CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 24 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta il 30 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Caltanissetta il 6 luglio 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi positivi suscettibili di positivo apprezzamento, elementi che nemmeno il ricorso indica in maniera sufficientemente specifica. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti di causa e quelli relativi alle due precedenti sentenze irrevocabili emesse a carico di Ferrara, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 1-3), sono state diffusamente illustrate le ragioni ostative al riconoscimento di una unitaria deliberazione criminosa tra le distinte condotte illecite, condotte che, oltre a essere distanti temporalmente, erano connotate da profili di eterogeneità, essendosi piuttosto espressione di una qualificata propensione a delinquere. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fattore della Cassa delle ammende. Così deci