CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 10362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16959/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA]. ricorrentenon costituito contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato. controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA]. intimata avverso l’ordinanza del Tribunale di Bolognan.r.g. 674/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, che tuttavia non ha depositato, restando “non costituito”. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio ed ha eccepito OGGETTO: ricorso per cassazione – mancato deposito – conseguenze l’improcedibilità del ricorso. Baldecchi è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile, in quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nonostante la mancata costituzione del ricorrente, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. sez. un. 17/07/2023 n. 20621). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co