CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 2 luglio 2021 il Tribunale di Napoli, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per difetto dei presupposti applicativi la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'unificazione per continuazione dei reati giudicati con le sentenze indicate nell'istanza stessa. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha lamentato violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione respinto l'istanza per la distanza temporale tra i reati, per il luogo di commissione e le modalità esecutive, caratterizzate dalla conduzione dello spaccio di cocaina presso la propria abitazione in modo ininterrotto dal luglio del 2017 al giugno 2018, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, cosa verificatasi perché evidentemente le forze dell'ordine non avevano rinvenuto tutta la sostanza detenuta all'atto del primo controllo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover respingere l'istanza dell'interessato poiché gli episodi separatamente giudicati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano commessi in un lungo arco temporale consistente, compreso tra il luglio 2017 ed il 2020 senza che tra di essi sia emerso un collegamento, se non la dedizione del condannato allo spaccio per effetto della sua specifica inclinazione a delinquere, senza che gli stessi episodi fossero riferibili ad unitaria preordinazione e deliberazione, assunta a monte della commissione del primo di essi, anche per la diversità delle sostanze e dei valori ponderali trattati di volta in volta. 1.1Deve quindi affermarsi che il provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato, pur nella sintesi delle sue argomentazioni, resiste alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione ha rilevato l'assenza degli indici sintomatici per configurare la continuazione, valorizzando a tale riguardo con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di condanna. In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'eventuale identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, comprensivo delle singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.2 Il ricorrente censura l'ordinanza con argomentazioni, in parte reiterative degli stessi elementi già considerati, in parte spingendosi ad ipotizzare la protrazione senza soluzioni di continuità dell'attività di spaccio dal luglio 2017 al giugno 2018 per effetto di scorte di stupefacente accumulate e non rinvenute dal personale delle forze dell'ordine, autore dei controlli. In tal modo il ricorso, da un lato invoca circostanze indimostrate ed attinenti alla ricostruzione fattuale degli episodi che non sono verificabili da parte del giudice di legittimità, la cui cognizione non può estendersi all'accertamento del fatto ed alla valutazione diretta del materiale probatorio, dall'altro sollecita un diverso apprezzamento dell'ampiezza dell'intervallo temporale tra le violazioni, sostenendo in termini generici e privi di riscontri trattarsi di attività criminosa continuativa ed ininterrotta, come tale non ricostruita nemmeno dal giudice di merito. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbr