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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33912/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen., la prima, relativa alla condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 2.200 di multa, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 628 e 629 cod. pen., la seconda, relativa alla condanna, per reato di cui all'art. 629, 416- bis.1 cod. pen., alla pena di anni quattro mesi sette di reclusione ed euro 1.667 di multa, all'esito di rito abbreviato.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

G. A. Scatozza (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con mancanza di motivazione) è inammissibile perché riproduttivo di motivi già devoluti con l'istanza, disattesi con ragionamento corretto dal giudice di esecuzione, né scandito dalla necessaria, specifica critica degli argomenti posti a base della ordinanza, nonché manifestamente infondati, nella parte in cui prospettano asserito difetto di motivazione, non riscontrato dall'esame del provvedimento impugnato.

Ritenuto che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 4), dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che il reato associativo giudicato con la prima sentenza, risale a venti anni fa, escludendo, quindi, che la recente estorsione, pur commessa evocando, da parte dell'imputato, il suo passato come appartenente al sodalizio di stampo mafioso promettendo tranquillità in ,, cambio delle somme estorte, sia stata compiuta con determinazione a delinquere sorta, al momento della sua adesione al sodalizio, fatto per il quale il condannato ha anche scontato la condanna irrogata.Considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha dato giustificazione in adesione all'indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Rilevato, infine, che il Giudice dell'esecuzione ha tenuto conto, con ragionamento che deve considerarsi decisivo, della data in cui si indica essere commesso il reato di estorsione, rispetto al momento in cui il condannato aveva aderito al sodalizio e giustifica il diniego anche con argomenti (il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non implica, necessariamente, che fin dall'adesione al sodalizio, il condannato abbia deliberato di compiere proprio quella specifica attività estorsiva attuata circa venti anni dopo) che non risultano attinti da specifiche censure con il ricorso che, invece, si sofferma sul contenuto della motivazione del giudice della cognizione della seconda sentenza, spesa per ritenere la configurabilità della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenze divenute definitive, ex art. 671 cod. proc. pen., la prima, relativa alla condanna alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 2.200 di multa, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 628 e 629 cod. pen., la seconda, relativa alla condanna, per reato di cui all'art. 629, 416- bis.1 cod. pen., alla pena di anni quattro mesi sette di reclusione ed euro 1.667 di multa, all'esito di rito abbreviato. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. G. A. Scatozza (inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con mancanza di motivazione) è inammissibile perché riproduttivo di motivi già devoluti con l'istanza, disattesi con ragionamento corretto dal giudice di esecuzione, né scandito dalla necessaria, specifica critica degli argomenti posti a base della ordinanza, nonché manifestamente infondati, nella parte in cui prospettano asserito difetto di motivazione, non riscontrato dall'esame del provvedimento impugnato. Ritenuto che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica (cfr. p. 4), dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alla circostanza che il reato associativo giudicato con la prima sentenza, risale a venti anni fa, escludendo, quindi, che la recente estorsione, pur commessa evocando, da parte dell'imputato, il suo passato come appartenente al sodalizio di stampo mafioso promettendo tranquillità in ,, cambio delle somme estorte, sia stata compiuta con determinazione a delinquere sorta, al momento della sua adesione al sodalizio, fatto per il quale il condannato ha anche scontato la condanna irrogata.Considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha dato giustificazione in adesione all'indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Rilevato, infine, che il Giudice dell'esecuzione ha tenuto conto, con ragionamento che deve considerarsi decisivo, della data in cui si indica essere commesso il reato di estorsione, rispetto al momento in cui il condannato aveva aderito al sodalizio e giustifica il diniego anche con argomenti (il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non implica, necessariamente, che fin dall'adesione al sodalizio, il condannato abbia deliberato di compiere proprio quella specifica attività estorsiva attuata circa venti anni dopo) che non risultano attinti da specifiche censure con il ricorso che, invece, si sofferma sul contenuto della motivazione del giudice della cognizione della seconda sentenza, spesa per ritenere la configurabilità della circostanza aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ritenuto che segue l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024
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