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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 31272/2026

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rso la sentenza del 26/01/2026 della Corte di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla durata delle pene accessorie, con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Torino, per provvedere sul punto; dichiararsi nelresto inammissibili i ricorsi;uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso come da memoria per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2022, che condannavaGiampiero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per fatti dibancarotta fraudolenta documentale capi 1), nella qualità di amministratori di fattodella [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., per sottrazione o distruzione della contabilitàaziendale e 3), nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto nonché formaledal 19 febbraio 2014 al 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., per irregolare tenuta del libro degli inventari, e patrimonialecapo 2), nella qualità [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto nonché formale dal 19febbraio 2014 al 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., per avere distratto l’intera azienda della società mediantecessione, nel novembre 2013, del possesso e della proprietà dei suoi immobili edegli impianti facenti parte della struttura immobiliare e produttiva del valore dialmeno euro 262.000, senza corrispettivo, alla [OSCURATO:PERSONA] H.D.P., daimedesimi amministrata, e di bancarotta impropria da operazioni dolose, [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore di fatto e di diritto, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per averecagionato il dissesto di tale società esponendo nei bilanci di esercizio dal 2014 al2017, falsi fatti materiali rilevanti e omettendo fatti rilevanti veri, e di cui agli artt.110, 81 cpv., cod. pen., 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, capi 4) e 5) nelle medesimequalità, ha escluso la recidiva specifica, dichiarato non doversi procedere neiconfronti degli imputati per i reati di cui ai capi 4) e 5) perché estinti perintervenuta prescrizione, assolto gli imputati dal reato di cui al capo 6),limitatamente al bilancio al 31/12/2017, perché il fatto non sussiste, erideterminato la pena per entrambi, riconosciute le attenuati generiche equivalentialle residue aggravanti, eliminato la pena accessoria della interdizione temporaneadai pubblici uffici e ridotto le pene accessorie alla durata della pena principale, erevocato le confische limitatamente ai beni in dettaglio indicati nella sentenzaimpugnata, confermando nel resto.2.

Avverso la suindicata sentenza, gli imputati propongono ricorso medianteunico atto, affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti applicativi del reatodi bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 1), all’attribuzione dellaqualifica di amministrare di fatto per la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.Si duole della valorizzazione delle dichiarazioni del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA],a fronte della inattendibilità dello stesso, accertata con sentenza del Tribunale diAsti n.560/216, passata in giudicato, nonché della mancata confutazione delleargomentazioni difensive sulla mancanza di prova concreta della sottrazione odistruzione della contabilità della società da parte degli imputati, ai quali ilMangone non ricorda di averla consegnata, nonché dell’assenza di riscontridocumentali o fattuali alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo al ruolo degli imputati di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito non avrebbe tenuto conto per [OSCURATO:PERSONA], delbreve lasso di tempo (dodici giorni) del suo coinvolgimento in [OSCURATO:SOCIETA]. e, indirettamente in [OSCURATO:PERSONA], è iniziato solo il 13novembre 2012, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. veniva posta in liquidazionevolontaria il 25 novembre 2012, e della mancanza di attività svolta dalla societàin liquidazione; per [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe tenuto conto che il suo primo contattocon [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventualecoinvolgimento sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per lapredisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancataconsegna della documentazione e del mandato professionale.Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni di altri testi (es.,[OSCURATO:PERSONA]), che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestionedi [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, edda altri.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, contestato al capo 2), per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Con riguardo alla ritenuta assenza di corrispettivo della cessione d’aziendaalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., si deduce che la Corte d’appello non avrebbetenuto del pagamento di un importo di euro 235.000, tramite bonifici bancarieffettuati tra il 2014 e il 2018, del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo2017, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eAsti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) con riguardoall’avvenuto pagamento di euro 49.000 e all’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diversare al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un’ulteriore somma di euro191.071,50, garantita da fideiussioni personali e ipoteche reali, e del pagamentopoi effettuato l’8 giugno 2018, indici di una cessione oggetto di una operazionecommerciale e di un successivo accordo transattivo con la curatela fallimentare.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarottafraudolenta documentale, contestato al capo 3), per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eall’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA].Si duole del mancato confronto con le censure difensive, con riguardo allaanteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degli inventari, rispettoalla assunzione della carica di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA] (13 novembre2012), e del coinvolgimento nella società da parte della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di attivitàgestionali, periodo in cui amministratore della società era il dott. [OSCURATO:PERSONA],nonché della erronea mancata acquisizione del libro degli inventari integrale,stampato in verticale dal consulente della Procura.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine al reato di bancarotta impropria da operazioni doloserelative alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] duole del mancato confronto con le censure contenute nell’atto di appello,con riguardo al periodo di verificazione delle condotte contestate in cuiamministratore di diritto della società era [OSCURATO:PERSONA] e vi era un CollegioSindacale, e alla denuncia delle irregolarità compiute dal precedenteamministratore, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], una volta assunta la carica diamministratore unico, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e alla Guardia di Finanzanel 2016.Si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito la configurabilitàdell’elemento soggettivo in capo agli imputati con riferimento a condotte altrui oper periodi in cui la loro gestione non era ancora consolidata o era volta a rimediareprecedenti irregolarità.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, senza esplicitareun’autonoma valutazione basata sui parametri di cui all’art.133 cod. pen. inpresenza di una forbice edittale ampia.Con la memoria i difensori reiterano le doglianze contenute nei motivi diricorso.Si duole della carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dellabancarotta documentale di cui al capo 3).Con riguardo al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione dilegge in relazione al dolo del reato societario presupposto (dolo intenzionale diinganno dei destinatari del bilancio, consapevolezza del nesso di causalità tra lafalsa rappresentazione e la prosecuzione di un'attività altrimenti non consentita,idonea a cagionare o aggravare il dissesto).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati.2.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez.3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735)le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni -si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico edinscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza diprimo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez.

Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non èammissibile, in quanto la Corte d'appello, a fronte di doglianze specifiche, haomesso di motivare con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti su tutte lecondotte contestate nei capi 1), 2) e 3).In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, nonsolo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenutoadeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione,neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicitoragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestatedistrazioni, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento degli appelli.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato.3.1 Con riguardo al reato di cui al capo 1), di bancarotta fraudolentadocumentale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in relazione al ruolo degliimputati di amministratori di fatto della società, la Corte di appello ha sottolineatoche trattavasi di società che ha svolto la medesima attività economica (produzionedi dolci) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel medesimo complesso aziendale diArtesina e con i dipendenti di quest’ultima, e la cui attività iniziava, nel 2011, conla concessione in affitto del ramo d’azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unicocliente di [OSCURATO:PERSONA], che produceva i suoi prodotti unicamente con beni mobili,immobili e personale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che [OSCURATO:PERSONA] vendevaad [OSCURATO:PERSONA], beni che [OSCURATO:PERSONA] produceva per conto proprio, senza incassarealcunché, per raggiungere dopo poco più di un anno lo stato di insolvenza accertatodi oltre euro 1.200.000.Si sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. è stata la prima societàutilizzata dagli imputati per attuare il disegno criminoso descritto nella sentenzadi primo grado, al fine di fare acquistare alla nuova società [OSCURATO:PERSONA] complesso immobiliare e aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cheinizialmente si era arricchita in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.La Corte d’appello, con motivazione carente e non sufficientemente congrua,si limita ad effettuare un generico richiamo alla ricostruzione dei fatti e alla correttavalutazione delle prove acquisite, operata dal giudice di prime cure, senzaargomentare sulle specifiche condotte concorsuali di bancarotta fraudolentadocumentale imputabili ai ricorrenti.3.2 Con riguardo al ruolo dei ricorrenti di amministratori di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata non si confronta con lo specifico motivodi gravame, che sottolinea il breve lasso di tempo (dodici giorni) delcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, indirettamente inveniva posta in liquidazione volontaria il 25 novembre 2012, e la mancanza dinon si sarebbe tenuto conto che il suo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventuale coinvolgimento nellaamministrazione sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per lapredisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancataconsegna della documentazione e del mandato professionale.In particolare, la motivazione:- non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio degli imputatinella società fallita;- non indica le condotte in concreto svolte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con funzionidirettive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commercialedell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcunsettore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare), omettendo di motivare sul punto;- soprattutto, non chiarisce le condotte distrattive delle contabilità sociale poste inessere nel ruolo di amministratori di fatto della fallita.3.3 Quanto alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive sullamancanza di prova concreta della sottrazione o distruzione della contabilità dellasocietà da parte degli imputati ed alla valorizzazione, sulla consegna dellacontabilità, delle dichiarazioni del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontridocumentali o fattuali, e la cui inattendibilità sarebbe stata accertata con sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.560/216, passata in giudicato, la motivazione non èsufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.Al riguardo, si sottolinea il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di commercialista fiscale diInternational s.r.l., odierno ricorrente, nominato da Passeuropa (società aimedesimi riconducibile), nonché amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] HDP edunica socia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per affermare, con motivazione apodittica,che i due amministratori di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., hanno impedito laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, attraversol’occultamento o la distruzione delle scritture contabili per non fare capire che illoro progetto criminoso era iniziato con tale società, e che la totale assenza dellescritture contabili è stata accertata dal curatore della fallita e confermata dal peritoin udienza.La Corte di merito non si confronta con la specifica censura sulla omessa oadeguata valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (quali ad es., GianlucaSarniola) che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA] s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, ed attribuitoerroneamente a [OSCURATO:PERSONA] la presentazione di dichiarazioni fiscali, presentate da altri.4.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo alla bancarotta distrattiva mediante cessione, senzacorrispettivo, del possesso e della proprietà degli immobili e degli impianti diArtesina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facenti parte della struttura produttiva, alla GiuseppeSartorati H.D.P., contestata al capo 2), la motivazione non è sufficientementecongrua.A fronte della specifica censura sulla sussistenza della distrazione, la Corte dimerito non chiarisce la ragione per cui non si è tenuto conto: del pagamento di unimporto complessivo di euro 235.000, tramite bonifici bancari effettuati tra il 2014e il 2018; del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo 2017, innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. (e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in relazione all’avvenuto pagamento dieuro 49.000 e all’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di versare al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un’ulteriore somma di euro 191.071,50, garantita dafideiussioni personali e ipoteche reali, con pagamento effettuato l’8 giugno 2018.La Corte di merito richiama il contenuto dell’atto di appello in relazione allacorresponsione di metà di quanto dovuto in epoca successiva al fallimento, manon chiarisce la ragione della ritenuta irrilevanza di tali pagamenti ai fini dellasussistenza della distrazione.5.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato alcapo 3), in relazione al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e all’attribuzionedella qualifica di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non èsufficientemente congrua.La Corte d’appello ha sottolineato che l’incompletezza, accertata dal perito,delle scritture contabili della società, messe a disposizione (assenza del librogiornale e del libro degli inventari e disponibilità parziale del libro mastro) non haconsentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e che lamancanza di minima descrizione analitica dei beni aziendali, in particolare quellidel magazzino, era finalizzata alla commissione dei reati fiscali di cui ai capi 4) e5), in relazione alla vendita fittizia dei prodotti del magazzino da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., effettuata senza indicazione di dettaglie con indicazione di un numero, nelle fatture, di solito il n.1, per sintetizzare piùprodotti, condotta che rendeva impossibile al curatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dideterminare, dalle fatture e dalla contabilità di entrambe le società, quantitativo etipologia di prodotti compravenduti tra le due società.A fronte di specifica doglianza contenuta nel motivo di appello, la Corte dimerito non chiarisce la ragione del mancato confronto con le censure difensive,riguardo alla anteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degliinventari rispetto alla assunzione della carica di amministratore da parte diSartorati (13 novembre 2012), e del coinvolgimento nella società della [OSCURATO:PERSONA],avvenuto in un momento successivo e limitatamente ad altri contesti (rapporto dilavoro con [OSCURATO:PERSONA]), in assenza di attività gestionali in tali periodi, nonché allaassunzione della carica di amministratore, in tale periodo, da parte del dott.[OSCURATO:PERSONA], responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci, ed allaerronea mancata acquisizione del libro giornale integrale, stampato in verticale,anziché in orizzontale, dal consulente della Procura, con eliminazione di una parteimportante della pagina.La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sullaaffermazione di responsabilità degli imputati per irregolarità contabili conriferimento a periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero ricoperto alcuna caricanella società, né formale né di fatto, o comunque non avrebbero avuto poteregestionale.Si richiamano le considerazioni di cui al punto

3.2.6. Il quarto motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose relativealla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito, sulla scortadell’accertamento peritale, eseguito nel secondo grado di giudizio, ha argomentatosulla sussistenza del reato con riguardo ai bilanci degli esercizi 2014, 2015 e 2016,il cui risultato avrebbe dovuto essere una perdita e non un utile, sotto il profilodell’elemento oggettivo, che i ricorrenti non contestano, ed ha ritenuto la penaleresponsabilità degli imputati in base al supposto ruolo di amministratore di Orsoin concorso con l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].La motivazione non è sufficientemente congrua in quanto non risponde allecensure contenute nel motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta affermazione diresponsabilità per il periodo di verificazione delle condotte contestate, in cuiamministratore di diritto della società era [OSCURATO:PERSONA] e vi era un CollegioSindacale, né chiarisce la configurabilità dell’elemento soggettivo in capo agliimputati per periodi in cui la gestione dei ricorrenti non era ancora consolidata oera volta a rimediare precedenti irregolarità.La motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il motivo digravame, che deduce che la [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato le irregolarità compiute dalprecedente amministratore, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e alla Guardia die non spiega la ragione della ritenuta irrilevanza della circostanza.7.

Il quinto motivo di ricorso è fondato.La motivazione è, altresì, carente con riguardo alla censura di erroneaapplicazione di legge e di mancanza della motivazione in relazione alla durata dellepene accessorie applicate agli imputati.8.

La doglianza riguardante gli ulteriori motivi nuovi, contenuti nella memoriadifensiva, è inammissibile.8.1 Va, preliminarmente, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto(loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie(articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la proprialinea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare lepreclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per lapresentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc.pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianzerispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma puòsolo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi giàdevoluti con il mezzo d'impugnazione proposto” (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del20/02/2024, Rv. 286729 – 01).

Va peraltro ribadito il principio di diritto giàaffermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 611 cod. proc.pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi ememorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera diconsiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino laregola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il codice dirito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioniprospettate (Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez.3, Sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini e altri, Rv. 272553 - 01).Ne consegue che - fatto salvo quanto disposto, in materia di ricorso percassazione nei procedimenti de libertate, dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen.,che è norma speciale rispetto alla disposizione ex art. 611 stesso codice - nonsono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie nelprocedimento in udienza pubblica, i motivi nuovi intempestivamente presentatiper inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Nel casoin esame i motivi nuovi risultano intempestivi perché depositati, in violazione deitermini fissati dall'art. 611 cod. proc., in data 10 giugno 2026.Va, altresì, ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specificoriferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2,n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Nella specie, i motivi nuovi, che lamentano carenza di motivazione in ordineall’elemento soggettivo della bancarotta documentale di cui al capo 3) e, inrelazione al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione di legge inrelazione al dolo del reato societario presupposto, sono inammissibili in quantoinediti, non consentiti in sede di legittimità perché mancanti del corrispondentemotivo di appello.9.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 26/01/2026 della Corte di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla durata delle pene accessorie, con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Torino, per provvedere sul punto; dichiararsi nelresto inammissibili i ricorsi;uditi i difensori dei ricorrenti, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso come da memoria per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2022, che condannavaGiampiero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per fatti dibancarotta fraudolenta documentale capi 1), nella qualità di amministratori di fattodella [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., per sottrazione o distruzione della contabilitàaziendale e 3), nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto nonché formaledal 19 febbraio 2014 al 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., per irregolare tenuta del libro degli inventari, e patrimonialecapo 2), nella qualità [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto nonché formale dal 19febbraio 2014 al 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., per avere distratto l’intera azienda della società mediantecessione, nel novembre 2013, del possesso e della proprietà dei suoi immobili edegli impianti facenti parte della struttura immobiliare e produttiva del valore dialmeno euro 262.000, senza corrispettivo, alla [OSCURATO:PERSONA] H.D.P., daimedesimi amministrata, e di bancarotta impropria da operazioni dolose, [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di amministratore di fatto e di diritto, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], per averecagionato il dissesto di tale società esponendo nei bilanci di esercizio dal 2014 al2017, falsi fatti materiali rilevanti e omettendo fatti rilevanti veri, e di cui agli artt.110, 81 cpv., cod. pen., 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000, capi 4) e 5) nelle medesimequalità, ha escluso la recidiva specifica, dichiarato non doversi procedere neiconfronti degli imputati per i reati di cui ai capi 4) e 5) perché estinti perintervenuta prescrizione, assolto gli imputati dal reato di cui al capo 6),limitatamente al bilancio al 31/12/2017, perché il fatto non sussiste, erideterminato la pena per entrambi, riconosciute le attenuati generiche equivalentialle residue aggravanti, eliminato la pena accessoria della interdizione temporaneadai pubblici uffici e ridotto le pene accessorie alla durata della pena principale, erevocato le confische limitatamente ai beni in dettaglio indicati nella