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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09205/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11054/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].Fra. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Sant'[OSCURATO:PERSONA], 96 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 67, depositata il 28 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la t sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 28 ottobre 2013, di reiezione del suo appello (nonché di quello incidentale dell'Ufficio) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2003 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo muoveva dal rilevato scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dall'applicazione dello studio di settore pertinente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la ricorrente comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, depositando relativa documentazione, e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - con nota dell'H febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha aderito a siffatta richiesta, in ragione dell'intervenuta estinzione della pretesa erariale in contestazione; [OSCURATO:PERSONA]: - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 193 del 2016 e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., ord., 3 ottobre 2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782) P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022.

Il Presidente r Ang

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11054/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].Fra. s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Sant'[OSCURATO:PERSONA], 96 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 67, depositata il 28 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la t sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 28 ottobre 2013, di reiezione del suo appello (nonché di quello incidentale dell'Ufficio) avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2003 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'atto impositivo muoveva dal rilevato scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dall'applicazione dello studio di settore pertinente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. la ricorrente comunica di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, depositando relativa documentazione, e chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - con nota dell'H febbraio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha aderito a siffatta richiesta, in ragione dell'intervenuta estinzione della pretesa erariale in contestazione; [OSCURATO:PERSONA]: - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata di cui al d.l. n. 193 del 2016 e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., ord., 3 ottobre 2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. «doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782) P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022. Il Presidente r Ang
Sentenza Cassazione n. 09205/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris