CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 17421/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIisiat-e avviso allc porti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 23/09/2024, con il quale il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la confisca dei beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fino a concorrenza di euro 3.574.073,93; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], con atto a sua firma in data 02/12/2024, ha dichiarato validamente di rinunciare al ricorso, essendo stato frattanto corretto il provvedimento impugnato con altro provvedimento del 22/11/2024, successivo anche alla presentazione dell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia; che può escludersi ogni profilo di colpa in considerazione del fatto che l'interesse al ricorso è sopravvenuto successivamente alla sua presentazione in ragione dell'intervento dello stesso giudice dell'esecuzione con provvedimento di correzione del precedente; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza teresse. Così eciso il 17 aprile 2025 Giu DEPOS!TA' A MY C ;E:11.1 . AG 2025