CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 02903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari nel procedimento nei confronti di: MUSICCO Saverio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/5/2021 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice competente, in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa all'udienza camerale del 28 maggio 2021, emessa all'esito del giudizio abbreviato, il tribunale di Foggia, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza del fatto di ricettazione di cui al primo comma 648 cod. pen., così come contestato, condannava l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. 1.1. Avverso detta sentenza ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari che lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla commisurazione della sanzione inflitta, posta al di sotto dei minimi edittali previsti per il delitto di ricettazione. 2. Il ricorso del Procuratore Generale è ammissibile e fondato, sotto il profilo della denunciata violazione di legge (Sez. 3, n. 31616, del 31/5/2019, Rv. 276047), avendo il giudice del rito abbreviato irrogato una pena illegale, in quanto inferiore al limite edittale minimo di due anni di reclusione ed euro 516 di multa (salva la riduzione per il rito nella misura fissa di un terzo). 2.1. La decisione impugnata, fermo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per il fatto contestato (qualificato ai sensi del primo comma dell'art. 648 cod. pen.), va pertanto annullata; trattandosi dell'annullamento di una sentenza inappellabile, il rinvio va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, cod. proc. pen., in favore di diverso giudice monocratico del medesimo tribunale di Foggia, per nuova commisurazione della sanzione. 3. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice monocratico del tribunale di Foggia. Dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente simo [OSCURATO:PERSONA] R 4,7/ DEPOSIT