Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 09060/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3651/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].

A. Diaz, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1086/2022 depositata il09/08/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Il dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Salerno, chiedeva al Tribunale di Salerno la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del compenso aggiuntivo per lo svolgimento, sia in termini di funzioni giurisdizioni che di impegno organizzativo, delle funzioni di Presidente facente funzioni della Commissione tributaria provinciale di Salerno, dal 12.11.2012 al 21.09.2014, giusta delibera di attribuzione delle suddette funzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2130/2012.

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.05.2020 il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronunzia anzidetta innanzi alla Corte di appello di Salerno che, con sentenza n. 1086 del 09.08.2022, in riforma della ordinanza impugnata, condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di euro 62.845,50, oltre accessori, a titolo di compensi (parte variabile) dovuti in relazione all’attività giurisdizionale da quest’ultimo svolta negli anni in cui aveva rivestito il ruolo di vicario del Presidente della Commissione provinciale tributaria di Salerno.

Secondo la Corte di appello il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 contemplava anche l’ipotesi della vacanza dalla carica e non la sola ipotesi dell’impedimento temporaneo o assenza del Presidente di commissione.

Infatti, nel termine ampio e onnicomprensivo di assenza ben poteva ricomprendersi il caso della vacanza dalla carica di Presidente, a nulla rilevando la diversa opinione espressa dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Tuttavia, secondo la Corte di appello, il Tribunale aveva omesso di considerare che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 faceva riferimento in via esclusiva alle funzioni non giurisdizionali e non invece a quelle giurisdizionali quali, a mero titolo esemplificativo, le determinazioni in ordine alle richieste di misure cautelari o la valutazione a seguito della istanza di astensione da parte di uno dei presidenti di sezione.

Ragion per cui, tenuto conto della maggiore gravosità dei compiti del Presidente di Commissione rispetto a quello di Presidente di Sezione, in termini di responsabilità e di organizzazione, “per la corresponsione del compenso variabile doveva tenersi conto delle funzioni giurisdizionali, ma solo di quelle che attengono ai ricorsi definiti dalla Commissione durante l’espletamento dell’incarico di Presidente”.

Il parere del Consiglio di Stato n.2524 del 10 giugno 2010 aveva, del resto, riguardato unicamente il compenso fisso e non quello c.d. variabile, che andava quindi liquidato necessariamente in favore di chi aveva svolto le funzioni di Presidente di Commissione tributario, sulla base del prospetto di calcolo prodotto dal [OSCURATO:PERSONA].

Né, proseguiva la Corte di appello, poteva dirsi che tale soluzione determinava un esborso aggiuntivo per attività già remunerate, risultando la voce di compenso variabile correlata alla definizione di ricorsi inevitabilmente diversa a seconda della carica rivestita.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con l’unico motivo proposto il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del D.lgs. n. 545 del 1992, nonché dell’art. 39 DL 98/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere i compensi per la parte variabile al ricorrente per l’attività di presidente f.f. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, a ciò ostando il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, del D.lgs. n. 545 del 1992 e 39, del D.L. 98 del 2010.

La Corte di appello non avrebbe rispettato la ratiodelle disposizioni anzidette, volta ad impedire il doppio compenso per l’esercizio di funzioni già connaturate alla carica di Presidente di Sezione.

D’altra parte, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al Presidente di sezione supplente, pari a quello stabilito per il Presidente di Commissione,non troverebbe alcun fondamento normativo.

Il ricorso è ammissibile, se si considera che le censure esposte nell’unico motivo di ricorso riguardano l’interpretazione offerta dalla Corte di appello del quadro normativo di riferimento sul quale si era basata la originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA], senza per nulla ampliare il tema del contendere o modificarlo rispetto a quello esaminato dal giudice di appello, ma appunto contestandone la correttezza in diritto e, in particolare, l’erronea lettura del quadro normativo di riferimento.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, c.1 e 2, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “ A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa poi che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L’art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che

1. [OSCURATO:PERSONA] delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia.

Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”.

Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992." Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione.

Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2 d.lgs. n.545/1992, cit.-.

Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria del l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione tributaria- ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione.

In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria nella versione emendata con delibera n.269 del 22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità.

Ciò posto, il Ministero dell’economia e finanze, nel prospettare l’erroneità della decisione impugnata, assume una duplice prospettiva.

Ed invero, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che la previsione contemplata nel comma 2, dell’art.2 d.lgs. n.545/1992 cit. riguarda anche le ipotesi di assenza prolungata del Presidente di Commissione e non le sole ipotesi di assenza o impedimento, la lettura in combinato disposto del quadro normativo di riferimento, rappresentato dagli artt.2, c.2 d.lgs. n.545/1992 e 39, c.6 d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni nella l.n.111/2011, impedirebbe qualunque diversificazione fra compensi fissi e compensi variabili sulla quale si è invece mossa la Corte di appello, impedendo al profilo del Presidente di sezione reggente di ottenere il riconoscimento anche solo dei compensi variabili.

Il controricorrente reputa invece la piena correttezza della sentenza impugnata che nel riconoscere i soli compensi variabili per le funzioni di reggenza della carica di Presidente di Commissione sarebbe coerente con l’art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 riferibile solo ai casi di sostituzione per funzioni non giurisdizionali e non per le attività giurisdizionali svolte in aggiunte per effetto della reggenza, a nulla rilevando il parere del Consiglio di Stato che, appunto si era riferito solo ai compensi fissi e non a quelli variabili.

Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nell’accogliere parzialmente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], non abbia operato una corretta interpretazione dell’art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e dell’art.39, c.6 d.l.n.98/2011.

Ed infatti, acclarato, come ha fatto la Corte di appello, che l’art.2, c.2 del d.lgs.n.545/1992 di applica anche all’ipotesi del Presidente di sezione supplente del Presidente di Commissione, in relazione alla portata ampia ed omnicomprensiva delle nozioni di vacanza o impedimento non può dirsi tuttavia corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha attributi i compensi variabili riservati al Presidente di Commissione al presidente di sezione reggente ai sensi dell’art.2, c.2 d.lgs.n.545/1992, non apparendo la motivazione espressa sul punto dal giudice di appello conforme alla complessiva lettura del quadro normativo di riferimento.

Ed invero, il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno dell’art.2, d.lgs.n.545/1992, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione vicario non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione, e per tale ragione non richiedendo nemmeno che le stesse fossero prese in considerazione della cennata disposizione.

Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”.

E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta.

Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”.

Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate.

Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi.

Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione.

A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell’art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei.

Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi.

Rilievi che confermano la correttezza delle conclusioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, pur se riferite espressamente ai soli compensi fissi riservati al Presidente di Commissione reggente In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistente, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto.

In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell’art.2 d.lgs. n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente.

Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile, per una funzione diversa da quella svolta, unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente.

Ne consegue che tale ultima disposizione non può fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dal [OSCURATO:PERSONA] per la reggenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno della sezione di appartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi e variabili - in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992.

Pertanto, il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dal [OSCURATO:PERSONA] consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili.

La diversificazione fra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali operata dalla Corte di appello si scontra in maniera evidente con il dato normativo da ultimo ricordato che non distingue in alcun modo, all’interno dell’art.39 c.6 d.l.n.98/2011, a seconda delle funzioni svolte dal giudice che subentra nello svolgimento di funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente.

Da qui l’erroneità della decisione impugnata che ha finito col giustificare il riconoscimento del compenso variabile al Presidente vicario non solo con un’interpretazione dell’art.39 c.6 non corretta, ma altresì valorizzando l’esercizio di funzioni giurisdizionali aggiuntive da parte del presidente di commissione vicario – provvedimenti su richieste di misure cautelari e di astensione dei presidenti-che non potrebbero in alcun modo giustificare il riconoscimento del compenso variabile, non trattandosi, come opportunamente ricordato dal Procuratore generale, di provvedimenti definitivi-cfr.Cass.n.21156/2010 e Cons.

Stato n.6086/2014-.

Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che “ La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121).

Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione tributaria -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigente- e l’attività del pubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa [OSCURATO:PERSONA].S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua, di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione.

Precisazione che esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.39., c.6 d.l.n.98/2011 che pure prospetta il controricorrente.

Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 – che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.2. d.lgs. ult. cit. ‒ non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamentecome componenti della Commissione.

Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente - arg.Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti.

Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione.

Posizione, quest’ultima, ben diversa ‒ e precaria ‒ dal Presidente di commissione designato a svolgere tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992.

Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario.

Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011,non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, anconché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, la sentenza impugnata non risulta conforma ai principi appena esposti, ed in accoglimento del ricorso deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che in diversa composizione farà applicaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3651/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]. A. Diaz, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1086/2022 depositata il09/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Il dott. [OSCURATO:PERSONA], Presidente di sezione presso la Commissione tributaria provinciale di Salerno, chiedeva al Tribunale di Salerno la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del compenso aggiuntivo per lo svolgimento, sia in termini di funzioni giurisdizioni che di impegno organizzativo, delle funzioni di Presidente facente funzioni della Commissione tributaria provinciale di Salerno, dal 12.11.2012 al 21.09.2014, giusta delibera di attribuzione delle suddette funzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2130/2012. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 25.05.2020 il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la pronunzia anzidetta innanzi alla Corte di appello di Salerno che, con sentenza n. 1086 del 09.08.2022, in riforma della ordinanza impugnata, condannava il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento della somma di euro 62.845,50, oltre accessori, a titolo di compensi (parte variabile) dovuti in relazione all’attività giurisdizionale da quest’ultimo svolta negli anni in cui aveva rivestito il ruolo di vicario del Presidente della Commissione provinciale tributaria di Salerno. Secondo la Corte di appello il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 contemplava anche l’ipotesi della vacanza dalla carica e non la sola ipotesi dell’impedimento temporaneo o assenza del Presidente di commissione. Infatti, nel termine ampio e onnicomprensivo di assenza ben poteva ricomprendersi il caso della vacanza dalla carica di Presidente, a nulla rilevando la diversa opinione espressa dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Tuttavia, secondo la Corte di appello, il Tribunale aveva omesso di considerare che l’art.39, c.6, d.l.n.98/2011 faceva riferimento in via esclusiva alle funzioni non giurisdizionali e non invece a quelle giurisdizionali quali, a mero titolo esemplificativo, le determinazioni in ordine alle richieste di misure cautelari o la valutazione a seguito della istanza di astensione da parte di uno dei presidenti di sezione. Ragion per cui, tenuto conto della maggiore gravosità dei compiti del Presidente di Commissione rispetto a quello di Presidente di Sezione, in termini di responsabilità e di organizzazione, “per la corresponsione del compenso variabile doveva tenersi conto delle funzioni giurisdizionali, ma solo di quelle che attengono ai ricorsi definiti dalla Commissione durante l’espletamento dell’incarico di Presidente”. Il parere del Consiglio di Stato n.2524 del 10 giugno 2010 aveva, del resto, riguardato unicamente il compenso fisso e non quello c.d. variabile, che andava quindi liquidato necessariamente in favore di chi aveva svolto le funzioni di Presidente di Commissione tributario, sulla base del prospetto di calcolo prodotto dal [OSCURATO:PERSONA]. Né, proseguiva la Corte di appello, poteva dirsi che tale soluzione determinava un esborso aggiuntivo per attività già remunerate, risultando la voce di compenso variabile correlata alla definizione di ricorsi inevitabilmente diversa a seconda della carica rivestita. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il controricorrente ha depositato memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con l’unico motivo proposto il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del D.lgs. n. 545 del 1992, nonché dell’art. 39 DL 98/2011, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere i compensi per la parte variabile al ricorrente per l’attività di presidente f.f. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, a ciò ostando il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 2, del D.lgs. n. 545 del 1992 e 39, del D.L. 98 del 2010. La Corte di appello non avrebbe rispettato la ratiodelle disposizioni anzidette, volta ad impedire il doppio compenso per l’esercizio di funzioni già connaturate alla carica di Presidente di Sezione. D’altra parte, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo al Presidente di sezione supplente, pari a quello stabilito per il Presidente di Commissione,non troverebbe alcun fondamento normativo. Il ricorso è ammissibile, se si considera che le censure esposte nell’unico motivo di ricorso riguardano l’interpretazione offerta dalla Corte di appello del quadro normativo di riferimento sul quale si era basata la originaria domanda del [OSCURATO:PERSONA], senza per nulla ampliare il tema del contendere o modificarlo rispetto a quello esaminato dal giudice di appello, ma appunto contestandone la correttezza in diritto e, in particolare, l’erronea lettura del quadro normativo di riferimento. Nel merito, il ricorso è fondato. Va premesso che l’art.2 d.lgs. n.545/1992, c.1 e 2, nel testo ratione temporis vigente, dispone al primo comma che “ A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. Aggiunge poi al comma 2 che “Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età.” Il comma 3 dello stesso articolo precisa poi che “Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni può delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o più presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.” L’art.13 dello stesso d.lgs. n.545, cit. dispone, sotto la rubrica “Trattamento economico dei giudici tributari” per quel che qui interessa, che 1. [OSCURATO:PERSONA] delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte di giustizia. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso”. Quanto all’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, esso prevede poi che “I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992." Giova rammentare che il compenso fisso mensile previsto per i giudici tributari – determinato ratione temporis nelle misure indicate nel d.m. 28.6.2002 - è collegato alla mera titolarità della funzione giurisdizionale, variando solo in ragione della funzione svolta dal giudice, se sia componente, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione o Presidente di Commissione. Il compenso variabile – fissato per quel che riguarda il presente ricorso dal d.m.24.3.2006- spetta invece per ogni ricorso definito, anche al Presidente della Commissione, al Presidente di sezione e al Vicepresidente ed è determinato secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza-art.13, c.2 d.lgs. n.545/1992, cit.-. Emerge dal presente ricorso e da altri all’esame di questo stesso Collegio che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in diversi provvedimenti- risoluzioni CPGT nn.1 e 5/2007, 7/2008, n.3/2018, nonché delibere di affidamento in via provvisoria del l’incarico di Presidente facente funzioni di Commissione tributaria- ha ritenuto che il quadro normativo di riferimento giustifichi il riconoscimento al reggente dei compensi spettanti al Presidente di Commissione. In questa stessa direzione si pone, del resto, il regolamento per la procedura di conferma quadriennale dei presidenti di commissione tributaria nella versione emendata con delibera n.269 del 22.2.2022 dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove è stato previsto che “Al Presidente di sezione incaricato di svolgere le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1-ter, spetta il compenso variabile del Presidente di Commissione e il compenso fisso della carica di titolarità. Ciò posto, il Ministero dell’economia e finanze, nel prospettare l’erroneità della decisione impugnata, assume una duplice prospettiva. Ed invero, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che la previsione contemplata nel comma 2, dell’art.2 d.lgs. n.545/1992 cit. riguarda anche le ipotesi di assenza prolungata del Presidente di Commissione e non le sole ipotesi di assenza o impedimento, la lettura in combinato disposto del quadro normativo di riferimento, rappresentato dagli artt.2, c.2 d.lgs. n.545/1992 e 39, c.6 d.l.n.98/2011, convertito con modificazioni nella l.n.111/2011, impedirebbe qualunque diversificazione fra compensi fissi e compensi variabili sulla quale si è invece mossa la Corte di appello, impedendo al profilo del Presidente di sezione reggente di ottenere il riconoscimento anche solo dei compensi variabili. Il controricorrente reputa invece la piena correttezza della sentenza impugnata che nel riconoscere i soli compensi variabili per le funzioni di reggenza della carica di Presidente di Commissione sarebbe coerente con l’art.2, c.2, d.lgs.n.545/1992 riferibile solo ai casi di sostituzione per funzioni non giurisdizionali e non per le attività giurisdizionali svolte in aggiunte per effetto della reggenza, a nulla rilevando il parere del Consiglio di Stato che, appunto si era riferito solo ai compensi fissi e non a quelli variabili. Reputa il Collegio che la decisione impugnata, nell’accogliere parzialmente l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA], non abbia operato una corretta interpretazione dell’art.2, c.2, d.lgs. n.545/1992 e dell’art.39, c.6 d.l.n.98/2011. Ed infatti, acclarato, come ha fatto la Corte di appello, che l’art.2, c.2 del d.lgs.n.545/1992 di applica anche all’ipotesi del Presidente di sezione supplente del Presidente di Commissione, in relazione alla portata ampia ed omnicomprensiva delle nozioni di vacanza o impedimento non può dirsi tuttavia corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha attributi i compensi variabili riservati al Presidente di Commissione al presidente di sezione reggente ai sensi dell’art.2, c.2 d.lgs.n.545/1992, non apparendo la motivazione espressa sul punto dal giudice di appello conforme alla complessiva lettura del quadro normativo di riferimento. Ed invero, il riferimento alle sole funzioni non giurisdizionali all’interno dell’art.2, d.lgs.n.545/1992, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, non può che essere interpretato nel senso che il Presidente di sezione vicario non abbisogni di alcuna attribuzione specifica delle funzioni giurisdizionali svolte dal Presidente di Commissione, le stesse risultando omogenee alle prerogative già attribuite al Presidente di sezione, e per tale ragione non richiedendo nemmeno che le stesse fossero prese in considerazione della cennata disposizione. Appare convincente, dunque, l’affermazione espressa dal Consiglio di Stato nel ricordato parere 27 aprile 2010 per cui il Presidente di sezione investito della sostituzione del Presidente “non fa altro che esercitare funzioni proprie, già implicite nella attribuzione della qualifica, in ordine al quale è già previsto un particolare compenso sia della parte fissa che in quella variabile”. E proprio in base a tale rilievo il reggente non ha diritto a pretendere alcun compenso aggiuntivo per l’attività di supplenza svolta. Basti sul punto ricordare l’art.30, c.1, lett. m) della legge n.413/1991, che nel disciplinare alcuni dei principi e criteri per la riforma del contenzioso tributario, ebbe a disporre “l’attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo”. Disposizione quest’ultima dalla quale non può che derivare il convincimento che per il legislatore dell’epoca le funzioni espletate dal Presidente di Commissione e dal Presidente di sezione fossero pienamente omogenee, al punto da considerare la possibilità che a ciascuno dei due profili potesse riconoscersi, in sede di decreto legislativo attuativo, la competenza sulle attività giurisdizionali ivi indicate. Circostanza che, d’altra parte, lo stesso CPGT riconosce quando, nella risoluzione n.3/2018, successiva al ricordato parere del Consiglio di Stato dell’aprile 2010, sottolinea la rilevanza che a suo dire va riconosciuta, ai fini del riconoscimento del compenso variabile, alle attività riservate al presidente sull’ammissibilità dei ricorsi o sull’esistenza dei presupposti per la riunione di procedimenti connessi. Così a ben vedere confermando che le attività giurisdizionali esercitate dal Presidente di sezione nella veste di sostituto del Presidente di Commissione sono nella più parte coincidenti con le attribuzioni già riconosciute alla funzione di Presidente di sezione, da questi differenziandosene per il raggio di operatività delle stesse, ovviamente parametrato all’intera Commissione e non alla singola sezione. A conferma della ricostruzione testé offerta è sufficiente richiamare le disposizioni adottate dal legislatore delegato in attuazione dell’art., 30, c.1 l.n.413/1991, cit., negli artt.26, 27 e 29 del d.lgs. n.546/1992, relativi all’assegnazione dei ricorsi, all’esame ed alla declaratoria di inammissibilità degli stessi, alla riunione dei procedimenti omogenei. Attività per l’appunto attribuite alla figura del Presidente di Commissione o di sezione, prevedendo in ogni caso la reclamabilità dei provvedimenti resi. Rilievi che confermano la correttezza delle conclusioni espresse nel parere del Consiglio di Stato, pur se riferite espressamente ai soli compensi fissi riservati al Presidente di Commissione reggente In conclusione, l’art.2, c.2, del d.lgs. n.545/1992 non può che interpretarsi nel senso di ritenere già esistente, nel profilo professionale del Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, la competenza relativa alle funzioni giurisdizionali del predetto. In questo contesto va allora interpretata la portata ed il significato dell’art.39, c.6, d.l.n.98/2011, a cui tenore i giudici tributari, ad eccezione di quelli indicati nel comma 2 dell’art.2 d.lgs. n.545, hanno diritto al compenso fisso e variabile secondo quanto previsto dall’art.13 d.lgs. ult. cit., quando svolgono le funzioni di Presidente di sezione o di Vicepresidente. Ed invero, tale previsione normativa ha inteso limitare la possibilità di godere del compenso fisso e variabile, per una funzione diversa da quella svolta, unicamente per i giudici tributari che non godono già -né per la componente fissa, né per quella variabile- di un trattamento economico parametrato alle funzioni di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione che sostituisce quest’ultimo nella carica di Presidente. Ne consegue che tale ultima disposizione non può fornire la base normativa per il riconoscimento dei compensi di natura fissa e variabile azionati dal [OSCURATO:PERSONA] per la reggenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, essendo già titolare (nella sua qualità di Presidente di sezione) dei compensi – fisso e variabile in relazione ai provvedimenti redatti all’interno della sezione di appartenenza – che impediscono il riconoscimento di compensi ulteriori - fissi e variabili - in qualità di Presidente di sezione che sostituisce il Presidente di Commissione, non risultando tale possibilità nemmeno dall’art.13 d.lgs.n.545/1992. Pertanto, il pregresso profilo di Presidente di sezione ricoperto stabilmente dal [OSCURATO:PERSONA] consente il riconoscimento in suo favore, per il periodo nel quale ebbe a sostituire il Presidente di commissione, di ulteriori compensi fissi e variabili. La diversificazione fra funzioni giurisdizionali e non giurisdizionali operata dalla Corte di appello si scontra in maniera evidente con il dato normativo da ultimo ricordato che non distingue in alcun modo, all’interno dell’art.39 c.6 d.l.n.98/2011, a seconda delle funzioni svolte dal giudice che subentra nello svolgimento di funzioni di Presidente di sezione e di Vicepresidente. Da qui l’erroneità della decisione impugnata che ha finito col giustificare il riconoscimento del compenso variabile al Presidente vicario non solo con un’interpretazione dell’art.39 c.6 non corretta, ma altresì valorizzando l’esercizio di funzioni giurisdizionali aggiuntive da parte del presidente di commissione vicario – provvedimenti su richieste di misure cautelari e di astensione dei presidenti-che non potrebbero in alcun modo giustificare il riconoscimento del compenso variabile, non trattandosi, come opportunamente ricordato dal Procuratore generale, di provvedimenti definitivi-cfr.Cass.n.21156/2010 e Cons. Stato n.6086/2014-. Peraltro, non è inutile rammentare che l’art.11 del d.lgs. n.545/1992 prevede espressamente che “ La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.” Ed in linea con tale previsione normativa, la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che «Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario» (art. 3, comma 121). Orbene, tale quadro normativo chiarisce espressamente la netta divaricazione fra la giurisdizione tributaria -almeno secondo la disciplina ratione temporis vigente- e l’attività del pubblico impiego, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa [OSCURATO:PERSONA].S.U. n.13722/2017 e, in precedenza, da Cass.S.U. n.21592/2013- ciò recidendo in radice qualunque questione in ordine alla applicabilità, in parte qua, di istituti (art.52 d.lgs.n.165/2001) propri di quel rapporto rispetto alle funzioni svolte dal Presidente di sezione in sostituzione del Presidente di commissione. Precisazione che esclude di poter ritenere manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.39., c.6 d.l.n.98/2011 che pure prospetta il controricorrente. Sul punto, è sufficiente ricordare la natura onoraria del rapporto che lega il giudice tributario all’amministrazione pubblica e l’esistenza di una specifica disposizione normativa-art.39, c.6 d.l.n.98/2011 – che abbia modulato il riconoscimento di compensi fissi e variabili ulteriori a quelli attribuiti dall’art.13 d. lgs. n.545/1992 con l’esplicito divieto per le figure indicate nell’art.2, c.2. d.lgs. ult. cit. ‒ non ponga alcun vulnus al canone di cui all’art.3 Cost., visto che la posizione dei giudici tributari ai quali viene riconosciuto il compenso fisso e variabile per le funzioni superiori si giustifica in relazione all’assenza di analoghi compensi nelle funzioni ricoperte ordinariamentecome componenti della Commissione. Per altro verso, la scelta contenuta nell’art.39, c.6, ult. cit. tenuto conto della natura dell’attività svolta dal Presidente supplente - arg.Cass.n.21592/2013- rientra pienamente nel perimento delle prerogative discrezionali che il legislatore dell’epoca – ben anteriore alle radicali modifiche introdotte dalla l.n.132/2022- ha utilizzato nel disciplinare il trattamento economico riservato ai Presidenti di Commissione e per quelli di sezione supplenti. Il legislatore, infatti, ha riconosciuto per le peculiari attività svolte dal Presidente di Commissione un incremento dei compensi rispetto a quelli previsti per i Presidenti di Sezione, escludendo, tuttavia, il diritto a compensi aggiuntivi per il Presidente di sezione chiamato a svolgere temporaneamente funzioni di supplenza del Presidente di Commissione. Posizione, quest’ultima, ben diversa ‒ e precaria ‒ dal Presidente di commissione designato a svolgere tali funzioni sulla base della procedura concorsuale per titoli disciplinata dagli artt.9 e 11, c.4, lett.b) del d.lgs. n.545/1992. Scelta che, del resto, risulta plausibile e coerente con l’idea che le funzioni giurisdizionali vicarie rispetto ad una carica apicale non giustifichino alcun riconoscimento economico ulteriore rispetto a quello percepito dal vicario. Va dunque fissato il seguente principio di diritto: Al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt.2, 13 d.lgs.n.545/1992 e 39 d.l.n.98/2011, convertito nella legge n.111 del 15.7.2011,non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, anconché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, la sentenza impugnata non risulta conforma ai principi appena esposti, ed in accoglimento del ricorso deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che in diversa composizione farà applicaz
Sentenza Cassazione n. 09060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris