CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 24585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 356/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv ocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3154/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la restituzione della somma di Euro 23.900,00, indebitamente percepita dalla convenuta a fronte di prestazioni professionali che avrebbero dovuto essere fornite gratuitamente. Esposero gli attori che la convenuta aveva accettato nel 2002 di prestare loro assistenza legale gratuita, in forza di accordo con il Patronato SIAS cui i medesimi attori si erano rivolti su segnalazione del rappresentante sindacale [OSCURATO:PERSONA], per l’introduzione del giudizio al fine di ottenere il beneficio pensionistico previsto dalla l. n. 257 del 1992 per i lavoratori soggetti ad esposizione ultradecennale all’amianto, e che la Contini aveva comunque preteso ilpagamento di somme di denaro. La convenuta propose domanda riconvenzionale e chiamò in causa il Patronato SIAS e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 21.140,00 oltre interessi, e rigettò la domanda di manleva, con condanna della medesima convenuta alla rifusione delle spese sia in favore degli attori che dei terzi chiamati. Avverso detta sentenza propose appello la Contini. Con sentenza di data 20 dicembre 2018 la Corte d’appello di Bologna rigettò l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese. Osservò la corte territoriale che tardivamente l’appellante aveva contestato l’invalidità e inefficacia della convenzione del 1997 per mancato rispetto delle modalità procedurali, mancando specifiche contestazioni sia nella comparsa di costituzione di primo grado che nella memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ.. Aggiunse che non era stato contestato l’esito probatorio delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] («che dimostrano l’esistenza di un patto specifico intervenuto tra le parti, messe in contatto dal patronato, in forza del quale gli attori/appellati conferivano alla convenuta/appellante mandato professionale per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] accettava, con l’espressa condizione che, trattandosi di incarico reperito attraverso il Patronato SIAS, sarebbe stato prestato gratuitamente per i clienti»), essendo stata eccepita soltanto l’incapacità a testimoniare, ma tardivamente solo in appello. Osservò ancora che nessun pregio aveva il riferimento alla mancanza di certezza della data di concreta sottoscrizione del “mandato di assistenza” al legale, stante la incontestata circostanza che la Contini aveva rappresentato gli appellati nella causa dinanzi al Tribunale di Parma. Aggiunse che la domanda ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., formulata nella memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ., avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e che quanto osservato evidenziava l’assenza di titolo per l’invocata manleva. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte, il Patronato SIAS dall’altra e [OSCURATO:PERSONA] con un terzo controricorso. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: conformemente a quanto rilevato in vicenda analoga con ricorso proposto dalla medesima ricorrente (cfr. Cass. n. 30551 del 2021), va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dei controricorsi, proposti a mezzo del medesimo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma), per l’esistenza di conflitto di interessi fra le parti rappresentate. Va rammentato che il conflitto di interessi in questione può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino in astratto suscettibili di contrapposizione(ex multis Cass. n. 782 del 1993, n. 23056 del 2017, n. 835 del 2017; cfr. anche Cass. Sez. U. n. 11193 del 2023). Le parti rappresentate, secondo l’originaria fisionomia della causa, sono l’una la parte creditrice, nella proposta azione di ripetizione d’indebito, e le altre i terzi chiamati dalla debitrice a garanzia di quanto la convenuta potesse essere tenuta a corrispondere alla parte attrice. La domanda di manleva è stata disattesa dal Tribunale, con pronuncia confermata in sede di appello. Il conflitto di interessi, stante l’esito dei gradi di merito, non è attuale nella presente sede di legittimità, potendo sul piano processuale l’interesse delle parti essere convergente nel senso del mancato accoglimento del ricorso. Trattasi tuttavia di conflitto virtuale, e dunque rilevante, perché gli interessi delle parti, sul piano sostanziale, sono in astratto suscettibili di contrapposizione in quanto il debito dei terzi chiamati dipende non solo dall’esistenza del rapporto di garanzia, ma anche, come è evidente, dall’esistenza del credito azionato con la domanda di indebito nei confronti della parte che ha agito in via di manleva. La virtualità del conflitto sarebbe stata eliminata solo dal passaggio in giudicato