sentenzaimpugnata, confermando nel resto.2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati propongono ricorso medianteunico atto, affidato a cinque motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti applicativi del reatodi bancarotta fraudolenta documentale, contestato al capo 1), all’attribuzione dellaqualifica di amministrare di fatto per la società [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.Si duole della valorizzazione delle dichiarazioni del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA],a fronte della inattendibilità dello stesso, accertata con sentenza del Tribunale diAsti n.560/216, passata in giudicato, nonché della mancata confutazione delleargomentazioni difensive sulla mancanza di prova concreta della sottrazione odistruzione della contabilità della società da parte degli imputati, ai quali ilMangone non ricorda di averla consegnata, nonché dell’assenza di riscontridocumentali o fattuali alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo al ruolo degli imputati di amministratori di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte di merito non avrebbe tenuto conto per [OSCURATO:PERSONA], delbreve lasso di tempo (dodici giorni) del suo coinvolgimento in [OSCURATO:SOCIETA]. e, indirettamente in [OSCURATO:PERSONA], è iniziato solo il 13novembre 2012, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. veniva posta in liquidazionevolontaria il 25 novembre 2012, e della mancanza di attività svolta dalla societàin liquidazione; per [OSCURATO:PERSONA], non si sarebbe tenuto conto che il suo primo contattocon [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventualecoinvolgimento sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per lapredisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancataconsegna della documentazione e del mandato professionale.Si duole della mancata valorizzazione delle dichiarazioni di altri testi (es.,[OSCURATO:PERSONA]), che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestionedi [OSCURATO:PERSONA] s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, edda altri.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarottafraudolenta patrimoniale, contestato al capo 2), per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Con riguardo alla ritenuta assenza di corrispettivo della cessione d’aziendaalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., si deduce che la Corte d’appello non avrebbetenuto del pagamento di un importo di euro 235.000, tramite bonifici bancarieffettuati tra il 2014 e il 2018, del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo2017, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eAsti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) con riguardoall’avvenuto pagamento di euro 49.000 e all’obbligo dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. diversare al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un’ulteriore somma di euro191.071,50, garantita da fideiussioni personali e ipoteche reali, e del pagamentopoi effettuato l’8 giugno 2018, indici di una cessione oggetto di una operazionecommerciale e di un successivo accordo transattivo con la curatela fallimentare.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità e dicontraddittorietà della motivazione, in ordine ai presupposti del reato di bancarottafraudolenta documentale, contestato al capo 3), per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. eall’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA].Si duole del mancato confronto con le censure difensive, con riguardo allaanteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degli inventari, rispettoalla assunzione della carica di amministratore da parte di [OSCURATO:PERSONA] (13 novembre2012), e del coinvolgimento nella società da parte della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di attivitàgestionali, periodo in cui amministratore della società era il dott. [OSCURATO:PERSONA],nonché della erronea mancata acquisizione del libro degli inventari integrale,stampato in verticale dal consulente della Procura.2.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine al reato di bancarotta impropria da operazioni doloserelative alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] duole del mancato confronto con le censure contenute nell’atto di appello,con riguardo al periodo di verificazione delle condotte contestate in cuiamministratore di diritto della società era [OSCURATO:PERSONA] e vi era un CollegioSindacale, e alla denuncia delle irregolarità compiute dal precedenteamministratore, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], una volta assunta la carica diamministratore unico, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e alla Guardia di Finanzanel 2016.Si deduce che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito la configurabilitàdell’elemento soggettivo in capo agli imputati con riferimento a condotte altrui oper periodi in cui la loro gestione non era ancora consolidata o era volta a rimediareprecedenti irregolarità.2.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, senza esplicitareun’autonoma valutazione basata sui parametri di cui all’art.133 cod. pen. inpresenza di una forbice edittale ampia.Con la memoria i difensori reiterano le doglianze contenute nei motivi diricorso.Si duole della carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo dellabancarotta documentale di cui al capo 3).Con riguardo al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione dilegge in relazione al dolo del reato societario presupposto (dolo intenzionale diinganno dei destinatari del bilancio, consapevolezza del nesso di causalità tra lafalsa rappresentazione e la prosecuzione di un'attività altrimenti non consentita,idonea a cagionare o aggravare il dissesto).