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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09544/2026

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so l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato1 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, ilquale chiede che le notificazioni e le comunicazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1915/2023,depositata il 16/11/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, veniva tratto in arresto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la moglieConcetta [OSCURATO:PERSONA] veniva nominata tutrice legale.Il suo patrimonio veniva sequestrato nell’aprile 2008 esuccessivamente sottoposto a confisca ai sensi del d.lgs. n. 159 del2011, con nomina dell’amministratore giudiziario, dott. [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale di Palermo dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] da due ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e StefanoGiammona.2.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 182dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il reclamo ex art. 18 l.f. presentato daleffettuata esclusivamente nei confronti dell’amministratore2 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziario, mentre era stata omessa la notifica all’imprenditoreGiovan [OSCURATO:PERSONA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appelloannullava la sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,disponeva «rimettersi la causa innanzi al tribunale di Palermo»,assegnando alle parti «termine di mesi tre per la riassunzione».3.

La sentenza della Corte d’appello non veniva notificata daicreditori al debitore; i creditori, dunque, depositavano ricorso per lariassunzione in data 10/2/2022; il presidente del tribunale in data11/2/2022 delegava il giudice relatore per l’audizione delle parti; ilgiudice convocava il debitore [OSCURATO:PERSONA] e la tutricelegale [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo chei creditori provvedessero alla notifica della comparsa di riassunzionee del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, al tutore legale,all’ex curatore del fallimento n. 88/2016,Avv. [OSCURATO:PERSONA].4.

I creditori procedevano alla notifica della comparsa diriassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti diGiovan [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pressol’indirizzo di Campi di Bisenzio, Via di Fornello, n. 97; sempre a maniproprie veniva effettuata la notificazione nei confronti di Concetta5.

Nel procedimento prefallimentare (R.G. 22/2022) sicostituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale tutrice, chiedendo l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dell’amministratore giudiziario dott. [OSCURATO:PERSONA].6.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice relatore integrava ilcontraddittorio nei confronti dell’amministratore giudiziario,differendo l’udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/5/2022.3 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/20267.

Altro procedimento prefallimentare (RG 48/2022) venivaintrodotto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale diPalermo con istanza depositata il 29/3/2022.Il tribunale di Palermo in data 31/3/2022 adottava il decreto diconvocazione del debitore, fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si provvedeva alla riunione dei dueprocedimenti prefallimentari.9.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si disponeva che la Procuraeffettuasse la notifica del secondo ricorso e del verbale d’udienza aGiovan [OSCURATO:PERSONA] ed alla tutrice legale [OSCURATO:PERSONA].10.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si disponeva l’acquisizione diinformazioni sul fallimento n. 88/2016, che era stato revocato.11.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Procura depositava originaledella notifica in data 8/7/2022, ex art. 140 c.p.c., all’indirizzo diCampi di Bisenzio, [OSCURATO:PERSONA] n. 97/1.12.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto che il precedentefallimento non era stato ancora chiuso.13.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente curatore,comunicava l’emissione del decreto di chiusura del fallimento.14.

Il tribunale di Palermo, con sentenza n. 102/2022, depositatail 27/12/2022, dichiarava nuovamente il fallimento di Giovan Battista15.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1915/2023,depositata il 16/11/2023, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava la tempestività della riassunzione, in quanto il termineper la riassunzione decorreva dalla notificazione della sentenza cheaveva revocato il fallimento ex articoli 353 e 354 c.p.c.4 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Poiché il reclamante non aveva specificato se la sentenza dellaCorte d’appello n. 182/2011 del 11/11/2021 fosse stata o menonotificata, l’unico dato utilizzabile per valutare la tempestività dellariassunzione era costituito dalla scadenza del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 18, commasesto, l.f.Nella specie, sia il deposito del ricorso in riassunzione(10/2/2022), sia la sua notificazione (7 e 10 marzo 2022), eranoanteriori alla maturazione del termine semestrale che scadeval’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Chiariva la Corte territoriale che le notificazioni si eranoperfezionate nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e di Concettaprefallimentare, con comparsa depositata il 29/6/2022, a nullarilevando la mancata presenza del debitore alle udienze successive.Inoltre, la Corte distrettuale reputava corretta anche la notificaeffettuata dalla procura della Repubblica, sempre al medesimoindirizzo di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 140 c.p.c.Tra l’altro - osservava la Corte distrettuale - nessuna censura erastata mossa dal reclamante nei confronti della notifica indirizzata allatutrice, mentre le risultanze anagrafiche avevano valore meramentepresuntivo, potendo essere superate con ogni mezzo di prova idoneoa identificare il luogo di effettiva stabile dimora del destinatario dellanotifica.Nella specie, risultava che il reclamante si era separato dallamoglie nell’anno 2021 ed aveva variato la propria residenza,trasferendosi nel comune di Calenzano, via Ponte alla Marina, n. 147.Tuttavia, appena pochi mesi prima, come visto, i creditoriavevano notificato la comparsa di riassunzione ed il decreto difissazione dell’udienza a mani proprie del debitore, sicché5 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’intervenuta separazione dei coniugi non era «preclusiva alla ripresadella convivenza»; senza contare che gli accertamenti effettuatidall’ufficiale giudiziario dimostravano la condizione di temporaneaassenza del destinatario, ma non alla sua irreperibilità assoluta, conil superamento, in via di fatto, del dato anagrafico.16.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiovan [OSCURATO:PERSONA].17.

Ha resistito con controricorso il fallimento Giovan Battista18.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eStefano Giammona, depositando anche memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 353 e 354 c.p.c., 153 c.p.c., nonché dalle norme in temadi cosa giudicata formale: articoli 324,325 c.p.c., artt. 18 e 22 delR.D. n. 267 del 16/3/1942».In sostanza, per il ricorrente la sentenza della Corte d’appello diPalermo, n. 182 /2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha revocato lasentenza dichiarativa di fallimento, non avrebbe potuto disporre, exarticoli 353 e 354 c.p.c., la rimessione della causa dinanzi al tribunaledi Palermo, assegnando alle parti il termine di tre mesi per lariassunzione.Tale sentenza, dunque, ormai passata in giudicato, dovevainvece essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, muovendodalla tesi per cui «la sentenza di annullamento non può andare oltrel’annullamento medesimo».Per il ricorrente, dunque, trattandosi di vizio di inesistenza dellanotificazione, in quanto il debitore non era stato destinatario,6 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026nell’originario fallimento, del decreto di convocazione, essendo stataeffettuata la notificazione esclusivamente nei confrontidell’amministratore giudiziario dell’impresa, la Corte d’appello diPalermo, una volta ravvisato il vizio radicale di notificazione, nonpoteva in alcun modo rimettere le parti dinanzi al tribunale diPalermo ex articoli 353 e 354 c.p.c.Ciò, in quanto, la normativa speciale, in materia fallimentare,non consentiva di «applicare un istituto previsto da una disciplinaordinaria (assegnazione del termine per riassumere ex articoli 353-354 c.p.c.).La specialità della disciplina fallimentare sarebbe statadimostrata dalla struttura dell’art. 22 l.f. che, invece, diversamentedall’art. 18 l.f., prevedeva espressamente che la Corte d’appello,accogliendo il reclamo proposto dal creditore avverso il decreto dirigetto dell’istanza di fallimento, rimettesse gli atti al tribunalecompetente per la dichiarazione di fallimento.2.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c.,in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre l’esamedei motivi non ha fornito elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.2.1.

