex art. 6N umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026legge n. 604 del 1966” e inammissibili nella parte in cui negano,Data pubblicazione 26/06/2026prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la societàavesse contestato l’esistenza di una precedente procura, inquanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioniimposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c, mancando in ricorsouna puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, con trascrizione dei passaggi essenzialidegli stessi o riassunto del contenuto, e con sia specificasegnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito(così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).8.

Venendo all’esame delle censure rivolte alla sentenzagravata nella parte in cui la stessa si sofferma sulla missiva del27.2.2020, le stesse presentano plurimi profili diinammissibilità.9.

Innanzitutto, le doglianze appaiono volte a ottenere unarivalutazione del materiale probatorio, contrapponendo unadiversa valutazione dei dati di fatto e reiterando rilievi giàdisattesi dalla Corte d’appello con motivazione congrua eadeguata.10.

Inoltre, le stesse non si confrontano con la ratiodecidendi della sentenza, che non è basata su una “differenzaprocedurale di recapito” o sull’inesistenza di poteri certificativiin capo ai dipendenti da società diverse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ma ha escluso l’esistenza della prova di una ritualecomunicazione dell’atto alla società, in quanto “i detti atti,tuttavia, non attestano il compimento delle formalità previstedagli art. 23 e seguenti del Regolamento per il servizio postaleuniversale ed in particolare come evidenziato dal primo giudicenon recano una chiara indicazione della consegna alla odiernaappellata di un avviso di giacenza analogo a quello previstoNumero registro generale 26619/2024dall’art. 25 del citato regolamento che reca la indicazione deNl umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026luogo ove il plico non consegnato può essere ritirato”.Data pubblicazione 26/06/202611.

Infine, non ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c. che èrinvenibile nei casi in cui il giudice valuti una prova legalesecondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale, anomalie neppureprospettate nel motivo in esame (cfr. ex multiis Cass., S.U. n.20867 del 2020).12.

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertantorigettato in sostanziale corrispondenza al provvedimento diproposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.13.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e lestesse vanno liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente.14.

Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo commadell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme allaproposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorreapplicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Allapresente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito lacondanna di parte ricorrente al pagamento di una sommaequitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art.96 c.p.c., nonché della sanzione di cui al successivo quartocomma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambeliquidate come in dispositivo.15.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 26619/2024Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, inN umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026favore della controricorrente, delle spese del giudizio diData pubblicazione 26/06/2026legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controparte di una somma di €2.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favoredella cassa delle ammende la somma di € 2.000,00 ex art. 96,4 comma c.p.c..

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -2528 avverso la sentenza n. 2636/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/06/2024 R.G.N. 2524/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Parte ricorrente impugna, con un unico motivo di ricorso,la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli haNumero registro generale 26619/2024Numero sezionale 2528/2026confermato la pronuncia di primo grado, dichNiaumraerno ddi ora ccolta generale 21864/2026Data pubblicazione 26/06/2026inammissibile l’impugnazione giudiziale del licenziamento del23.1.2020 per decorso del termine di decadenza.2. La Corte territoriale ha precisato che, ai fini del rispettodel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604del 1966, non poteva essere considerata idonea la notasottoscritta dal solo avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Martino, inviata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], in assenza di una pregressa procura al difensore edi una successiva ratifica, chiarendo che non vi erano dubbi sulfatto che il datore di lavoro avesse inteso eccepire la decadenzadalla impugnativa, deducendo espressamente il vizio dirappresentanza del professionista firmatario dellacomunicazione.3. Ad avviso della Corte territoriale, nemmeno era idonea laseconda impugnativa, effettuata con missiva del 27.02.2020,poiché i documenti prodotti per fornire la relativa prova diperfezionamento dell’invio non recavano alcuna attestazionedelle attività compiute dall’agente postale, in particolare quantoal compimento delle formalità previste dagli artt. 23 e seguentidel Regolamento per il servizio postale universale.5. Ha resistito con controricorso la società.6. La consigliera delegata ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformitàdella sentenza gravata ai precedenti di questa Cortespecificamente indicati.7. Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuovaprocura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiederela trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., tuttavia, ritenendosene insussistenti lecondizioni, è stato instaurato il procedimento in camera diNumero registro generale 26619/2024Numero sezionale 2528/2026consiglio e, all’esito della camera di consiglio, il CollegNiuom erso id i èra ccolta generale 21864/2026Data pubblicazione 26/06/2026riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. conconseguente falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 604/1966.2. La parte si duole, in particolare, del fatto che, in relazionealla seconda missiva, la Corte territoriale abbia fattomalgoverno del principio del prudente apprezzamento delleprove documentali offerte in relazione all’iter postale,consistenti nel tracking on line, nelle ricevute di partenza e dicompiuta giacenza, nelle annotazioni sul plico restituito dell’iterpostale di consegna, così pervenendo a un’errata ricostruzionedella realtà fattuale.3. Inoltre, quanto alla prima impugnazione stragiudiziale,lamenta che la Corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione deldatore di lavoro sulla mancanza di procura dell’avvocato che erastata tardivamente proposta, senza consentire alla lavoratricedi produrre la suddetta procura, in contrasto con il principio didiritto affermato da Cass. 9650/2021 che ha statuito che “chiagisce nel nome e nell’interesse del Lav., non ha l’onere dicomunicare o di documentare la procura, salvo che il datoregliene faccia richiesta ai sensi dell’art.1399 c.c., applicabileanche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.”.4. Le doglianze sono inammissibili e infondate.5. Come è stato di recente osservato da questa Corte infattispecie sovrapponibile alla presente, nella quale ricorrevaaltro lavoratore difeso dal medesimo avvocato (Cass. n.6936/2025), è stato da tempo chiarito che il datore di lavoroconvenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativaNumero registro generale 26619/2024stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se inN umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessaData pubblicazione 26/06/2026dall'art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, saràonere del lavoratore dimostrare la validità dell'atto compiuto dalrappresentante, offrendo la prova dell'anteriorità della procurascritta (cfr. Cass. n. 9650 del 2021; n. 16416 del 2019), chepuò essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866 del 2012; n.3634 del 2017).6. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello partenopeache, in ordine alla prima lettera di impugnativa dellicenziamento, ha accertato trattarsi di una nota sottoscritta dalsolo avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si qualificava difensoredi fiducia, pervenuta alla società il 23.1.2020; i giudici di meritohanno, poi, appurato che la società aveva contestato in giudiziol’esistenza sia di una valida e pregressa procura al difensore(“l’odierna appellante, nel giudizio di primo grado, non hadepositato alcun atto di conferimento del mandato all’avv. deMartino”) e sia di una successiva ratifica di licenziamento (“nelcaso in esame, in cui il procuratore costituito nel giudizio diimpugnativa promosso dalla lavoratrice è un professionistadiverso dal firmatario della comunicazione stragiudiziale, deveescludersi che la procura rilasciata dalla Lombardo possacostituire una valida ratifica dell’operato di un altro avvocato,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] appunto”) e che nessuna prova era statafornita dalla lavoratrice e hanno quindi ritenuto che la nota fossepriva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire ladecadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966.7. Tanto premesso, le censure mosse dalla ricorrente sonomanifestamente infondate nella parte in cui assumono, incontrasto con i precedenti richiamati, che “il dichiarare di agirein nome e per conto, giusta nomina a difensore, risponde aiNumero registro generale 26619/2024requisiti di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale ex art. 6N umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026legge n. 604 del 1966” e inammissibili nella parte in cui negano,Data pubblicazione 26/06/2026prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la societàavesse contestato l’esistenza di una precedente procura, inquanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioniimposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c, mancando in ricorsouna puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, con trascrizione dei passaggi essenzialidegli stessi o riassunto del contenuto, e con sia specificasegnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito(così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).8. Venendo all’esame delle censure rivolte alla sentenzagravata nella parte in cui la stessa si sofferma sulla missiva del27.2.2020, le stesse presentano plurimi profili diinammissibilità.9. Innanzitutto, le doglianze appaiono volte a ottenere unarivalutazione del materiale probatorio, contrapponendo unadiversa valutazione dei dati di fatto e reiterando rilievi giàdisattesi dalla Corte d’appello con motivazione congrua eadeguata.10. Inoltre, le stesse non si confrontano con la ratiodecidendi della sentenza, che non è basata su una “differenzaprocedurale di recapito” o sull’inesistenza di poteri certificativiin capo ai dipendenti da società diverse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ma ha escluso l’esistenza della prova di una ritualecomunicazione dell’atto alla società, in quanto “i detti atti,tuttavia, non attestano il compimento delle formalità previstedagli art. 23 e seguenti del Regolamento per il servizio postaleuniversale ed in particolare come evidenziato dal primo giudicenon recano una chiara indicazione della consegna alla odiernaappellata di un avviso di giacenza analogo a quello previstoNumero registro generale 26619/2024dall’art. 25 del citato regolamento che reca la indicazione deNl umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026luogo ove il plico non consegnato può essere ritirato”.Data pubblicazione 26/06/202611. Infine, non ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c. che èrinvenibile nei casi in cui il giudice valuti una prova legalesecondo prudente apprezzamento o un elemento di provaliberamente valutabile come prova legale, anomalie neppureprospettate nel motivo in esame (cfr. ex multiis Cass., S.U. n.20867 del 2020).12. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertantorigettato in sostanziale corrispondenza al provvedimento diproposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.13. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e lestesse vanno liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente.14. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo commadell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme allaproposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorreapplicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Allapresente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito lacondanna di parte ricorrente al pagamento di una sommaequitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art.96 c.p.c., nonché della sanzione di cui al successivo quartocomma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambeliquidate come in dispositivo.15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 26619/2024Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, inN umero sezionale 2528/2026Numero di raccolta generale 21864/2026favore della controricorrente, delle spese del giudizio diData pubblicazione 26/06/2026legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ineuro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controparte di una somma di €2.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favoredella cassa delle ammende la somma di € 2.000,00 ex art. 96,4 comma c.p.c.. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA]
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