CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 05725/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, ritenendo la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di tentato furto aggravato contestatogli ai sensi degli artt. 56 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (con oggetto il contenuto di un distributore automatico di snack e bevande ubicato all'interno dell'area di un distributore di carburante). 2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso il Tribunale di Cagliari, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il giudice ha ritenuto che il reato contestato rientrasse nel limite edittale di cinque anni, oltre al quale il legislatore ha stabilito che non si possa far luogo alla causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, errando nel non considerare che le circostanze aggravanti speciali, quali sono quelle configurate dall'art. 625 cod. pen., concorrono alla determinazione della pena ai fini della verifica dell'elemento ostativo previsto dalla disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nel caso di specie, il limite edittale massimo del delitto tentato di furto doppiamente aggravato ai sensi dell'art. 625, comma secondo arriva a sei anni ed otto mesi di reclusione, a fronte del limite ostativo collocato in una pena contenuta entro cinque anni. 3. [OSCURATO:PERSONA] Birritteri ha concluso per la fondatezza del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con specifico riguardo alla questione dedotta dal ricorrente e relativa alla determinazione dei limiti edittali massimi ostativi alla possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad "effetto speciale", questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen., in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. 4, n. 9157 del 31/1/2018, Passalacqua, Rv. 272190). La pronuncia si pone in linea con l'orientamento generale secondo cui le aggravanti di cui all'art. 625, cod. pen. sono pacificamente da qualificarsi come aggravanti ad effetto speciale, comportando un aumento della pena in misura superiore ad un terzo ed essendo la loro determinazione autonoma rispetto all'ipotesi criminosa tipica (così Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985, Crisci, Rv. 168341). [OSCURATO:PERSONA] non intende discostarsi da tale orientamento che, peraltro, corrisponde alla natura ed alla ratio dell'aggravamento sanzionatorio stabilito in misura diversa da quella ordinaria per determinate fattispecie di circostanze, incidenti, pertanto, profondamente sulla misura della sanzione penale collegata ad un determinato fatto di reato. Nondimeno, la disposizione dell'art. 131-bis cod. pen. prevede espressamente, al comma quarto, che, ai fini della determinazione della pena detentiva-limite ostativo, prevista nel primo comma, non si tenga conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. 2.1. Nel caso di specie, dunque, in cui il reato di furto è aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen., il giudice non poteva far luogo all'applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per mancanza dei presupposti di legge. Infatti, il limite massimo edittale del reato in contestazione, in base all'ultimo comma del citato art. 625, disciplinante il concorso di almeno due tra le circostanze aggravanti previste dalla suddetta disposizione normativa, si attesta sulla pena della reclusione fino a dieci anni, misura aggravatrice ben superiore a quella della maggiorazione standard per le circostanze "ordinarie", parti ad un terzo della pena massima edittale stabilita per l'ipotesi-madre di furto semplice. L'editto sanzionatorio massimo così determinato è superiore a quello previsto come limite applicativo dall'art. 131-bis, cod. pen., che riserva la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto ai soli reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. 3. La sentenza impugnata, dunque, afflitta da vizio di violazione di legge, deve essere annullata ed il rinvio deve essere disposto alla Corte d'Appello di Cagliari, per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso "per saltum". P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 6 dicembre 2021. I