della statuizione d’insussistenza del rapporto di manleva, ma tale giudicato, a fronte del terzo motivo dell’odierno ricorso, avente ad oggetto anche la statuizione relativa alla manleva, non è configurabile, per cui allo stato è ancora sub iudice l’esisten za del rapporto di garanzia. Con il primo motivo si denuncia motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la motivazione della sentenza costituisce l’acritica trasposizione di precedente sentenza della medesima Corte d’appello, di cui costituisce una copiatura, per cui la motivazione è apparente. Il motivo è inammissibile. Con la censura in esame viene denunciato il carattere apparente della motivazione non sulla base dell’intrinseca carenza del requisito motivazionale, ma mediante il raffronto ad un elemento esterno, che viene individuato nella motivazione di un precedente provvedimento del medesimo ufficio giudiziario e che l’odierno provvedimento riprodurrebbe. Formulata in tal modo la denuncia di motivazione apparente è irrituale. Va peraltro rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto, quale un provvedimento giudiziario, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (Cass. Sez. U. n. 642 del 2015). Non viene messo in discussione dal motivo in esame che la ratio decidendi della sentenza impugnata sia chiaramente percepibile. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stata ritenuta l’inammissibilità della domanda per ingiustificato arricchimento e che la domanda di pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta non è stata esaminata per come formulata in comparsa di risposta. Aggiunge che, alla luce di Cass. n. 22404 del 2018, è possibile la modifica della domanda originaria se connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Il motivo è inammissibile. Non è possibile scrutinare la denuncia di violazione di norma di diritto perché la ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non ha indicato in modo specifico il contenuto della domanda originaria che sarebbe stata modificata con l’introduzione della domanda per ingiustificato arricchimento. Nel motivo si parla unicamente di una domanda di pagamento dei compensi professionali per l’attività svolta, ma a pag. 4 del ricorso, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, si afferma che è stata richiesta «in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento dei residui compensi dovuti per l’attività professionale svolta». Alla luce di quest’ultima precisazione diventa incomprensibile quale sarebbe stato il contenuto dell’originaria domanda (il pagamento del compenso in quanto tale o solo quello residuo all’esito dei pagamenti effettuati) e non può pertanto ritenersi assolto l’onere processuale sopra indicato. Per la verità, sempre in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, si fa menzione di una richiesta in via subordinata delle spettanze per indebito arricchimento, ma il motivo di ricorso non verte sul fatto che la domanda ai sensi dell’art. 2041 non sarebbe nuova perché proposta fin dall’inizio, ma sulla diversa censura secondo cui la domanda sarebbe modificazione consentita di una diversa domanda originaria. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, essa è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ricorrendo l’ipotesi della c.d. doppia conforme e non avendo dimostrato la ricorrente che la decisione di appello è fondata su ragioni, inerenti alle questioni di fatto, diverse da quelle su cui è fondata la decisione di primo grado. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1381 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla rilevata assenza di titolo per la manleva, che il giudice di appello, nonostante quanto affermato nell’atto di appello, non ha valutato la fattispecie dal punto di vista della promessa del fatto del terzo (art. 1381) per cui, se la gratuità è stata promesso dal Patronato e dal sindacato, solo essi sono tenuti ad indennizzare i promissari per il mancato compimento del fatto del terzo, posto che non vi è alcun atto o documento che dimostri la volontà della Contini di assumere l’incarico a titolo gratuito, la quale, a tutto concedere, deve essere tenuta indenne e manlevata dai terzi chiamati in causa. Il motivo è inammissibile. Anche tale censura risulta formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. La promessa del fatto del terzo non è una mera qualificazione giuridica, ma corrisponde a determinate circostanze di fatto, cui l’art. 1381 collega gli effetti ivi previsti, circostanze che devono essere ritualmente introdotte nel processo di merito. La parte si è limitata a richiamare quanto affermato con l’atto di appello, ma si ignora se il fatto presupposto alla norma di cui all’art. 1381 abbia fatto il suo rituale ingresso nel giudizio di primo grado, senza dire poi che la censura difetta anche di specificità in quanto non è chiaro come la promessa del fatto del terzo possa costituire il titolo per il terzo (la Contini) per agire nei confronti del promittente in sede di manleva. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, va richiamato quanto osservato a proposito del precedente motivo. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 e 183 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, con riferimento ai presupposti di rinnovazione della convenzione del 1997, ed in particolare per ciò che concerne gli adempimenti prescritti per l’applicazione del regime convenzionale (il rilascio di specifico mandato dell’assistito e l’apposita dichiarazione del legale convenzionato), non era onere del convenuto dimostrare fatti impeditivi o estintivi ed incombeva piuttosto al giudice accertare la sopravvenuta inefficacia della convenzione, così come era onere degli attori – appellati provare di avere posto in essere tutti gli adempimenti. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazion e degli artt. 2697, 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1370, 1371 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la convenzione del 1997 è cessata, senza che sia intervenuta la tacita rinnovazione sulla base di comportamenti concludenti, e che era onere degli attori provare che la convenzione fosse valida ed efficace all’epoca dell’incarico in questione. Aggiunge che non risulta provato l’adempimento delle formalità prescritte dalla convenzione per il conferimento dell’incarico. I motivi quarto e quinto, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. La corte territoriale ha affermato che tardivamente l’appellante aveva contestato l’invalidità e inefficacia della convenzione del 1997 per mancato rispetto delle modalità procedurali, mancando specifiche contestazioni sia nella comparsa di costituzione di primo grado, che nella memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1 cod. proc. civ.. Tale ratio decidendi non risulta specificatamente impugnata, per cui le censure in termini di mancata vigenza della convenzione all’epoca del conferimento dell’incarico, o di mancato assolvimento degli adempimenti prescritti, sono prive di decisività. Peraltro il giudice del merito non ha onerato la convenuta della prova di fatti impeditivi o estintivi, o ha omesso di accertare d’ufficio la carenza di un fatto costitutivo, ha piuttosto rilevato che circa i presupposti di fatto della vigenza della convenzione non era insorta controversia fra le parti e che la contestazione è stata dalla Contini tardivamente sollevata, per cui la questione della vigenza della convenzione era fuori thema probandum. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, va richiamato quanto osservato a proposito del secondo motivo. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 cod. proc. civ., 11, 13, 15 prel., nonché della l. n. 152 del 2001, sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la convenzione stipulata nel 1997 è divenuta inefficace ex lege a seguito della legge n. 152 del 2001, avendo l’art. 21 di tale legge abrogato il decreto interministeriale n. 764 del 1994 sulla cui base era stata stipulata la detta convenzione e prevedendo l’art. 9 nuove convenzioni da stipulare. Aggiunge che l’unica convenzione fra il Patronato e la Contini era quella del 1997 e che non era stata stipulata alcuna nuova convenzione. Il motivo è inammissibile. La decisione della corte territoriale non si basa solo sulla tardiva contestazione dei presupposti di efficacia della convenzione, ma anche sulla seguente ratio decidendi: le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «dimostrano l’esistenza di un patto specifico intervenuto tra le parti, messe in contatto dal patronato, in forza del quale gli attori/appellati conferivano alla convenuta/appellante mandato professionale per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992 che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] accettava, con l’espressa condizione che, trattandosi di incarico reperito attraverso il Patronato SIAS, sarebbe stato prestato gratuitamente per i clienti». L’esistenza di tale «patto specifico» trascende la problematica posta dal motivo in esame e la rende priva di decisività, posto che in quel «patto specifico» trova fondamento, per il giudice del merito, l’incarico professionale conferito alla Contini. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1321 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il “mandato di assistenza” è privo di data certa e non è opponibile al legale perché proveniente dalle altre parti ed è inoltre mancante della sottoscrizione per accettazione da parte del legale medesimo. Aggiunge che la convenzione aveva comunque perso efficacia alla luce del mutato quadro normativo e che non vi è prova del suo tacito rinnovo. Il motivo è inammissibile. Anche tale censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi. Il “mandato di assistenza” al legale non è inteso dalla corte territoriale quale negozio fondante il vincolo contrattuale del legale, tant’è che la sentenza affronta la questione dell’opponibilità al terzo (il legale) della certezza della data della scrittura, questione che non sarebbe insorta se il legale fosse stato parte dell’atto (questione che il giudice del merito risolve sulla base del fatto, diverso da quelli tipizzati dall’art. 2704 cod. civ., secondo un apprezzamento a lui consentito – cfr. Cass. n. 4509 del 2018 - , della rappresentanza da parte della Contini degli appellati nella causa dinanzi al Tribunale di Parma). Il negozio fondante il vincolo contrattuale è invece il «patto specifico» accertato mediante le testimonianze. Sulla questione della convenzione, si rimanda a quanto osservato a proposito dei precedenti motivi. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, va richiamato quanto osservato a proposito del secondo motivo. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, costituendo il Patronato una persona giuridica di diritto privato svolgente un servizio di pubblica utilità (art. 1 l. n. 152 del 2001), l’incarico professionale doveva avere forma scritta, sicché non può darsi rilievo ad un rinnovo tacito della convenzione. Precisa che su tale rilievo dell’appellante la corte territoriale non ha speso una parola. Il motivo è inammissibile. La censura è formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. La ricorrente afferma che la corte territoriale ha omesso di considerare la questione, sottoposta con l’appello, della necessaria forma scritta dell’incarico professionale, ma, al di là della generica menzione dell’appello, non risulta specificatamente indicato il contenuto del motivo di appello che avrebbe avuto per oggetto la questione posta dall’odierno motivo di ricorso, né della questione della forma scritta vi è traccia nell’indicazione dei motivi di appello in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa (pag. 5 del ricorso). La censura non può essere quindi scrutinata e non solo sotto il profilo dell’omessa pronuncia su motivo di appello, ma anche nel merito della medesima, posto che in mancanza di impugnazione nel grado di appello ogni doglianza sul punto è da reputare coperta dal giudicato interno. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 sgg., 2223 cod. civ., 115, 132 n. 4 cod. proc. civ., 1, 2, 3, 4 d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stata illegittima interpretazione del contratto d’opera professionale perché quest’ultimo è assistito da una presunzione di onerosità, salvo l’ipotesi eccezionale dell’esplicito accordo nel senso della gratuità, che nel caso di specie manca, e che quanto meno spetta l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041. Il motivo è inammissibile. La censura costituisce una confutazione del giudizio di fatto del giudice di merito il quale, mediante le testimonianze, ha accertato l’esistenza di un «patto specifico» avente ad oggetto la prestazione professionale in forma gratuita. Il motivo interferisce pertanto con la sfera di giudizio riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. Con riferimento all’ingiustificato arricchimento permane la statuizione di novità della domanda, non idoneamente impugnata, come si è visto, con il secondo motivo. Quanto alla denuncia di vizio motivazionale, va richiamato quanto osservato a proposito sempre del secondo motivo.Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ., 115, 116 e 246 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, affermando che le testimonianze erano state contestate solo per il profilo dell’incapacità dei testi, non ha considerato le allegazioni svolte dall’appellante in relazione alle risultanze istruttorie e che comunque la corte territoriale, per un verso avrebbe dovuto valutare d’ufficio l’ammissibilità e rilevanza della prova, per l’altro ha pretermesso le evidenze di carattere presuntivo derivanti dalla convenzione e ha frainteso le prove testimoniali. Il motivo è inammissibile. In tema di ricorso percassazione, esula dal vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti diprova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte dellaCorte di legittimità (fra le tante da ultimo Cass.n. 15276 del 2021). Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese processuali e che essendovi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non era applicabile il contributo unificato a titolo sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tuttodiscrezionale la valutazione circa i presupposti della totale o parziale compensazione, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (fra le tante, da ultimo Cass. n. 26912 del 2020). Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. Sez. U. 4315 del 2020). La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. U. 4315 del 2020). Nulla per le spese del giudizio di cassazione alla luce dell’inammissibilità dei controricorsi. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 1