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati.2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Sez.3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, Rv. 197497; Sez. 2, Sentenza n. 37295del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735)le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni -si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico edinscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare dellacongruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbianoesaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituisconouna sola entità, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza diprimo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.Inoltre, secondo il prevalente e condiviso orientamento di questo giudice dilegittimità (Sez. Un., 21 settembre 2000, n. 17, P. ed altri, Rv. 216664), lamotivazione "per relationem" è sempre ammissibile ove l'atto richiamato siaconosciuto o conoscibile dall'interessato, appaia congruo in ordine all'esigenza digiustificazione del provvedimento di destinazione e fornisca la dimostrazione cheil giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni delprovvedimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.Tanto premesso, nel caso in esame, l'integrazione delle motivazioni non èammissibile, in quanto la Corte d'appello, a fronte di doglianze specifiche, haomesso di motivare con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti su tutte lecondotte contestate nei capi 1), 2) e 3).In ordine alle questioni, articolate in appello in modo preciso e puntuale, nonsolo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione, ma, tenutoadeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili di impugnazione,neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicitoragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza delle contestatedistrazioni, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento degli appelli.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.3. Il primo motivo di ricorso è fondato.3.1 Con riguardo al reato di cui al capo 1), di bancarotta fraudolentadocumentale in relazione a [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in relazione al ruolo degliimputati di amministratori di fatto della società, la Corte di appello ha sottolineatoche trattavasi di società che ha svolto la medesima attività economica (produzionedi dolci) di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel medesimo complesso aziendale diArtesina e con i dipendenti di quest’ultima, e la cui attività iniziava, nel 2011, conla concessione in affitto del ramo d’azienda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unicocliente di [OSCURATO:PERSONA], che produceva i suoi prodotti unicamente con beni mobili,immobili e personale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che [OSCURATO:PERSONA] vendevaad [OSCURATO:PERSONA], beni che [OSCURATO:PERSONA] produceva per conto proprio, senza incassarealcunché, per raggiungere dopo poco più di un anno lo stato di insolvenza accertatodi oltre euro 1.200.000.Si sottolinea, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l. è stata la prima societàutilizzata dagli imputati per attuare il disegno criminoso descritto nella sentenzadi primo grado, al fine di fare acquistare alla nuova società [OSCURATO:PERSONA] complesso immobiliare e aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cheinizialmente si era arricchita in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.La Corte d’appello, con motivazione carente e non sufficientemente congrua,si limita ad effettuare un generico richiamo alla ricostruzione dei fatti e alla correttavalutazione delle prove acquisite, operata dal giudice di prime cure, senzaargomentare sulle specifiche condotte concorsuali di bancarotta fraudolentadocumentale imputabili ai ricorrenti.3.2 Con riguardo al ruolo dei ricorrenti di amministratori di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata non si confronta con lo specifico motivodi gravame, che sottolinea il breve lasso di tempo (dodici giorni) delcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, indirettamente inveniva posta in liquidazione volontaria il 25 novembre 2012, e la mancanza dinon si sarebbe tenuto conto che il suo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l.avveniva a fine gennaio 2013 ed il suo eventuale coinvolgimento nellaamministrazione sarebbe limitato ad una preliminare disponibilità per lapredisposizione di un concordato preventivo, non concretizzatosi per la mancataconsegna della documentazione e del mandato professionale.In particolare, la motivazione:- non offre alcuna esplicita valutazione sull’effettivo ruolo gestorio degli imputatinella società fallita;- non indica le condotte in concreto svolte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con funzionidirettive, in alcuna fase della sequenza organizzativa, produttiva o commercialedell’attività sociale (rapporti con dipendenti, fornitori o clienti) ovvero in alcunsettore gestionale (aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale odisciplinare), omettendo di