In particolare, costituisce principio consolidato quello per cuiil giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa difallimento, ove ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorsointroduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare ilprovvedimento impugnato e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c.,rimettere la causa al primo giudice (Cass., sez. 1, 13/7/2025, n.19219; Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3861; Cass., sez. 6-1, 18/9/2015,n. 18339; Cass., sez. 1, 8/11/2013, n. 25218).7 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/20263.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 327 e 353-354 c.p.c.; dell’art. 153 c.p.c.,dell’art. 18 del R.D. n. 267/1942; dell’art. 133, comma 2, c.p.c.; 45D.L. n. 90/2014; art. 16, comma 2, D.M. n. 44/2011, art. 16 D.L. n.179/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3 c.p.c.;nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 50 c.p.c. e 125 disposizione di attuazionec.p.c.».La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tempestiva lariassunzione del processo, a seguito della sentenza della Corted’appello di Palermo n. 182/2021, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Infatti, per la Corte territoriale, poiché la sentenza della Corted’appello non era stata notificata a cura dei creditori al [OSCURATO:PERSONA], nonpoteva tenersi conto, ai fini della tempestività della riassunzione, deltermine di tre mesi assegnato dalla Corte d’appello, a decorrere dalladata di notificazione della sentenza, ma del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c., di sei mesi, sicché la riassunzione poteva essereeffettuata entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia - ad avviso del ricorrente - la disciplina specialefallimentare non consentirebbe l’applicazione, in via analogica, diquanto previsto dal combinato disposto degli articoli 353-354 e 327c.p.c., non potendosi applicare la disciplina generale di cui all’art.354, che, al terzo comma, con il rimando espresso all’art. 353 c.p.c.,fa riferimento al termine perentorio di tre mesi dalla notificazionedella sentenza e, in mancanza di tale notificazione, in base allagiurisprudenza di legittimità, al termine lungo semestrale di cuiall’art. 327 c.p.c.In realtà, per il ricorrente, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.non potrebbe applicarsi in caso di revoca della sentenza dichiarativa8 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026di fallimento, in quanto il richiamo dell’art. 327 c.p.c. da partedell’art. 18 l.f., quarto comma, vale esclusivamente ai finidell’impugnazione per cassazione della sentenza resa dalla Corted’appello in sede di reclamo contro la sentenza che dichiara ilfallimento.Il rimando all’art. 327 c.p.c. da parte dell’art. 18 l.f. non potrebbein alcun modo riguardare la peculiare ipotesi della tempestività dellariassunzione a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento.I creditori, dunque, dopo la revoca del fallimento da parte dellaCorte d’appello, avrebbero dovuto necessariamente osservare iltermine trimestrale assegnato dalla sentenza che ha accolto ilreclamo, «non potendosi anche in tal caso applicare un termine chenon è richiamato dalla normativa settoriale».Tale termine sarebbe richiamato in relazione al «termine perreclamare» (art. 18, comma quarto, l.f.), ma non al «termine perriassumere».L’omesso richiamo non potrebbe che significare la volontàlegislativa di non applicare il termine lungo alla fase dellariassunzione.Inoltre, per il ricorrente, la distinzione tra pubblicazione dellasentenza e notifica della stessa, nel caso in cui la pec sia utilizzatadalla cancelleria per la comunicazione alle parti della sentenzaemessa, sarebbe ormai «evaporata».Del resto, l’art. 18, comma 13º, prevede che la sentenza cherigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria,e che, ai sensi del comma 14º, il termine per proporre il ricorso percassazione è di 30 giorni dalla notificazione, in deroga all’art. 133,secondo comma, c.p.c.Pertanto, anche in caso di revoca del fallimento da parte dellaCorte d’appello, il termine di tre mesi per procedere alla9 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026riassunzione, decorre dalla notificazione della sentenza della Corteterritoriale, alla quale può equipararsi la notificazione del testointegrale della sentenza da parte della cancelleria.Nella specie, la cancelleria della Corte d’appello di Palermoavrebbe notificato il testo integrale della sentenza n. 1802/2021,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio nella medesima datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.1.

Inoltre, per il ricorrente, ai fini della riassunzione delprocesso, non possono ritenersi applicabili gli articoli 302 e 303c.p.c., che incentrano la tempestività della riassunzione, in caso diinterruzione del processo, con il deposito del ricorso e la successivanotifica dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza.Nella specie, invece, dovrebbe applicarsi la procedura di cuiall’art. 50 c.p.c., dettata in relazione alla competenza, che non fariferimento alla forma dell’atto riassuntivo, da individuarsi, però, aisensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., che fa riferimento alla«comparsa», da notificarsi alla controparte.Nella specie, l’atto di assunzione sarebbe stato notificato alinderogabilmente dalla legge.La forma del ricorso poteva anche essere sufficiente, purché peròla notifica dello stesso fosse effettuata nel termine trimestrale.La riassunzione dunque sarebbe tardiva.4.

Il secondo motivo è infondato.4.1.

Deve muoversi dalla considerazione per cui la riassunzione,nella specie, deve avvenire con il deposito del ricorso e non con lacomparsa di riassunzione da notificare alla controparte (Cass., sez.6-1, 31/3/2021, n. 8980).Infatti, in linea generale, con riferimento al processo ordinario dicognizione, in assenza di specifiche disposizioni, la riassunzione deve10 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026effettuarsi ai sensi dell’art. 125 disposizione di attuazione c.p.c., amente del quale «salvo che dalla legge sia disposto altrimenti [303,392 c.2, 627], la riassunzione della causa è fatta con comparsa».Ai sensi del terzo comma dell’art. 125 citato, poi, «[l]a comparsaè notificata a norma dell’art. 170 del codice, ed alle parti noncostituite deve essere notificata personalmente».Nella specie, però, si è chiarito che il giudizio di reclamo ex art.18 l.f. deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso,non con la citazione, trattandosi di procedimento da svolgere con ritocamerale (Cass., sez. 6-1, n. 8980 del 2021).Ciò in quanto, questa Corte ha costantemente affermato che ilgiudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di un decreto deltribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale e, quindi,deve essere instaurato con ricorso (Cass., n. 2973 del 1975; Cass.n. 1603 del 1982).La regola è stata enunciata con riferimento specifico al combinatodisposto degli articoli 394 c.p.c. e 26 l.f. (ossia con riferimento aspecifici giudizi di reclamo endofallimentare), ma ciò non impediscedi applicare lo stesso principio anche al giudizio di reclamo ex art. 18l.f., trattandosi di principio generale; ciò proprio in quanto anche intal caso la legge fallimentare identifica il procedimento comesoggetto a un rito speciale di tipo camerale da introdurreesplicitamente con ricorso (Cass. n. 8980 del 2021).Pertanto, correttamente la riassunzione del processo è stata fattadinanzi al tribunale con il ricorso depositato il 10/2/2022.4.2.

Va rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizionon ha mai depositato la comunicazione di cancelleria della sentenzadella Corte di appello n. 1802/2021, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; è, quindi,inammissibile – per novità - tale produzione documentale in questasede.11 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Una volta esclusa l’applicabilità del termine trimestrale per lariassunzione della controversia a decorrere dalla comunicazione dicancelleria, deve valutarsi se è stato osservato il termine lungosemestrale ex art. 327 c.p.c.4.3.

Ed infatti, in caso di rimessione della causa dal giudice diappello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio,il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché siastato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione dellasentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dalsuccessivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che nonammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa,né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, inviolazione dell'art 153 c.p.c.

In ogni caso la parte onerata dellariassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generaledi cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione dellasentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabileche la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali edovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termineper provvedervi non scada prima del termine per il ricorso percassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere(Cass., sez. 6-2, 6/4/2016, n. 6622; Cass., sez.

L, 6/8/2019, n.20996).4.4.

La disciplina generale di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c.,come detto, trova applicazione anche nello speciale regimefallimentare di cui all’art. 18 l.f., sicché anche con riferimento allarevoca della sentenza dichiarativa di fallimento, la rimessione deglisulla riassunzione; sicché, nel caso di mancata notifica dellasentenza che ha accolto il reclamo fallimentare (come accaduto nellaspecie), il termine per procedere alla riassunzione del giudizio non è12 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026più quello di tre mesi dalla notificazione della sentenza, ma quello«lungo» - semestrale ratione temporis - ex art. 327 c.p.c.,richiamato, del resto, espressamente nell’ambito dell’art. 18, 4ºcomma, l.f.5.

Nella specie, risulta pacificamente dagli atti processuali che lacomparsa di riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienzacamerale per la dichiarazione di fallimento sono stati depositatipresso la cancelleria del tribunale di Palermo in data 10/2/2022,sicché la riassunzione risulta tempestiva, essendo stata pubblicata lasentenza della Corte d’appello di revoca del fallimento l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],a prescindere dalla notificazione di tale sentenza.È stato rispettato, allora, il termine semestrale sia conriferimento al deposito della riassunzione, avvenuta il 10/2/2022, siain relazione alle notifiche del 7/3/2022 (al [OSCURATO:PERSONA]) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA](alla moglie, quale tutrice legale).7.

Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge fallimentare; degliarticoli 353-354 c.p.c., dell’art. 111, comma 2, costituzione, inrelazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.».Per il ricorrente vi sarebbe stata omessa notifica nei suoiconfronti del decreto di fissazione dell’udienza per la sua audizione,in quanto la procura della Repubblica, nel procedimento di cui al R.G.n. 48/2022, avrebbe effettuato la notifica presso la residenza di via140 c.p.c., stante l’assenza dei destinatari.In realtà, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente avrebbe giàtrasferito da oltre un anno la propria residenza nel diverso [OSCURATO:PERSONA], via Ponte alla Marina n. 147, come risulterebbe dalcertificato anagrafico prodotto.13 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Del resto, la circostanza che il ricorrente risiedesse in Calenzanoa decorrere dal 12/1/2021, sarebbe confermata dall’accordo diseparazione coniugale omologato dal tribunale di Firenze in data8/2/2021.Per il ricorrente, poi, a confutare le attestazioni dell’ufficialegiudiziario incaricato di provvedere alla notifica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonsarebbe necessario presentare querela di falso avverso la relata,trattandosi di circostanze non avvenute alla presenza del pubblicoufficiale.La relazione dell’ufficiale circa l’effettiva residenza (o dimora odomicilio) del destinatario dell’atto, presso l’indirizzo indicato dalnotificante, costituirebbe mera presunzione, superabile con qualsiasimezzo di prova, senza necessità di utilizzare la querela di falso.Il ricorrente non condivide, dunque, l’accertamento compiuto dalgiudice, il quale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque ricevutoa mani proprie la comparsa di riassunzione contenente il decreto difissazione dell’udienza fallimentare.Si prospetta la tesi per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritiratopersonalmente (non il decreto di convocazione, bensì) il ricorso inriassunzione presso la residenza della moglie, in [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si contesta anche la successiva affermazione per cui vi sarebbestata la costituzione in giudizio del debitore con comparsa depositatail 29/6/2022.Sarebbe invalida anche la successiva notifica effettuata dallaProcura della Repubblica presso lo stesso luogo.Sarebbe superabile anche quanto attestato dall’ufficialegiudiziario nella relata di notifica, a seguito di accertamenti compiuti,che avrebbero attestato l’irreperibilità relativa, senza peròl’indicazione di tali accertamenti.14 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Per il ricorrente sarebbe fatto acclarato quello per cui vi era statal’omologa della separazione coniugale in data 8/2/2021, quindi primadella notifica effettuata sia dai creditori, in data 7/3/2022, sia dallaprocura della Repubblica, in data 8/7/2022.Con la separazione personale il ricorrente non avrebbeabbandonato la moglie e i suoi due figli, ma aveva avuto modo «diritornare nella pregressa abitazione coniugale».Inoltre, il fatto di essersi trovato in casa, al momento dellanotifica, non poteva «essere considerato indice della di lui residenzanel luogo, specie considerando il certificato storico prodotto e lastessa separazione personale».Rileva ancora il ricorrente che non potrebbe sostenersi «che lanotifica del ricorso in riassunzione valga a sostituire o ad privare diutilità la notifica del decreto di convocazione, che deve esserecomunque notificato in via autonoma».L’ufficiale giudiziario, nei suoi accertamenti, avrebbe dimostratola propria negligenza, in quanto sarebbe stato sufficiente effettuareun accertamento meramente anagrafico in ordine alla realeresidenza del debitore.8.

Il motivo è inammissibile.8.1.

In realtà, a prescindere dalla validità o meno dellanotificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuatadalla Procura della Repubblica in data 8/7/2022 ex art. 140 c.p.c.,per irreperibilità relativa di [OSCURATO:PERSONA] e della di luitutrice, moglie, [OSCURATO:PERSONA], in precedenza vi era stata lanotifica effettuata dai creditori, in sede di riassunzione, in data7/3/2022, a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], e in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mani proprie della moglie, [OSCURATO:PERSONA], qualetutrice legale.15 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Trattasi, dunque, di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 138c.p.c., a mani proprie, a mente del quale «[l]’ufficiale giudiziarioesegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nellemani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito dellacircoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto».8.2.

I ricorsi sono stati notificati anche alla tutrice (nessunacontestazione v’è stata su tale autonoma ratio decidendi, che da solaregge il contraddittorio) e, cessata la incapacità ex 32 c.p., il fallitoha conferito valido mandato al legale, dunque la difesa c’è stata; c’èstato poi accertamento in fatto sulla residenza utile alla notifica(confermata da fallito e moglie tutrice quando si sono costituiti nelgiudizio; v. pag.7 del controricorso dei creditori); il che documentaanche il contraddittorio sul successivo ricorso riunito del PM.8.3.

Va, poi, chiarito, esaminando direttamente gli atti di causa,trattandosi di questione squisitamente processuale, relativa alcontraddittorio con il debitore, che il ricorso per riassunzione ex art.354 c.p.c. predisposto dai creditori [OSCURATO:PERSONA] e StefanoGiammona è stato depositato presso la cancelleria del tribunale diPalermo il 10/2/2022, nel pieno rispetto - non solo del termine lungosemestrale – ma anche del termine trimestrale stabilito dallasentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1802/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anche computando come dies a quo tale data).Il presidente del tribunale in data 11/2/2022 ha delegato ilgiudice per l’audizione delle parti e per la trattazione delprocedimento prefallimentare.Il giudice delegato ha convocato il debitore Giovan Battista6/4/2022, mandando ai creditori istanti di notificare copia dellariassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, alla16 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026tutrice legale [OSCURATO:PERSONA] e all’ex curatore del fallimento n. 88del 2016, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La notifica dell’atto di riassunzione, dunque, conteneva al suointerno anche il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare(come risulta dagli atti processuali, direttamente compulsabili daquesta Corte, trattandosi di questione di rito).8.4.

Pertanto, una volta che al debitore è stato notificato ildecreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, a mani proprie, il7/3/2022, nonché a mani proprie della tutrice legale, in data10/3/2022, all’indirizzo di residenza della stessa, in [OSCURATO:PERSONA],via Formello, n. 97, nell’ambito del procedimento prefallimentare dicui al R.G. n. 22 del 2022, non era necessario procedere alla ulteriorenotifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento proposta dallaProcura della Repubblica di Palermo, all’interno del procedimentoprefallimentare n. 48 del 2022, poi riunito al primo, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8.5.

Ed infatti, per giurisprudenza costante di legittimità, nelprocedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore, cui siastato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle formepreviste dalla legge, non devono necessariamente essere notificati isuccessivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento,avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura edi assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela deipropri diritti (Cass., sez. 1, 6/11/2017, n. 26276; Cass., sez. 1,10/2/2021, n. 3189; Cass., n. 24968 del 2013; Cass. n. 98 del2016).9.

Va anche evidenziata la correttezza, comunque, della notificaeffettuata dalla Procura della Repubblica, sempre all’indirizzo diCampi Bisenzio, via Formello n. 97, ex art. 140 c.p.c., presso laresidenza della tutrice legale, nonché moglie, [OSCURATO:PERSONA],17 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse mutato la propriaresidenza in data 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano, viaPonte alla Marina, n. 47.Ed infatti, per questa Corte, la notificazione dell’atto di appelloex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanzeanagrafiche non determina la nullità del procedimento e dellasentenza, atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valoremeramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora,che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse,assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dellanotifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass., sez. 2, 24/3/2023, n.8463; Cass., sez. 3 14/5/2013, n. 11550).Nella specie, con pieno accertamento meritale, la Corte d’appelloha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori esaminati, che,nonostante formalmente il debitore avesse spostato la propriaresidenza, a partire dal 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano,via Ponte alla Marina n. 47, in realtà la sua dimora, di fatto, erarimasta nel comune di [OSCURATO:PERSONA], via Formello n. 97.Ciò in quanto: vi era stata «la regolare notifica, appena pochimesi prima, del ricorso per fallimento riproposto dei creditori;l’impossibilità di annoverare la separazione tra i coniugi, di certo nonpreclusiva alla ripresa della convivenza, tra gli eventi definitivi eirreversibili; in ultimo, gli accertamenti condotti dall’ufficialegiudiziario, il quale verificò unicamente una condizione ditemporanea assenza del destinatario, non alla sua irreperibilità».Tutti i dati convergenti «nel mostrare superato, in via di fatto, ildato riportato nella certificazione anagrafica».10.

Peraltro, si è ritenuto che in tema di notifica ex art. 140 c.p.c.,la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postaledichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non18 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma merapresunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senzanecessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo sitrovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o ildomicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso dicontestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed allavalutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sullavalidità ed efficacia della notificazione (Cass., sez. 3, 2/9/2022, n.25885).11.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dello Stato, ex art.133 d.P.R. n. 115 del 2002, quanto alla posizione del fallimentoliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei creditori IgnazioGuglielmino e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo19 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro20 RG n. 25612/2023 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato1 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al controricorso, ilquale chiede che le notificazioni e le comunicazioni relative al presenteprocedimento siano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1915/2023,depositata il 16/11/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del31/3/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresaindividuale, veniva tratto in arresto l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la moglieConcetta [OSCURATO:PERSONA] veniva nominata tutrice legale.Il suo patrimonio veniva sequestrato nell’aprile 2008 esuccessivamente sottoposto a confisca ai sensi del d.lgs. n. 159 del2011, con nomina dell’amministratore giudiziario, dott. [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale di Palermo dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] da due ex dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e StefanoGiammona.2. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 182dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva il reclamo ex art. 18 l.f. presentato daleffettuata esclusivamente nei confronti dell’amministratore2 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziario, mentre era stata omessa la notifica all’imprenditoreGiovan [OSCURATO:PERSONA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appelloannullava la sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.,disponeva «rimettersi la causa innanzi al tribunale di Palermo»,assegnando alle parti «termine di mesi tre per la riassunzione».3. La sentenza della Corte d’appello non veniva notificata daicreditori al debitore; i creditori, dunque, depositavano ricorso per lariassunzione in data 10/2/2022; il presidente del tribunale in data11/2/2022 delegava il giudice relatore per l’audizione delle parti; ilgiudice convocava il debitore [OSCURATO:PERSONA] e la tutricelegale [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], disponendo chei creditori provvedessero alla notifica della comparsa di riassunzionee del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, al tutore legale,all’ex curatore del fallimento n. 88/2016,Avv. [OSCURATO:PERSONA].4. I creditori procedevano alla notifica della comparsa diriassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti diGiovan [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pressol’indirizzo di Campi di Bisenzio, Via di Fornello, n. 97; sempre a maniproprie veniva effettuata la notificazione nei confronti di Concetta5. Nel procedimento prefallimentare (R.G. 22/2022) sicostituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quale tutrice, chiedendo l’integrazione del contraddittorio neiconfronti dell’amministratore giudiziario dott. [OSCURATO:PERSONA].6. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice relatore integrava ilcontraddittorio nei confronti dell’amministratore giudiziario,differendo l’udienza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/5/2022.3 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/20267. Altro procedimento prefallimentare (RG 48/2022) venivaintrodotto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale diPalermo con istanza depositata il 29/3/2022.Il tribunale di Palermo in data 31/3/2022 adottava il decreto diconvocazione del debitore, fissando l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].8. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si provvedeva alla riunione dei dueprocedimenti prefallimentari.9. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si disponeva che la Procuraeffettuasse la notifica del secondo ricorso e del verbale d’udienza aGiovan [OSCURATO:PERSONA] ed alla tutrice legale [OSCURATO:PERSONA].10. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si disponeva l’acquisizione diinformazioni sul fallimento n. 88/2016, che era stato revocato.11. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Procura depositava originaledella notifica in data 8/7/2022, ex art. 140 c.p.c., all’indirizzo diCampi di Bisenzio, [OSCURATO:PERSONA] n. 97/1.12. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dava atto che il precedentefallimento non era stato ancora chiuso.13. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], precedente curatore,comunicava l’emissione del decreto di chiusura del fallimento.14. Il tribunale di Palermo, con sentenza n. 102/2022, depositatail 27/12/2022, dichiarava nuovamente il fallimento di Giovan Battista15. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1915/2023,depositata il 16/11/2023, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte territorialeevidenziava la tempestività della riassunzione, in quanto il termineper la riassunzione decorreva dalla notificazione della sentenza cheaveva revocato il fallimento ex articoli 353 e 354 c.p.c.4 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Poiché il reclamante non aveva specificato se la sentenza dellaCorte d’appello n. 182/2011 del 11/11/2021 fosse stata o menonotificata, l’unico dato utilizzabile per valutare la tempestività dellariassunzione era costituito dalla scadenza del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 18, commasesto, l.f.Nella specie, sia il deposito del ricorso in riassunzione(10/2/2022), sia la sua notificazione (7 e 10 marzo 2022), eranoanteriori alla maturazione del termine semestrale che scadeval’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Chiariva la Corte territoriale che le notificazioni si eranoperfezionate nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e di Concettaprefallimentare, con comparsa depositata il 29/6/2022, a nullarilevando la mancata presenza del debitore alle udienze successive.Inoltre, la Corte distrettuale reputava corretta anche la notificaeffettuata dalla procura della Repubblica, sempre al medesimoindirizzo di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 140 c.p.c.Tra l’altro - osservava la Corte distrettuale - nessuna censura erastata mossa dal reclamante nei confronti della notifica indirizzata allatutrice, mentre le risultanze anagrafiche avevano valore meramentepresuntivo, potendo essere superate con ogni mezzo di prova idoneoa identificare il luogo di effettiva stabile dimora del destinatario dellanotifica.Nella specie, risultava che il reclamante si era separato dallamoglie nell’anno 2021 ed aveva variato la propria residenza,trasferendosi nel comune di Calenzano, via Ponte alla Marina, n. 147.Tuttavia, appena pochi mesi prima, come visto, i creditoriavevano notificato la comparsa di riassunzione ed il decreto difissazione dell’udienza a mani proprie del debitore, sicché5 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’intervenuta separazione dei coniugi non era «preclusiva alla ripresadella convivenza»; senza contare che gli accertamenti effettuatidall’ufficiale giudiziario dimostravano la condizione di temporaneaassenza del destinatario, ma non alla sua irreperibilità assoluta, conil superamento, in via di fatto, del dato anagrafico.16. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGiovan [OSCURATO:PERSONA].17. Ha resistito con controricorso il fallimento Giovan Battista18. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eStefano Giammona, depositando anche memoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 353 e 354 c.p.c., 153 c.p.c., nonché dalle norme in temadi cosa giudicata formale: articoli 324,325 c.p.c., artt. 18 e 22 delR.D. n. 267 del 16/3/1942».In sostanza, per il ricorrente la sentenza della Corte d’appello diPalermo, n. 182 /2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha revocato lasentenza dichiarativa di fallimento, non avrebbe potuto disporre, exarticoli 353 e 354 c.p.c., la rimessione della causa dinanzi al tribunaledi Palermo, assegnando alle parti il termine di tre mesi per lariassunzione.Tale sentenza, dunque, ormai passata in giudicato, dovevainvece essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, muovendodalla tesi per cui «la sentenza di annullamento non può andare oltrel’annullamento medesimo».Per il ricorrente, dunque, trattandosi di vizio di inesistenza dellanotificazione, in quanto il debitore non era stato destinatario,6 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026nell’originario fallimento, del decreto di convocazione, essendo stataeffettuata la notificazione esclusivamente nei confrontidell’amministratore giudiziario dell’impresa, la Corte d’appello diPalermo, una volta ravvisato il vizio radicale di notificazione, nonpoteva in alcun modo rimettere le parti dinanzi al tribunale diPalermo ex articoli 353 e 354 c.p.c.Ciò, in quanto, la normativa speciale, in materia fallimentare,non consentiva di «applicare un istituto previsto da una disciplinaordinaria (assegnazione del termine per riassumere ex articoli 353-354 c.p.c.).La specialità della disciplina fallimentare sarebbe statadimostrata dalla struttura dell’art. 22 l.f. che, invece, diversamentedall’art. 18 l.f., prevedeva espressamente che la Corte d’appello,accogliendo il reclamo proposto dal creditore avverso il decreto dirigetto dell’istanza di fallimento, rimettesse gli atti al tribunalecompetente per la dichiarazione di fallimento.2. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c.,in quanto la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, mentre l’esamedei motivi non ha fornito elementi per confermare o mutarel’orientamento della stessa.2.1. In particolare, costituisce principio consolidato quello per cuiil giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa difallimento, ove ravvisi l’inesistenza della notificazione del ricorsointroduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare ilprovvedimento impugnato e, in applicazione dell’art. 354 c.p.c.,rimettere la causa al primo giudice (Cass., sez. 1, 13/7/2025, n.19219; Cass., sez. 1, 8/2/2019, n. 3861; Cass., sez. 6-1, 18/9/2015,n. 18339; Cass., sez. 1, 8/11/2013, n. 25218).7 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/20263. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «nullitàdella sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 327 e 353-354 c.p.c.; dell’art. 153 c.p.c.,dell’art. 18 del R.D. n. 267/1942; dell’art. 133, comma 2, c.p.c.; 45D.L. n. 90/2014; art. 16, comma 2, D.M. n. 44/2011, art. 16 D.L. n.179/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3 c.p.c.;nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 50 c.p.c. e 125 disposizione di attuazionec.p.c.».La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tempestiva lariassunzione del processo, a seguito della sentenza della Corted’appello di Palermo n. 182/2021, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Infatti, per la Corte territoriale, poiché la sentenza della Corted’appello non era stata notificata a cura dei creditori al [OSCURATO:PERSONA], nonpoteva tenersi conto, ai fini della tempestività della riassunzione, deltermine di tre mesi assegnato dalla Corte d’appello, a decorrere dalladata di notificazione della sentenza, ma del termine lungo di cuiall’art. 327 c.p.c., di sei mesi, sicché la riassunzione poteva essereeffettuata entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia - ad avviso del ricorrente - la disciplina specialefallimentare non consentirebbe l’applicazione, in via analogica, diquanto previsto dal combinato disposto degli articoli 353-354 e 327c.p.c., non potendosi applicare la disciplina generale di cui all’art.354, che, al terzo comma, con il rimando espresso all’art. 353 c.p.c.,fa riferimento al termine perentorio di tre mesi dalla notificazionedella sentenza e, in mancanza di tale notificazione, in base allagiurisprudenza di legittimità, al termine lungo semestrale di cuiall’art. 327 c.p.c.In realtà, per il ricorrente, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.non potrebbe applicarsi in caso di revoca della sentenza dichiarativa8 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026di fallimento, in quanto il richiamo dell’art. 327 c.p.c. da partedell’art. 18 l.f., quarto comma, vale esclusivamente ai finidell’impugnazione per cassazione della sentenza resa dalla Corted’appello in sede di reclamo contro la sentenza che dichiara ilfallimento.Il rimando all’art. 327 c.p.c. da parte dell’art. 18 l.f. non potrebbein alcun modo riguardare la peculiare ipotesi della tempestività dellariassunzione a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento.I creditori, dunque, dopo la revoca del fallimento da parte dellaCorte d’appello, avrebbero dovuto necessariamente osservare iltermine trimestrale assegnato dalla sentenza che ha accolto ilreclamo, «non potendosi anche in tal caso applicare un termine chenon è richiamato dalla normativa settoriale».Tale termine sarebbe richiamato in relazione al «termine perreclamare» (art. 18, comma quarto, l.f.), ma non al «termine perriassumere».L’omesso richiamo non potrebbe che significare la volontàlegislativa di non applicare il termine lungo alla fase dellariassunzione.Inoltre, per il ricorrente, la distinzione tra pubblicazione dellasentenza e notifica della stessa, nel caso in cui la pec sia utilizzatadalla cancelleria per la comunicazione alle parti della sentenzaemessa, sarebbe ormai «evaporata».Del resto, l’art. 18, comma 13º, prevede che la sentenza cherigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria,e che, ai sensi del comma 14º, il termine per proporre il ricorso percassazione è di 30 giorni dalla notificazione, in deroga all’art. 133,secondo comma, c.p.c.Pertanto, anche in caso di revoca del fallimento da parte dellaCorte d’appello, il termine di tre mesi per procedere alla9 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026riassunzione, decorre dalla notificazione della sentenza della Corteterritoriale, alla quale può equipararsi la notificazione del testointegrale della sentenza da parte della cancelleria.Nella specie, la cancelleria della Corte d’appello di Palermoavrebbe notificato il testo integrale della sentenza n. 1802/2021,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio nella medesima datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.1. Inoltre, per il ricorrente, ai fini della riassunzione delprocesso, non possono ritenersi applicabili gli articoli 302 e 303c.p.c., che incentrano la tempestività della riassunzione, in caso diinterruzione del processo, con il deposito del ricorso e la successivanotifica dello stesso e del decreto di fissazione dell’udienza.Nella specie, invece, dovrebbe applicarsi la procedura di cuiall’art. 50 c.p.c., dettata in relazione alla competenza, che non fariferimento alla forma dell’atto riassuntivo, da individuarsi, però, aisensi dell’art. 125 disp. att. c.p.c., che fa riferimento alla«comparsa», da notificarsi alla controparte.Nella specie, l’atto di assunzione sarebbe stato notificato alinderogabilmente dalla legge.La forma del ricorso poteva anche essere sufficiente, purché peròla notifica dello stesso fosse effettuata nel termine trimestrale.La riassunzione dunque sarebbe tardiva.4. Il secondo motivo è infondato.4.1. Deve muoversi dalla considerazione per cui la riassunzione,nella specie, deve avvenire con il deposito del ricorso e non con lacomparsa di riassunzione da notificare alla controparte (Cass., sez.6-1, 31/3/2021, n. 8980).Infatti, in linea generale, con riferimento al processo ordinario dicognizione, in assenza di specifiche disposizioni, la riassunzione deve10 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026effettuarsi ai sensi dell’art. 125 disposizione di attuazione c.p.c., amente del quale «salvo che dalla legge sia disposto altrimenti [303,392 c.2, 627], la riassunzione della causa è fatta con comparsa».Ai sensi del terzo comma dell’art. 125 citato, poi, «[l]a comparsaè notificata a norma dell’art. 170 del codice, ed alle parti noncostituite deve essere notificata personalmente».Nella specie, però, si è chiarito che il giudizio di reclamo ex art.18 l.f. deve essere riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso,non con la citazione, trattandosi di procedimento da svolgere con ritocamerale (Cass., sez. 6-1, n. 8980 del 2021).Ciò in quanto, questa Corte ha costantemente affermato che ilgiudizio di rinvio, conseguente alla cassazione di un decreto deltribunale fallimentare, deve svolgersi con il rito camerale e, quindi,deve essere instaurato con ricorso (Cass., n. 2973 del 1975; Cass.n. 1603 del 1982).La regola è stata enunciata con riferimento specifico al combinatodisposto degli articoli 394 c.p.c. e 26 l.f. (ossia con riferimento aspecifici giudizi di reclamo endofallimentare), ma ciò non impediscedi applicare lo stesso principio anche al giudizio di reclamo ex art. 18l.f., trattandosi di principio generale; ciò proprio in quanto anche intal caso la legge fallimentare identifica il procedimento comesoggetto a un rito speciale di tipo camerale da introdurreesplicitamente con ricorso (Cass. n. 8980 del 2021).Pertanto, correttamente la riassunzione del processo è stata fattadinanzi al tribunale con il ricorso depositato il 10/2/2022.4.2. Va rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizionon ha mai depositato la comunicazione di cancelleria della sentenzadella Corte di appello n. 1802/2021, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; è, quindi,inammissibile – per novità - tale produzione documentale in questasede.11 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Una volta esclusa l’applicabilità del termine trimestrale per lariassunzione della controversia a decorrere dalla comunicazione dicancelleria, deve valutarsi se è stato osservato il termine lungosemestrale ex art. 327 c.p.c.4.3. Ed infatti, in caso di rimessione della causa dal giudice diappello a quello di primo grado, per l'integrazione del contraddittorio,il termine per la riassunzione del processo decorre, ancorché siastato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione dellasentenza, come disposto dall'art. 353 c.p.c., richiamato dalsuccessivo art. 354, poiché la notificazione è un atto formale che nonammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa,né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, inviolazione dell'art 153 c.p.c. In ogni caso la parte onerata dellariassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generaledi cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione dellasentenza, a pena di estinzione del processo, non essendo ipotizzabileche la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali edovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termineper provvedervi non scada prima del termine per il ricorso percassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere(Cass., sez. 6-2, 6/4/2016, n. 6622; Cass., sez. L, 6/8/2019, n.20996).4.4. La disciplina generale di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c.,come detto, trova applicazione anche nello speciale regimefallimentare di cui all’art. 18 l.f., sicché anche con riferimento allarevoca della sentenza dichiarativa di fallimento, la rimessione deglisulla riassunzione; sicché, nel caso di mancata notifica dellasentenza che ha accolto il reclamo fallimentare (come accaduto nellaspecie), il termine per procedere alla riassunzione del giudizio non è12 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026più quello di tre mesi dalla notificazione della sentenza, ma quello«lungo» - semestrale ratione temporis - ex art. 327 c.p.c.,richiamato, del resto, espressamente nell’ambito dell’art. 18, 4ºcomma, l.f.5. Nella specie, risulta pacificamente dagli atti processuali che lacomparsa di riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienzacamerale per la dichiarazione di fallimento sono stati depositatipresso la cancelleria del tribunale di Palermo in data 10/2/2022,sicché la riassunzione risulta tempestiva, essendo stata pubblicata lasentenza della Corte d’appello di revoca del fallimento l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],a prescindere dalla notificazione di tale sentenza.È stato rispettato, allora, il termine semestrale sia conriferimento al deposito della riassunzione, avvenuta il 10/2/2022, siain relazione alle notifiche del 7/3/2022 (al [OSCURATO:PERSONA]) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA](alla moglie, quale tutrice legale).7. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 15, commi 3 e 4, della legge fallimentare; degliarticoli 353-354 c.p.c., dell’art. 111, comma 2, costituzione, inrelazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.».Per il ricorrente vi sarebbe stata omessa notifica nei suoiconfronti del decreto di fissazione dell’udienza per la sua audizione,in quanto la procura della Repubblica, nel procedimento di cui al R.G.n. 48/2022, avrebbe effettuato la notifica presso la residenza di via140 c.p.c., stante l’assenza dei destinatari.In realtà, alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente avrebbe giàtrasferito da oltre un anno la propria residenza nel diverso [OSCURATO:PERSONA], via Ponte alla Marina n. 147, come risulterebbe dalcertificato anagrafico prodotto.13 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Del resto, la circostanza che il ricorrente risiedesse in Calenzanoa decorrere dal 12/1/2021, sarebbe confermata dall’accordo diseparazione coniugale omologato dal tribunale di Firenze in data8/2/2021.Per il ricorrente, poi, a confutare le attestazioni dell’ufficialegiudiziario incaricato di provvedere alla notifica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonsarebbe necessario presentare querela di falso avverso la relata,trattandosi di circostanze non avvenute alla presenza del pubblicoufficiale.La relazione dell’ufficiale circa l’effettiva residenza (o dimora odomicilio) del destinatario dell’atto, presso l’indirizzo indicato dalnotificante, costituirebbe mera presunzione, superabile con qualsiasimezzo di prova, senza necessità di utilizzare la querela di falso.Il ricorrente non condivide, dunque, l’accertamento compiuto dalgiudice, il quale ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque ricevutoa mani proprie la comparsa di riassunzione contenente il decreto difissazione dell’udienza fallimentare.Si prospetta la tesi per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritiratopersonalmente (non il decreto di convocazione, bensì) il ricorso inriassunzione presso la residenza della moglie, in [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA].Si contesta anche la successiva affermazione per cui vi sarebbestata la costituzione in giudizio del debitore con comparsa depositatail 29/6/2022.Sarebbe invalida anche la successiva notifica effettuata dallaProcura della Repubblica presso lo stesso luogo.Sarebbe superabile anche quanto attestato dall’ufficialegiudiziario nella relata di notifica, a seguito di accertamenti compiuti,che avrebbero attestato l’irreperibilità relativa, senza peròl’indicazione di tali accertamenti.14 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Per il ricorrente sarebbe fatto acclarato quello per cui vi era statal’omologa della separazione coniugale in data 8/2/2021, quindi primadella notifica effettuata sia dai creditori, in data 7/3/2022, sia dallaprocura della Repubblica, in data 8/7/2022.Con la separazione personale il ricorrente non avrebbeabbandonato la moglie e i suoi due figli, ma aveva avuto modo «diritornare nella pregressa abitazione coniugale».Inoltre, il fatto di essersi trovato in casa, al momento dellanotifica, non poteva «essere considerato indice della di lui residenzanel luogo, specie considerando il certificato storico prodotto e lastessa separazione personale».Rileva ancora il ricorrente che non potrebbe sostenersi «che lanotifica del ricorso in riassunzione valga a sostituire o ad privare diutilità la notifica del decreto di convocazione, che deve esserecomunque notificato in via autonoma».L’ufficiale giudiziario, nei suoi accertamenti, avrebbe dimostratola propria negligenza, in quanto sarebbe stato sufficiente effettuareun accertamento meramente anagrafico in ordine alla realeresidenza del debitore.8. Il motivo è inammissibile.8.1. In realtà, a prescindere dalla validità o meno dellanotificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuatadalla Procura della Repubblica in data 8/7/2022 ex art. 140 c.p.c.,per irreperibilità relativa di [OSCURATO:PERSONA] e della di luitutrice, moglie, [OSCURATO:PERSONA], in precedenza vi era stata lanotifica effettuata dai creditori, in sede di riassunzione, in data7/3/2022, a mani proprie di [OSCURATO:PERSONA], e in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mani proprie della moglie, [OSCURATO:PERSONA], qualetutrice legale.15 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026Trattasi, dunque, di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 138c.p.c., a mani proprie, a mente del quale «[l]’ufficiale giudiziarioesegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nellemani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito dellacircoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto».8.2. I ricorsi sono stati notificati anche alla tutrice (nessunacontestazione v’è stata su tale autonoma ratio decidendi, che da solaregge il contraddittorio) e, cessata la incapacità ex 32 c.p., il fallitoha conferito valido mandato al legale, dunque la difesa c’è stata; c’èstato poi accertamento in fatto sulla residenza utile alla notifica(confermata da fallito e moglie tutrice quando si sono costituiti nelgiudizio; v. pag.7 del controricorso dei creditori); il che documentaanche il contraddittorio sul successivo ricorso riunito del PM.8.3. Va, poi, chiarito, esaminando direttamente gli atti di causa,trattandosi di questione squisitamente processuale, relativa alcontraddittorio con il debitore, che il ricorso per riassunzione ex art.354 c.p.c. predisposto dai creditori [OSCURATO:PERSONA] e StefanoGiammona è stato depositato presso la cancelleria del tribunale diPalermo il 10/2/2022, nel pieno rispetto - non solo del termine lungosemestrale – ma anche del termine trimestrale stabilito dallasentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1802/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (anche computando come dies a quo tale data).Il presidente del tribunale in data 11/2/2022 ha delegato ilgiudice per l’audizione delle parti e per la trattazione delprocedimento prefallimentare.Il giudice delegato ha convocato il debitore Giovan Battista6/4/2022, mandando ai creditori istanti di notificare copia dellariassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza al debitore, alla16 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026tutrice legale [OSCURATO:PERSONA] e all’ex curatore del fallimento n. 88del 2016, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La notifica dell’atto di riassunzione, dunque, conteneva al suointerno anche il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare(come risulta dagli atti processuali, direttamente compulsabili daquesta Corte, trattandosi di questione di rito).8.4. Pertanto, una volta che al debitore è stato notificato ildecreto di fissazione dell’udienza prefallimentare, a mani proprie, il7/3/2022, nonché a mani proprie della tutrice legale, in data10/3/2022, all’indirizzo di residenza della stessa, in [OSCURATO:PERSONA],via Formello, n. 97, nell’ambito del procedimento prefallimentare dicui al R.G. n. 22 del 2022, non era necessario procedere alla ulteriorenotifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento proposta dallaProcura della Repubblica di Palermo, all’interno del procedimentoprefallimentare n. 48 del 2022, poi riunito al primo, all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].8.5. Ed infatti, per giurisprudenza costante di legittimità, nelprocedimento per la dichiarazione di fallimento del debitore, cui siastato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle formepreviste dalla legge, non devono necessariamente essere notificati isuccessivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento,avendo egli l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo della procedura edi assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela deipropri diritti (Cass., sez. 1, 6/11/2017, n. 26276; Cass., sez. 1,10/2/2021, n. 3189; Cass., n. 24968 del 2013; Cass. n. 98 del2016).9. Va anche evidenziata la correttezza, comunque, della notificaeffettuata dalla Procura della Repubblica, sempre all’indirizzo diCampi Bisenzio, via Formello n. 97, ex art. 140 c.p.c., presso laresidenza della tutrice legale, nonché moglie, [OSCURATO:PERSONA],17 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse mutato la propriaresidenza in data 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano, viaPonte alla Marina, n. 47.Ed infatti, per questa Corte, la notificazione dell’atto di appelloex art. 140 c.p.c. in un luogo non coincidente con le risultanzeanagrafiche non determina la nullità del procedimento e dellasentenza, atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valoremeramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora,che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse,assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dellanotifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass., sez. 2, 24/3/2023, n.8463; Cass., sez. 3 14/5/2013, n. 11550).Nella specie, con pieno accertamento meritale, la Corte d’appelloha ritenuto, sulla base degli elementi istruttori esaminati, che,nonostante formalmente il debitore avesse spostato la propriaresidenza, a partire dal 12/1/2021, presso il Comune di Calenzano,via Ponte alla Marina n. 47, in realtà la sua dimora, di fatto, erarimasta nel comune di [OSCURATO:PERSONA], via Formello n. 97.Ciò in quanto: vi era stata «la regolare notifica, appena pochimesi prima, del ricorso per fallimento riproposto dei creditori;l’impossibilità di annoverare la separazione tra i coniugi, di certo nonpreclusiva alla ripresa della convivenza, tra gli eventi definitivi eirreversibili; in ultimo, gli accertamenti condotti dall’ufficialegiudiziario, il quale verificò unicamente una condizione ditemporanea assenza del destinatario, non alla sua irreperibilità».Tutti i dati convergenti «nel mostrare superato, in via di fatto, ildato riportato nella certificazione anagrafica».10. Peraltro, si è ritenuto che in tema di notifica ex art. 140 c.p.c.,la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postaledichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non18 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma merapresunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senzanecessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo sitrovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o ildomicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso dicontestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed allavalutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sullavalidità ed efficacia della notificazione (Cass., sez. 3, 2/9/2022, n.25885).11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dello Stato, ex art.133 d.P.R. n. 115 del 2002, quanto alla posizione del fallimentoliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dei creditori IgnazioGuglielmino e [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo19 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 25612/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 9544/2026Data pubblicazione 14/04/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026Il PresidenteMassimo Ferro20 RG n. 25612/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 09544/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris