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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 33269/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.289/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].

Luciana, in proprio, res.in Frosinone ed ivi presso il proprio studio domiciliata in Via degli Equi 7; -parte ricorrente - contro Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], el.dom.to, come da procura in atti, presso il domicilio digitale del difensore; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5296/2022 del 21/11/2022, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott.

G.B.

Nardecchia che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Fatti rilevanti. §

1. L’avv.[OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tares 2013 notificatole dal Comune di Frosinone in relazione ad un immobile per abitazione-studio da lei detenuto.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la superficie tassabile doveva ritenersi variata, come esposto dal Comune, da 145 a 322 mq.; - la notifica dell’avviso di accertamento non richiedeva la previa comunicazione di avviso bonario.

Resiste con controricorso il Comune di Frosinone.

La ricorrente ha depositato varie memorie illustrative e conclusive.

Ragioni della decisione. §

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 446/97.

Per avere il Comune di Frosinone calcolato la tassa 2013 sulla base di una tariffa che, in quanto stabilita con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva valere che a decorrere dal 1^ gennaio 2014 (irretroattività della legge ex art. 11 prel.; art. 3 l. 212/00).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. , individuandosi il fatto decisivo oggetto di omesso esame nella corretta superficie dell’immobile; erroneamente accertata dal Comune per effetto di una superficiale lettura della piantina catastale e senza togliere la zona della soffitta non utilizzabile per altezza, la zona della cantina senza areazione e l’area di 85 mq utilizzati come studio e intestati al coniuge . § 3.1Il ricorso è inammissibile perché non rispondente al modello legale di cui all’art.366 cod.proc.civ., stante la mancata esposizione in esso, seppur sommaria, degli essenziali fatti di causa, secondo quanto prescritto dal n.3) della disposizione citata, nella formulazione vigente ratione temporis.

Si è in proposito affermato che: il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass.SSUU n. 11308/14; Cass.n. 6611/22 ed innumerevoli altre).

Si è anche affermato (Cass.n. 13312/18) che: Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente ; e, inoltre, che (Cass.n. 24432/20): Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa .

Cass.n. 8425/20 ha poi posto in luce come gli stessi criteri di chiarezza e sinteticità espositiva siano funzionali alla selettiva enunciazione, da parte del ricorrente, dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub judice,posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa ma esauriente rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di questo dovere, correlato ai caratteri di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU). § 3.2 Orbene, nel caso di specie il ricorso è sostanzialmente privo della esatta e completa individuazione dei fatti di causa risultando, in parte qua, così testualmente formulato: La vertenza ha avuto inizio con la notifica da parte del Comune di Frosinone alla appellante dell’avviso di accertamento n.7689 del 16/05/2018 relativo alla TARES -[OSCURATO:PERSONA] – per complessivi € 462,00 di cui 220,39 di sanzioni e di interessi.

La ricorrente si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, dopo aver espletato il tentativo di mediazione.

Il ricorso in appello presso la [OSCURATO:PERSONA] sede di Latina riproponeva solo la diatriba sulla TARES 2013.

La sentenza n.5296/2022 della Commissione di secondo grado dispone “Rigetta l’appello.

Spese compensate”.

La Ricorrente, con il presente ricorso, si oppone nettamente a questa rilettura della [OSCURATO:PERSONA] di Latina in quanto viola i principi di diritto dell’art.360 cod.proc.civ. .

In particolare, manca ogni riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: - l’individuazione e la tipologia dell’immobile oggetto di imposizione; - i motivi dell’opposizione all’avviso di accertamento, come proposti avanti alla [OSCURATO:PERSONA]; - le ragioni decisorie in base alle quali quest’ultimo giudice respinse tali motivi; -il tenore delle censure formulate dalla contribuente in appello; -la ricostruzione del decisum qui impugnato, anche in relazione alle difese ed eccezioni di controparte.

Va detto che queste evidenti lacune non potrebbero trovare rimedio nella disamina dei singoli motivi di ricorso, e nemmeno nelle memorie depositate dalla ricorrente.

Va d’altra parte considerato che dalla disamina dei motivi si evince comunque una volta di più la mancata correlazione degli stessi rispetto ad una precisa ed esauriente (anche se sintetica) ricostruzione degli elementi fondamentali di causa.

Infatti, la prima doglianza (violazione del principio di irretroattività della legge tributaria) introduce una questione (applicabilità alla fattispecie del regolamento comunale Tarsu del settembre 2013) di cui non si conoscono i termini ed i modi di introduzione in giudizio; specificazione, quest'ultima, tanto più necessaria in ragione del fatto che di essa la sentenza impugnata non fa menzione alcuna.

Analogamente, la seconda doglianza (erroneo calcolo della superficie per effetto di una travisata lettura della planimetria catastale) è priva di qualsivoglia collegamento con la ricostruzione dei fatti di causa e con il decisum qui impugnato, invece incentrato (a riprova, se non altro, della considerazione di questo fatto decisivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], non già della sua omessa disamina) sulla conferma della metratura imponibile così come dedotta dal Comune.

Né la doglianza, proprio perché non supportata da una completa rievocazione dei fatti di causa, si fa carico di escludere la sussistenza sul punto di una pronuncia c.d. ‘doppia conforme’ (esclusione che, sola, renderebbe ammissibile la censura ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.): vuoi indicando una diversa decisione in ipotesi adottata dai primi giudici, vuoi esponendo le diverse ragioni che, nelle due pronunce di merito, avrebbero sorretto una medesima conclusione di merito: nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360, co. 1^, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (da ultimo, Cass.n. 5947/23 ed altre).

Non è dunque un caso, in questo contesto, che le doglianze di legittimità finiscano con l’investire – nell’ambito di una generica contestazione della pretesa impositiva, del tutto avulsa dall’andamento del giudizio - direttamente il contegno del Comune, non già la sentenza di appello. § 4.In definitiva – comunque lo si riguardi – il ricorso è irrimediabilmente carente e, come tale, inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.289/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. Luciana, in proprio, res.in Frosinone ed ivi presso il proprio studio domiciliata in Via degli Equi 7; -parte ricorrente - contro Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], el.dom.to, come da procura in atti, presso il domicilio digitale del difensore; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5296/2022 del 21/11/2022, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. G.B. Nardecchia che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; Fatti rilevanti. § 1. L’avv.[OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento Tares 2013 notificatole dal Comune di Frosinone in relazione ad un immobile per abitazione-studio da lei detenuto. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - la superficie tassabile doveva ritenersi variata, come esposto dal Comune, da 145 a 322 mq.; - la notifica dell’avviso di accertamento non richiedeva la previa comunicazione di avviso bonario. Resiste con controricorso il Comune di Frosinone. La ricorrente ha depositato varie memorie illustrative e conclusive. Ragioni della decisione. § 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 446/97. Per avere il Comune di Frosinone calcolato la tassa 2013 sulla base di una tariffa che, in quanto stabilita con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], non poteva valere che a decorrere dal 1^ gennaio 2014 (irretroattività della legge ex art. 11 prel.; art. 3 l. 212/00). Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360 n.5 cod.proc.civ. , individuandosi il fatto decisivo oggetto di omesso esame nella corretta superficie dell’immobile; erroneamente accertata dal Comune per effetto di una superficiale lettura della piantina catastale e senza togliere la zona della soffitta non utilizzabile per altezza, la zona della cantina senza areazione e l’area di 85 mq utilizzati come studio e intestati al coniuge . § 3.1Il ricorso è inammissibile perché non rispondente al modello legale di cui all’art.366 cod.proc.civ., stante la mancata esposizione in esso, seppur sommaria, degli essenziali fatti di causa, secondo quanto prescritto dal n.3) della disposizione citata, nella formulazione vigente ratione temporis. Si è in proposito affermato che: il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass.SSUU n. 11308/14; Cass.n. 6611/22 ed innumerevoli altre). Si è anche affermato (Cass.n. 13312/18) che: Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente ; e, inoltre, che (Cass.n. 24432/20): Per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa . Cass.n. 8425/20 ha poi posto in luce come gli stessi criteri di chiarezza e sinteticità espositiva siano funzionali alla selettiva enunciazione, da parte del ricorrente, dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub judice,posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire alla Corte di legittimità una concisa ma esauriente rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di questo dovere, correlato ai caratteri di specificità ed autosufficienza del ricorso per cassazione, pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU). § 3.2 Orbene, nel caso di specie il ricorso è sostanzialmente privo della esatta e completa individuazione dei fatti di causa risultando, in parte qua, così testualmente formulato: La vertenza ha avuto inizio con la notifica da parte del Comune di Frosinone alla appellante dell’avviso di accertamento n.7689 del 16/05/2018 relativo alla TARES -[OSCURATO:PERSONA] – per complessivi € 462,00 di cui 220,39 di sanzioni e di interessi. La ricorrente si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone, dopo aver espletato il tentativo di mediazione. Il ricorso in appello presso la [OSCURATO:PERSONA] sede di Latina riproponeva solo la diatriba sulla TARES 2013. La sentenza n.5296/2022 della Commissione di secondo grado dispone “Rigetta l’appello. Spese compensate”. La Ricorrente, con il presente ricorso, si oppone nettamente a questa rilettura della [OSCURATO:PERSONA] di Latina in quanto viola i principi di diritto dell’art.360 cod.proc.civ. . In particolare, manca ogni riferimento ai seguenti fondamentali aspetti: - l’individuazione e la tipologia dell’immobile oggetto di imposizione; - i motivi dell’opposizione all’avviso di accertamento, come proposti avanti alla [OSCURATO:PERSONA]; - le ragioni decisorie in base alle quali quest’ultimo giudice respinse tali motivi; -il tenore delle censure formulate dalla contribuente in appello; -la ricostruzione del decisum qui impugnato, anche in relazione alle difese ed eccezioni di controparte. Va detto che queste evidenti lacune non potrebbero trovare rimedio nella disamina dei singoli motivi di ricorso, e nemmeno nelle memorie depositate dalla ricorrente. Va d’altra parte considerato che dalla disamina dei motivi si evince comunque una volta di più la mancata correlazione degli stessi rispetto ad una precisa ed esauriente (anche se sintetica) ricostruzione degli elementi fondamentali di causa. Infatti, la prima doglianza (violazione del principio di irretroattività della legge tributaria) introduce una questione (applicabilità alla fattispecie del regolamento comunale Tarsu del settembre 2013) di cui non si conoscono i termini ed i modi di introduzione in giudizio; specificazione, quest'ultima, tanto più necessaria in ragione del fatto che di essa la sentenza impugnata non fa menzione alcuna. Analogamente, la seconda doglianza (erroneo calcolo della superficie per effetto di una travisata lettura della planimetria catastale) è priva di qualsivoglia collegamento con la ricostruzione dei fatti di causa e con il decisum qui impugnato, invece incentrato (a riprova, se non altro, della considerazione di questo fatto decisivo da parte della [OSCURATO:PERSONA], non già della sua omessa disamina) sulla conferma della metratura imponibile così come dedotta dal Comune. Né la doglianza, proprio perché non supportata da una completa rievocazione dei fatti di causa, si fa carico di escludere la sussistenza sul punto di una pronuncia c.d. ‘doppia conforme’ (esclusione che, sola, renderebbe ammissibile la censura ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.): vuoi indicando una diversa decisione in ipotesi adottata dai primi giudici, vuoi esponendo le diverse ragioni che, nelle due pronunce di merito, avrebbero sorretto una medesima conclusione di merito: nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360, co. 1^, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (da ultimo, Cass.n. 5947/23 ed altre). Non è dunque un caso, in questo contesto, che le doglianze di legittimità finiscano con l’investire – nell’ambito di una generica contestazione della pretesa impositiva, del tutto avulsa dall’andamento del giudizio - direttamente il contegno del Comune, non già la sentenza di appello. § 4.In definitiva – comunque lo si riguardi – il ricorso è irrimediabilmente carente e, come tale, inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del
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