motivare sul punto;- soprattutto, non chiarisce le condotte distrattive delle contabilità sociale poste inessere nel ruolo di amministratori di fatto della fallita.3.3 Quanto alla mancata confutazione delle argomentazioni difensive sullamancanza di prova concreta della sottrazione o distruzione della contabilità dellasocietà da parte degli imputati ed alla valorizzazione, sulla consegna dellacontabilità, delle dichiarazioni del liquidatore, avv. [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontridocumentali o fattuali, e la cui inattendibilità sarebbe stata accertata con sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.560/216, passata in giudicato, la motivazione non èsufficientemente congrua né si confronta con il motivo di appello.Al riguardo, si sottolinea il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di commercialista fiscale diInternational s.r.l., odierno ricorrente, nominato da Passeuropa (società aimedesimi riconducibile), nonché amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] HDP edunica socia di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per affermare, con motivazione apodittica,che i due amministratori di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., hanno impedito laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, attraversol’occultamento o la distruzione delle scritture contabili per non fare capire che illoro progetto criminoso era iniziato con tale società, e che la totale assenza dellescritture contabili è stata accertata dal curatore della fallita e confermata dal peritoin udienza.La Corte di merito non si confronta con la specifica censura sulla omessa oadeguata valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni (quali ad es., GianlucaSarniola) che non ricordavano la presenza degli imputati nella gestione di [OSCURATO:SOCIETA] s.c.s.r.l., nonché avrebbe confuso date e circostanze, ed attribuitoerroneamente a [OSCURATO:PERSONA] la presentazione di dichiarazioni fiscali, presentate da altri.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo alla bancarotta distrattiva mediante cessione, senzacorrispettivo, del possesso e della proprietà degli immobili e degli impianti diArtesina [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facenti parte della struttura produttiva, alla GiuseppeSartorati H.D.P., contestata al capo 2), la motivazione non è sufficientementecongrua.A fronte della specifica censura sulla sussistenza della distrazione, la Corte dimerito non chiarisce la ragione per cui non si è tenuto conto: del pagamento di unimporto complessivo di euro 235.000, tramite bonifici bancari effettuati tra il 2014e il 2018; del verbale di conciliazione giudiziale del 21 marzo 2017, innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], tra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].r.l. (e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in relazione all’avvenuto pagamento dieuro 49.000 e all’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di versare al [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un’ulteriore somma di euro 191.071,50, garantita dafideiussioni personali e ipoteche reali, con pagamento effettuato l’8 giugno 2018.La Corte di merito richiama il contenuto dell’atto di appello in relazione allacorresponsione di metà di quanto dovuto in epoca successiva al fallimento, manon chiarisce la ragione della ritenuta irrilevanza di tali pagamenti ai fini dellasussistenza della distrazione.5. Il terzo motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato alcapo 3), in relazione al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e all’attribuzionedella qualifica di amministratore di fatto a [OSCURATO:PERSONA], la motivazione non èsufficientemente congrua.La Corte d’appello ha sottolineato che l’incompletezza, accertata dal perito,delle scritture contabili della società, messe a disposizione (assenza del librogiornale e del libro degli inventari e disponibilità parziale del libro mastro) non haconsentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e che lamancanza di minima descrizione analitica dei beni aziendali, in particolare quellidel magazzino, era finalizzata alla commissione dei reati fiscali di cui ai capi 4) e5), in relazione alla vendita fittizia dei prodotti del magazzino da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., effettuata senza indicazione di dettaglie con indicazione di un numero, nelle fatture, di solito il n.1, per sintetizzare piùprodotti, condotta che rendeva impossibile al curatore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dideterminare, dalle fatture e dalla contabilità di entrambe le società, quantitativo etipologia di prodotti compravenduti tra le due società.A fronte di specifica doglianza contenuta nel motivo di appello, la Corte dimerito non chiarisce la ragione del mancato confronto con le censure difensive,riguardo alla anteriorità del periodo di irregolarità della tenuta del libro degliinventari rispetto alla assunzione della carica di amministratore da parte diSartorati (13 novembre 2012), e del coinvolgimento nella società della [OSCURATO:PERSONA],avvenuto in un momento successivo e limitatamente ad altri contesti (rapporto dilavoro con [OSCURATO:PERSONA]), in assenza di attività gestionali in tali periodi, nonché allaassunzione della carica di amministratore, in tale periodo, da parte del dott.[OSCURATO:PERSONA], responsabile per la redazione e l’approvazione dei bilanci, ed allaerronea mancata acquisizione del libro giornale integrale, stampato in verticale,anziché in orizzontale, dal consulente della Procura, con eliminazione di una parteimportante della pagina.La Corte territoriale non si confronta con le specifiche doglianze sullaaffermazione di responsabilità degli imputati per irregolarità contabili conriferimento a periodi in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero ricoperto alcuna caricanella società, né formale né di fatto, o comunque non avrebbero avuto poteregestionale.Si richiamano le considerazioni di cui al punto 3.2.6. Il quarto motivo di ricorso è fondato.Con riguardo al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose relativealla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito, sulla scortadell’accertamento peritale, eseguito nel secondo grado di giudizio, ha argomentatosulla sussistenza del reato con riguardo ai bilanci degli esercizi 2014, 2015 e 2016,il cui risultato avrebbe dovuto essere una perdita e non un utile, sotto il profilodell’elemento oggettivo, che i ricorrenti non contestano, ed ha ritenuto la penaleresponsabilità degli imputati in base al supposto ruolo di amministratore di Orsoin concorso con l’amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA].La motivazione non è sufficientemente congrua in quanto non risponde allecensure contenute nel motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta affermazione diresponsabilità per il periodo di verificazione delle condotte contestate, in cuiamministratore di diritto della società era [OSCURATO:PERSONA] e vi era un CollegioSindacale, né chiarisce la configurabilità dell’elemento soggettivo in capo agliimputati per periodi in cui la gestione dei ricorrenti non era ancora consolidata oera volta a rimediare precedenti irregolarità.La motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il motivo digravame, che deduce che la [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato le irregolarità compiute dalprecedente amministratore, alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e alla Guardia die non spiega la ragione della ritenuta irrilevanza della circostanza.7. Il quinto motivo di ricorso è fondato.La motivazione è, altresì, carente con riguardo alla censura di erroneaapplicazione di legge e di mancanza della motivazione in relazione alla durata dellepene accessorie applicate agli imputati.8. La doglianza riguardante gli ulteriori motivi nuovi, contenuti nella memoriadifensiva, è inammissibile.8.1 Va, preliminarmente, rilevato che le parti e i difensori conservano il diritto(loro riconosciuto in ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie(articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la proprialinea difensiva ma, nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare lepreclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per lapresentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc.pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianzerispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma puòsolo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi giàdevoluti con il mezzo d'impugnazione proposto” (Sez. 3, Sentenza n. 25868 del20/02/2024, Rv. 286729 – 01). Va peraltro ribadito il principio di diritto giàaffermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 611 cod. proc.pen. che, per il giudizio di cassazione, prevede la presentazione di motivi nuovi ememorie fino a quindici giorni prima dell'udienza per il procedimento in camera diconsiglio, si applica anche per quello in udienza pubblica, ove si considerino laregola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il codice dirito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioniprospettate (Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez.3, Sentenza n. 14038 del 12/12/2017, dep. 2018, Faldini e altri, Rv. 272553 - 01).Ne consegue che - fatto salvo quanto disposto, in materia di ricorso percassazione nei procedimenti de libertate, dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen.,che è norma speciale rispetto alla disposizione ex art. 611 stesso codice - nonsono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie nelprocedimento in udienza pubblica, i motivi nuovi intempestivamente presentatiper inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. Nel casoin esame i motivi nuovi risultano intempestivi perché depositati, in violazione deitermini fissati dall'art. 611 cod. proc., in data 10 giugno 2026.Va, altresì, ribadito che non possono essere dedotte con il ricorso percassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omessodi pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizioo che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specificoriferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01; Sez. 2,n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).Nella specie, i motivi nuovi, che lamentano carenza di motivazione in ordineall’elemento soggettivo della bancarotta documentale di cui al capo 3) e, inrelazione al reato di cui al capo 6), si duole della erronea applicazione di legge inrelazione al dolo del reato societario presupposto, sono inammissibili in quantoinediti, non consentiti in sede di legittimità perché mancanti del corrispondentemotivo di appello.9. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizioad altra sezione della Corte d’appello di Torino. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris