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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2018

Cassazione n. 16937/2024

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27619/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, ex art. 86 cod.proc.civ. rappresentato e difeso dasé medesimo. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

EMILIA - ROMAGNA n. 954/2018 , depositata il 05/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza n . 954/2018, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso presentato dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] relativamente all'avviso di liquidazione dell'Ufficio per la registrazione dell'ordinanza giudiziale di liquidazione degli onorarinell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolto, come imputato,un minorenne, difeso d’ufficio dal professionista. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e ritenuto dalla CTP di Bologna , il giudizio proposto dall'avv .

Monducci avverso il decreto di pagamento dei compensi è un giudizio di volontaria giurisdizione e non un giudizio contenzioso , sicché non trova applicazione l'art. 59 del d.

P .

R . n. 131 del 1986 e , conseguentemente , che l’ordinanzadel Tribunale per i minorennidi Roma, in data 21-22/5/2012, la quale aveva riformato il decreto di liquidazione impugnato e condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese per la fase di opposizione, doveva essere sottoposta a registrazione, in applicazione dell’art. 10del d.P.R. n. 131 del 198 6 .Avverso tale decisioneil contribuente propone ricorso p e r cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, 15 del d.lgs.n.150 del 2011 e 702 bis cod.proc.civ. nonché degli artt.158, comma 1, lett c) del d.P.R. n. 115 del 2002 e 59 lett . b ) del d.

P .

R . n. 131 del 1986 , e deduceche la decisione della CTR erroneamente ha ritenuto inapplicabile l'art . 59 del T.U. del 26 aprile 1986 n. 131, considerand o non sussistente il presupposto fattuale che consente l'applicazione della normasulla “registrazione a debito”.Deduce, in particolare, ch e la decisione del giudice tributario di appello èdovuta ad una non corretta interpretazione de lle disposizioni richiamat e , non essendo dubitabile che l'imposta di registro sia da porre a carico dell'Amministrazione e che ciò comporti la prenotazione a debito dell'imposta stessa.

Rileva infatti che nei casi in cui l'Amministrazione è condannata alle spese di lite l'imposta di registro dovrebbe in linea di principio essere rimborsata alla parte vittoriosa dalla soccombente.

Conclude, pertanto, che nel caso di specie poiché la parte soccombente era l'Amministrazione per evitare unamera “partita di giro”allora tanto vale prenotarla a debito e non farla versare nemmeno alla parte vittoriosa.

Il ricorso è fondato.

La questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla registrazione dell'ordinanza con cui il Tribunale per i minori di Roma, nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato dal difensore d'ufficio di un minorenne,imputato per diversi reati in un procedimento penale,possa essere effettuata a debito ex art. 59,lett. b) del d.

P .

R . n. 131 del 1986.

Va, anzitutto, ricordato il principio di diritto afferma to dalle S ezioni U nite di questa C orte (sentenza n. /2009 ) se condo cui il procedimento di opposizione , d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agliausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Taleprincipio, espressamente dettato in relazione ai decreti di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, è stato ritenuto applica bil e , second o quanto affermato dalla Corte, Quarta Sezione Penale,nella sentenza n. 44810/2013 , « anche con riguardo ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio (essi stessi emessi in forza delle disposizioni di cui al ), stante l'identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette ipotesi.» Su detta tematica sono intervenute anche le Sezioni Unite Penali della Corte (sentenza n. 25931/2008)le quali hanno precisato che «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R..

Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).» Ne discende che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio di unimputato minore d’etàin procedimento penale , nel pretendere la giusta liquidazione degli onorari , ha agito «in forza di una propria autonoma legittimazionea tutela di un diritto soggettivo patrimoniale»e cioè per il recupero di un credito professionale nei confronti dell’Amministrazione, come previsto dall’art.118, d.P.R. n. 115 del 2002che recita : ” L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.

3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.” La questione devoluta aquesta Corte può essere risolta nel senso che l ’o rdinanza tassata rientra tra le ipotesi di registrazione a debito previste e disciplinate dall’art. 59, lett. lett.b) del d.P.R. n. 131 del 1986 .

In forza della suindicata norma: «

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non èammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;(…).» L’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio ed emessi in forza delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto introduce «una controversia di natura civile»per la tutela di un diritto spettante al professionista nei confronti di un’amministrazione dello Stato, che è "parte processuale" nel relativo procedimento, rientra nell’ambito dei «procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato» di cui al più volte richiamato art. 59, d.P.R. n. 131 del 1986.

In conclusione, l’originario ricorso dell’avv.to Monducci è fondato e merita di essere accolto.

Le spese processuali sono compensate in relazione alla assenza di precedenti giurisprudenzialidi legittimità, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito,accoglie l’originario ricorso del contribuente .

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 640,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27619/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, ex art. 86 cod.proc.civ. rappresentato e difeso dasé medesimo. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 954/2018 , depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza n . 954/2018, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso presentato dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] relativamente all'avviso di liquidazione dell'Ufficio per la registrazione dell'ordinanza giudiziale di liquidazione degli onorarinell’ambito di un procedimento penale che vedeva coinvolto, come imputato,un minorenne, difeso d’ufficio dal professionista. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente e ritenuto dalla CTP di Bologna , il giudizio proposto dall'avv . Monducci avverso il decreto di pagamento dei compensi è un giudizio di volontaria giurisdizione e non un giudizio contenzioso , sicché non trova applicazione l'art. 59 del d. P . R . n. 131 del 1986 e , conseguentemente , che l’ordinanzadel Tribunale per i minorennidi Roma, in data 21-22/5/2012, la quale aveva riformato il decreto di liquidazione impugnato e condannato l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese per la fase di opposizione, doveva essere sottoposta a registrazione, in applicazione dell’art. 10del d.P.R. n. 131 del 198 6 .Avverso tale decisioneil contribuente propone ricorso p e r cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt.84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, 15 del d.lgs.n.150 del 2011 e 702 bis cod.proc.civ. nonché degli artt.158, comma 1, lett c) del d.P.R. n. 115 del 2002 e 59 lett . b ) del d. P . R . n. 131 del 1986 , e deduceche la decisione della CTR erroneamente ha ritenuto inapplicabile l'art . 59 del T.U. del 26 aprile 1986 n. 131, considerand o non sussistente il presupposto fattuale che consente l'applicazione della normasulla “registrazione a debito”.Deduce, in particolare, ch e la decisione del giudice tributario di appello èdovuta ad una non corretta interpretazione de lle disposizioni richiamat e , non essendo dubitabile che l'imposta di registro sia da porre a carico dell'Amministrazione e che ciò comporti la prenotazione a debito dell'imposta stessa. Rileva infatti che nei casi in cui l'Amministrazione è condannata alle spese di lite l'imposta di registro dovrebbe in linea di principio essere rimborsata alla parte vittoriosa dalla soccombente. Conclude, pertanto, che nel caso di specie poiché la parte soccombente era l'Amministrazione per evitare unamera “partita di giro”allora tanto vale prenotarla a debito e non farla versare nemmeno alla parte vittoriosa. Il ricorso è fondato. La questione sottoposta all'esame della Corte attiene alla registrazione dell'ordinanza con cui il Tribunale per i minori di Roma, nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato dal difensore d'ufficio di un minorenne,imputato per diversi reati in un procedimento penale,possa essere effettuata a debito ex art. 59,lett. b) del d. P . R . n. 131 del 1986. Va, anzitutto, ricordato il principio di diritto afferma to dalle S ezioni U nite di questa C orte (sentenza n. /2009 ) se condo cui il procedimento di opposizione , d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agliausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Taleprincipio, espressamente dettato in relazione ai decreti di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, è stato ritenuto applica bil e , second o quanto affermato dalla Corte, Quarta Sezione Penale,nella sentenza n. 44810/2013 , « anche con riguardo ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio (essi stessi emessi in forza delle disposizioni di cui al ), stante l'identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette ipotesi.» Su detta tematica sono intervenute anche le Sezioni Unite Penali della Corte (sentenza n. 25931/2008)le quali hanno precisato che «Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).» Ne discende che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore d’ufficio di unimputato minore d’etàin procedimento penale , nel pretendere la giusta liquidazione degli onorari , ha agito «in forza di una propria autonoma legittimazionea tutela di un diritto soggettivo patrimoniale»e cioè per il recupero di un credito professionale nei confronti dell’Amministrazione, come previsto dall’art.118, d.P.R. n. 115 del 2002che recita : ” L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.” La questione devoluta aquesta Corte può essere risolta nel senso che l ’o rdinanza tassata rientra tra le ipotesi di registrazione a debito previste e disciplinate dall’art. 59, lett. lett.b) del d.P.R. n. 131 del 1986 . In forza della suindicata norma: « 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non èammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;(…).» L’opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio ed emessi in forza delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto introduce «una controversia di natura civile»per la tutela di un diritto spettante al professionista nei confronti di un’amministrazione dello Stato, che è "parte processuale" nel relativo procedimento, rientra nell’ambito dei «procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato» di cui al più volte richiamato art. 59, d.P.R. n. 131 del 1986. In conclusione, l’originario ricorso dell’avv.to Monducci è fondato e merita di essere accolto. Le spese processuali sono compensate in relazione alla assenza di precedenti giurisprudenzialidi legittimità, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito,accoglie l’originario ricorso del contribuente . Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna l ’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 640,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi ed
Sentenza Cassazione n. 16937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris