CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25402/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
h seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27723 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 31; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 634/08/2020, depositata in data 26 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 43/03/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Pavia di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n. T9V01G400284 con il quale l'Ufficio aveva recuperato maggiore Irpef e Iva, per l'anno 2013, in relazione a redditi dichiarati dal contribuente come soggetti al regime agevolato dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27 del d.l. n. 98/2011 e qualificati invece dall'Amministrazione redditi di lavoro autonomo, soggetti a tassazione ordinaria; - la CTR per quanto di interesse, ha affermato che il giudice di primo grado - la cui decisione andava confermata senza che rilevasse ogni altra eccezione sollevata in appello - dopo avere evidenziato che il regime agevolato di cui al d.l. n. 98/2011 poteva trovare applicazione per le attività (di impresa, arti o professioni) avviate a partire dal 2012, a condizione che il contribuente non avesse esercitato nei tre anni precedenti altra attività e che quella da esercitare non costituisse mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, aveva concluso che, nel caso di specie, l'Ufficio aveva provato che quella del contribuente non risultava essere attività originaria ma semplice prosecuzione di un'attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro sia dipendente che autonomo; - l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per contrarietà con il giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR della Lombardia, n. 4176/18/2019, depositata in data 24.10.2019, passata in giudicato il 29.6.2020, che aveva accertato, tra le stesse parti, con riferimento all'annualità 2012, la sussistenza dei presupposti per l'accesso al regime fiscale agevolato di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011 , essendo le prestazioni di consulenza svolte dal contribuente nell'arco temporale 2001-2012 qualificabili come "occasionali" avuto riguardo alle qualità soggettive di quest'ultimo e, pertanto, l'attività avviata nel 2012 di carattere "originario" e non mera prosecuzione di altra attività a carattere continuativo svolta in precedenza. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e/o omissione totale della motivazione, avendo la CTR confermato la legittimità dell'accertamento senza indicare le ragioni per le quali aveva considerato come provato dall'Ufficio il fatto, rilevante ai fini della esclusione dell'agevolazione, che l'attività svolta dal contribuente costituisse una mera prosecuzione di altra precedente. 3. Premesso l'assolvimento da parte del contribuente, in punto di autosufficienza, dell'onere di allegazione al ricorso della sentenza passata in giudicato il 29.6.2020 con il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018) e che il giudicato esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però, esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito ( come nel caso di specie dopo il deposito il 26.2.2020 della sentenza di appello impugnata) o dopo il deposito del ricorso per cassazione (Cass. n. 2617 del 2015; Cass. n. 24531 del 2017), il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 3.1.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di ICI, la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente (come, ad esempio, la categoria e la rendita catastale o la spettanza di un'esenzione o agevolazione pluriennale) ma non con riferimento ad elementi variabili (come, ad esempio, la determinazione della base imponibile, sulla scorta del valore venale di un immobile ex art. 5, quinto comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, per sua natura, è destinata a modificarsi nel tempo) (Cass. n. 18923 del 2011; conf. Cass. n. 1300 del 2018). Analogamente, si è osservato che «Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (nella specie, la S.C. ha escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terreno oggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene)» (Cass. n. 25516 del 2019). 3.2.Più in generale, questa Corte ha affermato che «Nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (Cass. n. 37 del 2019). 3.3. Nella specie, con la sentenza della CTR della Lombardia n. 4176/2019, tra le stesse parti, passata in giudicato il 29.6.2020, era stata accertata, con riferimento all'annualità 2012, la sussistenza dei presupposti per l'accesso al regime fiscale agevolato di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011, essendo le prestazioni di consulenza svolte dal contribuente nell'arco temporale 2001-2012 qualificabili come "occasionali" avuto riguardo alle qualità soggettive di quest'ultimo e, pertanto, l'attività avviata nel 2012 di carattere "originario" e non mera prosecuzione di altra attività a carattere continuativo svolta in precedenza. Ciò in quanto- premesso che il contribuente aveva aperto la partita Iva nel 2012 e, anteriormente al pensionamento avvenuto nel settembre 2011, aveva svolto oltre al lavoro dipendente presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] CNR dell'Università di Pavia, l'incarico di consulente per il Ministero della giustizia in qualità di esperto di grafologia forense - "nel periodo alle dipendenze del CNR l'incarico di consulente poteva essere attribuito solo nell'ambito delle prestazioni occasionali, data l'incompatibilità dello status di pubblico dipendente con la svolgimento di attività professionali e autonome in favore di altri soggetti. La qualificazione delle prestazioni rese in qualità di esperto come occasionali trova[va] conferma nell'assenza di iscrizione all'Albo dei consulenti di Tribunale, condizione necessaria per l'assegnazione di consulenze entro regimi di rotazione e assegnazione degli incarichi; assenza che determina perciò l'affidamento dell'incarico solo sulla base dell'autonoma conoscenza del soggetto e della riconosciuta esperienza di esso nel settore di indagine.., tali consulenze esula[vano] per stretta attinenza dal campo di ricerca assegnato presso l'Università di Pavia". Da qui il rilievo della integrazione (per l'anno 2012) del requisito di carattere oggettivo di cui all'art. 27 del d.l. 98/2011 secondo cui l'accesso al regime agevolativo è subordinato alla circostanza che il contribuente nel triennio precedente non abbia esercitato attività professionale e che la nuova attività non costituisca mera prosecuzione di altra svolta in precedenza. 3.4.0rbene, la valutazione della CTR nella sentenza n. 4176/2019 del carattere "occasionale" delle prestazioni di consulenza svolte dal contribuente nell'arco temporale 2001-2012 e la conseguente configurabilità dell'attività avviata dal 2012 in poi di carattere "originario" e non mera prosecuzione di altra attività a carattere continuativo svolta in precedenza, implica una qualificazione giuridica preliminare all'applicazione del regime agevolativo di cui all'art. 27 del d.l. n. 98/2011 che integra un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, di modo che il giudicato formatosi sulla illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per il periodo 2012, spiega il proprio effetto vincolante anche in relazione all'avviso di accertamento per l'anno 2013, oggetto del presente giudizio. 4.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. 5.Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, euro 200,00 per esborsi, o