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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12496/2026

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e-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppacchioli;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 422/2025, depositata il21/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della dott.

ClaudiaPedrelli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale di Roma.Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026RILEVATO CHE:1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per regolamento necessario dicompetenza avverso la sentenza n. 422/2025 del Tribunale di Bergamo,che ha dichiarato “la nullità per incompetenza del decreto ingiuntivo delTribunale di Bergamo” e ha dichiarato “l’incompetenza del medesimoTribunale e la competenza per territorio del Tribunale di Roma sulledomande” proposte dalla ricorrente, assegnando alle parti il termine di tremesi per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiaratocompetente.Era stato ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. - il pagamento del complessivo importo di euro 19.973,26 perfatture non pagate, relative alla fornitura di accessori per arredamento.[OSCURATO:SOCIETA]. ha sollevato eccezione diincompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, sostenendo lacompetenza del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 16 dell’accordocommerciale in essere tra le parti dal 2020, che prevedeva una derogaalla competenza territoriale e la competenza esclusiva del foro di Roma.Il Tribunale di Bergamo ha accolto l’eccezione di incompetenza: haritenuto applicabile l’art. 16 delle condizioni generali di fornituradell’“accordo economico anno 2020”, predisposto da [OSCURATO:PERSONA] esottoscritto dall’aderente [OSCURATO:SOCIETA], con sottoscrizione specifica dellaclausola di deroga della competenza; alla luce della mancata specificapattuizione di rinnovo salvo disdetta di cui all’art. 11 delle condizionigenerali, ha ritenuto che la prosecuzione di fatto del contratto abbiacomportato il rinnovo tacito del medesimo, con applicazione delle sueclausole, compresa quella relativa al foro convenzionale.2.

La resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensidell’art. 47, comma 5, c.p.c.Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte e la ricorrente hadepositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.

La ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in giudizio e lecomunicazioni intercorse tra le due società non possano che fare ritenerecome mai perfezionato tra le parti l’accordo commerciale anno 2020 o, insubordine, come mai rinnovato e in ogni caso non rinnovata la clausola dideroga della competenza.

Al riguardo propone cinque motivi, relativi iprimi tre al mancato perfezionamento dell’“accordo economico anno 2020”e gli ultimi due al suo mancato rinnovo.2.

I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, denunciano:a) il primo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367,1369, 1370 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; il Tribunale diBergamo ha dichiarato la propria incompetenza, avendo ritenuto chel’accordo commerciale anno 2020 del 30 settembre 2020 si siaperfezionato con la sola sottoscrizione e consegna del contratto firmatodalla ricorrente, non ritenendo necessaria la sottoscrizione e la consegnadel contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo il Tribunale ha violato iprincipi di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e seguentic.c., avendo ravvisato una espressa previsione di necessità dellasottoscrizione del contratto da parte di uno solo dei contraenti e nonavendo invece indagato se la volontà delle parti fosse quella di gravarleentrambe dell’onere di sottoscrizione;b) il secondo motivo contesta nullità della sentenza impugnata, inrelazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. pernon avere correttamente valutato la prova documentale costituita daltesto dell’accordo economico anno 2020 e delle inscindibili condizionigenerali; è censurabile l’errore in cui è incorso il Tribunale che ha ritenutoche si sia perfezionato l’accordo commerciale anno 2020 mediante la solaNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026sottoscrizione e consegna del contratto firmato da parte della ricorrente,non ritenendo necessaria la sottoscrizione e la consegna del contrattofirmato da parte di [OSCURATO:PERSONA];c) il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 29 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: anche se non fosse ritenuto sussistente l’onere di [OSCURATO:PERSONA] disottoscrivere le condizioni generali, le predette condizioni sarebberoinapplicabili alle fatture fatte valere dalla ricorrente, dato che il mancatoperfezionamento dell’accordo economico 2020 non può fare ritenerevalidamente pattuita la determinazione convenzionale del foro di cui allaclausola 16 delle condizioni generali, non soddisfacendo la previsionedell’art. 29 c.p.c., non riferendosi detto articolo ad alcun affare nascentedall’accordo economico che mai si è perfezionato.2.1.I motivi, che propongono la medesima censura sotto i diversi profilidella violazione di norme di legge (le norme di interpretazione delcontratto e di cui agli artt. 115 e 29 c.p.c.) e della nullità della sentenza,non colgono nel segno.

Il Tribunale ha fatto applicazione dei principi,enunciati da questa Corte e dai quali non vi è ragione di discostarsi,secondo i quali la clausola di deroga della competenza per territorio,predisposta da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altrocontraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approvaspecificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizionedi detta dichiarazione da parte del predisponente (v.

Cass. n. 4377/2017 eCass. n. 12739/2017, entrambe richiamate nella pronuncia impugnata).3.

Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il quarto motivo contesta violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 1341 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: il Tribunale ha ritenuto possibile il rinnovo di un contratto per fatticoncludenti se esso non è sottoposto alla forma scritta ad substantiam; intal modo il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non assoggettare alNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026requisito della forma scritta ad substantiam il contratto per cui è causa,nonostante tale contratto contempli al suo interno le clausole vessatoriepreviste dalle condizioni generali, tra le quali vi è la clausola intitolata“foro convenzionale”, che assume determinante rilevanza ai fini delladecisione del regolamento di competenza; delle due l’una, o l’accordocommerciale non si è rinnovato per fatti concludenti perché talune suecondizioni generali sono sottoposte alla forma scritta ad substantiam inquanto vessatorie, o l’accordo commerciale si è rinnovato per fatticoncludenti limitatamente all’accordo economico anno 2020; in ogni caso,la pattuizione dell’art. 16 è scaduta il 31 dicembre 2020, non potendoessersi rinnovata per comportamenti concludenti, con conseguente suainapplicabilità alla data del 6 marzo 2023, data in cui è stato depositatodalla ricorrente il ricorso monitorio per ottenere il pagamento di svariatefatture emesse tutte nel 2022; il giudice di merito, ritenendo che l’accordocommerciale 2020, composto dell’accordo economico 2020 e dellecondizioni generali, sia rapporto non assoggettato al requisito della formascritta ad substantiam, ha violato l’art. 1341 c.c.b) Il quinto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 1352 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: il Tribunale di Bergamo ha violato l’art. 1352 c.c. laddove haritenuto che l’accordo commerciale anno 2020 possa essersi rinnovato perfatti concludenti; il Tribunale ha correttamente deciso che la clausola n. 11che prevede il rinnovo in mancanza di disdetta risulta invalida ai sensidegli artt. 1342 e 1341 c.c., stante la mancata inclusione di essanell’elenco delle clausole specificamente approvate dalla ricorrente conl’ulteriore sottoscrizione; il Tribunale, però, ha poi ritenuto che lamancanza di una valida pattuizione espressa di rinnovo per il caso dimancata disdetta non esclude l’operatività di un rinnovo per fatticoncludenti, trattandosi di rapporto contrattuale non assoggettato alrequisito della forma scritta ad substantiam; si contesta che il rapportoNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026contrattuale non sia assoggettato al requisito della forma scritta adsubstantiam, in quanto l’accordo commerciale 2020 contempla svariateclausole vessatorie, tra cui quella dell’art. 16; la presenza nell’accordocommerciale di clausole vessatorie e di particolari condizioni ha fattoritenere alle due società di dovere stipulare per iscritto il contratto; èevidente la volontà delle parti di assoggettare alla forma scritta adsubstantiam qualunque rapporto riconducibile al contratto commercialeanno 2020 e alle gravose condizioni ivi previste, il che esclude lapossibilità che tale accordo possa essersi rinnovato per comportamenticoncludenti; non vi è dubbio che dal 1° gennaio 2021 la ricorrente hacontinuato a evadere gli ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], ma non è questo ilpunto, ciò che rileva è che l’evasione di ordini di acquisto di beni mobili “dimodestissimo valore” non ha comportato il rinnovo per comportamentoconcludente dell’accordo commerciale anno 2020, essendosi trattato dimero pagamento delle forniture sulla base di accordi e intese commercialiche contemplano anche particolari scontistiche, che è prassi riservare allatipologia di clientela cui appartiene [OSCURATO:PERSONA]; il formalismoconvenzionale adottato dalle due società è disciplinato dall’art. 1352 c.c.che prevede che, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare unadeterminata forma per la futura conclusione di un contratto, si presumeche la forma sia stata voluta per la validità di questo e la giurisprudenzaritiene che tale norma possa riferirsi anche agli accordi che seguono allaconclusione di un contratto; ne consegue che, se le due società avesserovoluto rinnovare l’accordo commerciale anno 2020, avrebbero dovutoadottare la forma scritta a pena di invalidità.3.1.I motivi sono fondati, nei termini che seguono.Secondo giurisprudenza risalente e mai contraddetta (v., per tutte, Cass.n. 2388/1974 e Cass. n. 20996/2020), in ogni questione di competenza laCassazione è anche giudice del fatto e, ai limitati fini di individuare ilgiudice competente e accertare se sia stato commesso un errore di rito,Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026può procedere al riesame degli atti e dei documenti già prodotti nei gradidi merito.

L’accordo economico anno 2020 concluso tra le parti è composto(oltre che di una “premessa”, di una sezione “economica”, di una sezione“premi per servizio di centrale acquisti”) di una sezione “condizionigenerali di fornitura”.

Di tali condizioni generali, è prevista la specificaapprovazione di alcune di esse, tra le quali non è indicata la clausola n. 11che, intitolata “Periodo di validità – disdetta”, prevede: “l’accordoeconomico e commerciale ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre2020 e si rinnova alla scadenza per uguale periodo di anno in anno, salvodisdetta che ciascuna parte potrà inviare all’altra parte tre mesi prima diogni scadenza annuale con comunicazione a/r o mediante pec”.

Invece, lacondizione n. 16 intitolata “Foro convenzionale” -in base alla quale “tuttele controversie derivanti dall’esecuzione dei singoli ordini e/o dallecondizioni generali e/o dall’accordo economico e commerciale, ivi inclusequelle inerenti alla loro validità, efficacia, risoluzione, estinzione, nonchéall’applicazione delle penali, sono di competenza esclusiva e inderogabiledel giudice del foro di Roma”- è stata specificamente approvata dallaricorrente.Come ha sottolineato il Tribunale di Bergamo, la clausola n. 11, nonessendo stata specificamente approvata ed essendo clausola che rientratra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., ove èespressamente indicata la tacita proroga o rinnovazione del contratto, nonè clausola efficace.

Ciò però non significa, come pure sostiene laricorrente, che le parti abbiano voluto escludere la possibilità di un rinnovotacito dell’accordo concluso tra le parti.

Risulta, infatti, che tale possibilitàsia stata contemplata dalle parti: nella scrittura integrativa avente lastessa data, e sottoscritta da entrambe, le parti hanno stipulato econvenuto (clausola n. 2 intitolata “Decorrenza - durata”) che gli effettidella scrittura si producono “per tutta la durata dell’accordo, incluse sueeventuali proroghe scritte o tacite”; da tale clausola è appunto ricavabileNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026che le parti hanno contemplato la possibilità di una proroga tacitadell’“accordo economico anno 2020”.Invece, va considerata e risulta fondata l’obiezione sollevata dallaricorrente, in ordine all’impossibilità del rinnovo tacito della clausolarelativa al foro esclusivo.

Cass. n. 37159/2021 ha sottolineato come laproroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da essoprevisti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra leparti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionalein esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge; ciò in quanto lacompetenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto serisulta da un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per viaargomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo esserel’enunciazione inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sullacomune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.L'esclusività – ha concluso Cass. n. 37159/2021 – non può pertantodiscendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazionicorrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto,in quanto l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validitàdella presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilitàdi annettere valore di clausola di deroga della competenza sine die a unapattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa; a tal fineoccorre una diversa ed esplicita clausola, correlata a una pattuizione altrae successiva.

A tali principi deve essere data continuità in questa sede, inquanto pienamente congruenti con quanto più volte enunciato dallaSuprema Corte, in ordine al fatto che la designazione convenzionale di unforo attribuisce a tale foro la competenza esclusiva solo se risulta unaenunciazione espressa, inequivoca e tale da non lasciare spazio a dubbisulla comune intenzione delle parti (Cass. n. 21362/2020, Cass. n.1838/2018, Cass. n. 18707/2014, Cass. n. 17449/2007).

Nella fattispecie,risulta evidente che, seppure le parti avevano rinnovato tacitamenteNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’accordo commerciale, in quella condotta non poteva essere in sécompresa la volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.4.

In conclusione il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza delTribunale di Bergamo, davanti al quale vanno rimesse le parti nei terminidi legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese delpresente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza del Tribunale di Bergamon. 422/2025 e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, davanti alquale rimette le parti, anche per la statuizione sulle spese del presenteregolamento di competenza, con termine per la riassunzione di tre mesi,decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione il 21 gennaio 2026 e, a seguito diriconvocazione, il 16 aprile 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppacchioli;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 422/2025, depositata il21/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona della dott. ClaudiaPedrelli, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiarazione dellacompetenza del Tribunale di Roma.Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026RILEVATO CHE:1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per regolamento necessario dicompetenza avverso la sentenza n. 422/2025 del Tribunale di Bergamo,che ha dichiarato “la nullità per incompetenza del decreto ingiuntivo delTribunale di Bergamo” e ha dichiarato “l’incompetenza del medesimoTribunale e la competenza per territorio del Tribunale di Roma sulledomande” proposte dalla ricorrente, assegnando alle parti il termine di tremesi per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiaratocompetente.Era stato ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. - su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. - il pagamento del complessivo importo di euro 19.973,26 perfatture non pagate, relative alla fornitura di accessori per arredamento.[OSCURATO:SOCIETA]. ha sollevato eccezione diincompetenza per territorio del Tribunale di Bergamo, sostenendo lacompetenza del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 16 dell’accordocommerciale in essere tra le parti dal 2020, che prevedeva una derogaalla competenza territoriale e la competenza esclusiva del foro di Roma.Il Tribunale di Bergamo ha accolto l’eccezione di incompetenza: haritenuto applicabile l’art. 16 delle condizioni generali di fornituradell’“accordo economico anno 2020”, predisposto da [OSCURATO:PERSONA] esottoscritto dall’aderente [OSCURATO:SOCIETA], con sottoscrizione specifica dellaclausola di deroga della competenza; alla luce della mancata specificapattuizione di rinnovo salvo disdetta di cui all’art. 11 delle condizionigenerali, ha ritenuto che la prosecuzione di fatto del contratto abbiacomportato il rinnovo tacito del medesimo, con applicazione delle sueclausole, compresa quella relativa al foro convenzionale.2. La resistente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria ai sensidell’art. 47, comma 5, c.p.c.Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte e la ricorrente hadepositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio,all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1. La ricorrente sostiene che la documentazione prodotta in giudizio e lecomunicazioni intercorse tra le due società non possano che fare ritenerecome mai perfezionato tra le parti l’accordo commerciale anno 2020 o, insubordine, come mai rinnovato e in ogni caso non rinnovata la clausola dideroga della competenza. Al riguardo propone cinque motivi, relativi iprimi tre al mancato perfezionamento dell’“accordo economico anno 2020”e gli ultimi due al suo mancato rinnovo.2. I primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, denunciano:a) il primo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367,1369, 1370 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; il Tribunale diBergamo ha dichiarato la propria incompetenza, avendo ritenuto chel’accordo commerciale anno 2020 del 30 settembre 2020 si siaperfezionato con la sola sottoscrizione e consegna del contratto firmatodalla ricorrente, non ritenendo necessaria la sottoscrizione e la consegnadel contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo il Tribunale ha violato iprincipi di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e seguentic.c., avendo ravvisato una espressa previsione di necessità dellasottoscrizione del contratto da parte di uno solo dei contraenti e nonavendo invece indagato se la volontà delle parti fosse quella di gravarleentrambe dell’onere di sottoscrizione;b) il secondo motivo contesta nullità della sentenza impugnata, inrelazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c. pernon avere correttamente valutato la prova documentale costituita daltesto dell’accordo economico anno 2020 e delle inscindibili condizionigenerali; è censurabile l’errore in cui è incorso il Tribunale che ha ritenutoche si sia perfezionato l’accordo commerciale anno 2020 mediante la solaNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026sottoscrizione e consegna del contratto firmato da parte della ricorrente,non ritenendo necessaria la sottoscrizione e la consegna del contrattofirmato da parte di [OSCURATO:PERSONA];c) il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 29 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: anche se non fosse ritenuto sussistente l’onere di [OSCURATO:PERSONA] disottoscrivere le condizioni generali, le predette condizioni sarebberoinapplicabili alle fatture fatte valere dalla ricorrente, dato che il mancatoperfezionamento dell’accordo economico 2020 non può fare ritenerevalidamente pattuita la determinazione convenzionale del foro di cui allaclausola 16 delle condizioni generali, non soddisfacendo la previsionedell’art. 29 c.p.c., non riferendosi detto articolo ad alcun affare nascentedall’accordo economico che mai si è perfezionato.2.1.I motivi, che propongono la medesima censura sotto i diversi profilidella violazione di norme di legge (le norme di interpretazione delcontratto e di cui agli artt. 115 e 29 c.p.c.) e della nullità della sentenza,non colgono nel segno. Il Tribunale ha fatto applicazione dei principi,enunciati da questa Corte e dai quali non vi è ragione di discostarsi,secondo i quali la clausola di deroga della competenza per territorio,predisposta da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altrocontraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approvaspecificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizionedi detta dichiarazione da parte del predisponente (v. Cass. n. 4377/2017 eCass. n. 12739/2017, entrambe richiamate nella pronuncia impugnata).3. Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il quarto motivo contesta violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 1341 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: il Tribunale ha ritenuto possibile il rinnovo di un contratto per fatticoncludenti se esso non è sottoposto alla forma scritta ad substantiam; intal modo il Tribunale ha erroneamente ritenuto di non assoggettare alNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026requisito della forma scritta ad substantiam il contratto per cui è causa,nonostante tale contratto contempli al suo interno le clausole vessatoriepreviste dalle condizioni generali, tra le quali vi è la clausola intitolata“foro convenzionale”, che assume determinante rilevanza ai fini delladecisione del regolamento di competenza; delle due l’una, o l’accordocommerciale non si è rinnovato per fatti concludenti perché talune suecondizioni generali sono sottoposte alla forma scritta ad substantiam inquanto vessatorie, o l’accordo commerciale si è rinnovato per fatticoncludenti limitatamente all’accordo economico anno 2020; in ogni caso,la pattuizione dell’art. 16 è scaduta il 31 dicembre 2020, non potendoessersi rinnovata per comportamenti concludenti, con conseguente suainapplicabilità alla data del 6 marzo 2023, data in cui è stato depositatodalla ricorrente il ricorso monitorio per ottenere il pagamento di svariatefatture emesse tutte nel 2022; il giudice di merito, ritenendo che l’accordocommerciale 2020, composto dell’accordo economico 2020 e dellecondizioni generali, sia rapporto non assoggettato al requisito della formascritta ad substantiam, ha violato l’art. 1341 c.c.b) Il quinto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione di norme didiritto e in particolare dell'art. 1352 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3,c.p.c.: il Tribunale di Bergamo ha violato l’art. 1352 c.c. laddove haritenuto che l’accordo commerciale anno 2020 possa essersi rinnovato perfatti concludenti; il Tribunale ha correttamente deciso che la clausola n. 11che prevede il rinnovo in mancanza di disdetta risulta invalida ai sensidegli artt. 1342 e 1341 c.c., stante la mancata inclusione di essanell’elenco delle clausole specificamente approvate dalla ricorrente conl’ulteriore sottoscrizione; il Tribunale, però, ha poi ritenuto che lamancanza di una valida pattuizione espressa di rinnovo per il caso dimancata disdetta non esclude l’operatività di un rinnovo per fatticoncludenti, trattandosi di rapporto contrattuale non assoggettato alrequisito della forma scritta ad substantiam; si contesta che il rapportoNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026contrattuale non sia assoggettato al requisito della forma scritta adsubstantiam, in quanto l’accordo commerciale 2020 contempla svariateclausole vessatorie, tra cui quella dell’art. 16; la presenza nell’accordocommerciale di clausole vessatorie e di particolari condizioni ha fattoritenere alle due società di dovere stipulare per iscritto il contratto; èevidente la volontà delle parti di assoggettare alla forma scritta adsubstantiam qualunque rapporto riconducibile al contratto commercialeanno 2020 e alle gravose condizioni ivi previste, il che esclude lapossibilità che tale accordo possa essersi rinnovato per comportamenticoncludenti; non vi è dubbio che dal 1° gennaio 2021 la ricorrente hacontinuato a evadere gli ordini ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], ma non è questo ilpunto, ciò che rileva è che l’evasione di ordini di acquisto di beni mobili “dimodestissimo valore” non ha comportato il rinnovo per comportamentoconcludente dell’accordo commerciale anno 2020, essendosi trattato dimero pagamento delle forniture sulla base di accordi e intese commercialiche contemplano anche particolari scontistiche, che è prassi riservare allatipologia di clientela cui appartiene [OSCURATO:PERSONA]; il formalismoconvenzionale adottato dalle due società è disciplinato dall’art. 1352 c.c.che prevede che, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare unadeterminata forma per la futura conclusione di un contratto, si presumeche la forma sia stata voluta per la validità di questo e la giurisprudenzaritiene che tale norma possa riferirsi anche agli accordi che seguono allaconclusione di un contratto; ne consegue che, se le due società avesserovoluto rinnovare l’accordo commerciale anno 2020, avrebbero dovutoadottare la forma scritta a pena di invalidità.3.1.I motivi sono fondati, nei termini che seguono.Secondo giurisprudenza risalente e mai contraddetta (v., per tutte, Cass.n. 2388/1974 e Cass. n. 20996/2020), in ogni questione di competenza laCassazione è anche giudice del fatto e, ai limitati fini di individuare ilgiudice competente e accertare se sia stato commesso un errore di rito,Numero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026può procedere al riesame degli atti e dei documenti già prodotti nei gradidi merito. L’accordo economico anno 2020 concluso tra le parti è composto(oltre che di una “premessa”, di una sezione “economica”, di una sezione“premi per servizio di centrale acquisti”) di una sezione “condizionigenerali di fornitura”. Di tali condizioni generali, è prevista la specificaapprovazione di alcune di esse, tra le quali non è indicata la clausola n. 11che, intitolata “Periodo di validità – disdetta”, prevede: “l’accordoeconomico e commerciale ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre2020 e si rinnova alla scadenza per uguale periodo di anno in anno, salvodisdetta che ciascuna parte potrà inviare all’altra parte tre mesi prima diogni scadenza annuale con comunicazione a/r o mediante pec”. Invece, lacondizione n. 16 intitolata “Foro convenzionale” -in base alla quale “tuttele controversie derivanti dall’esecuzione dei singoli ordini e/o dallecondizioni generali e/o dall’accordo economico e commerciale, ivi inclusequelle inerenti alla loro validità, efficacia, risoluzione, estinzione, nonchéall’applicazione delle penali, sono di competenza esclusiva e inderogabiledel giudice del foro di Roma”- è stata specificamente approvata dallaricorrente.Come ha sottolineato il Tribunale di Bergamo, la clausola n. 11, nonessendo stata specificamente approvata ed essendo clausola che rientratra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1341 c.c., ove èespressamente indicata la tacita proroga o rinnovazione del contratto, nonè clausola efficace. Ciò però non significa, come pure sostiene laricorrente, che le parti abbiano voluto escludere la possibilità di un rinnovotacito dell’accordo concluso tra le parti. Risulta, infatti, che tale possibilitàsia stata contemplata dalle parti: nella scrittura integrativa avente lastessa data, e sottoscritta da entrambe, le parti hanno stipulato econvenuto (clausola n. 2 intitolata “Decorrenza - durata”) che gli effettidella scrittura si producono “per tutta la durata dell’accordo, incluse sueeventuali proroghe scritte o tacite”; da tale clausola è appunto ricavabileNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026che le parti hanno contemplato la possibilità di una proroga tacitadell’“accordo economico anno 2020”.Invece, va considerata e risulta fondata l’obiezione sollevata dallaricorrente, in ordine all’impossibilità del rinnovo tacito della clausolarelativa al foro esclusivo. Cass. n. 37159/2021 ha sottolineato come laproroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da essoprevisti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra leparti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionalein esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge; ciò in quanto lacompetenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto serisulta da un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per viaargomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo esserel’enunciazione inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sullacomune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.L'esclusività – ha concluso Cass. n. 37159/2021 – non può pertantodiscendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazionicorrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto,in quanto l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validitàdella presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilitàdi annettere valore di clausola di deroga della competenza sine die a unapattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa; a tal fineoccorre una diversa ed esplicita clausola, correlata a una pattuizione altrae successiva. A tali principi deve essere data continuità in questa sede, inquanto pienamente congruenti con quanto più volte enunciato dallaSuprema Corte, in ordine al fatto che la designazione convenzionale di unforo attribuisce a tale foro la competenza esclusiva solo se risulta unaenunciazione espressa, inequivoca e tale da non lasciare spazio a dubbisulla comune intenzione delle parti (Cass. n. 21362/2020, Cass. n.1838/2018, Cass. n. 18707/2014, Cass. n. 17449/2007). Nella fattispecie,risulta evidente che, seppure le parti avevano rinnovato tacitamenteNumero registro generale 10115/2025Numero sezionale 122/2026Numero di raccolta generale 12496/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’accordo commerciale, in quella condotta non poteva essere in sécompresa la volontà di escludere la competenza dei fori ordinari.4. In conclusione il ricorso va accolto e va dichiarata la competenza delTribunale di Bergamo, davanti al quale vanno rimesse le parti nei terminidi legge; il giudice di merito provvederà anche in relazione alle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza del Tribunale di Bergamon. 422/2025 e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo, davanti alquale rimette le parti, anche per la statuizione sulle spese del presenteregolamento di competenza, con termine per la riassunzione di tre mesi,decorrente dalla data di comunicazione del deposito della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione il 21 gennaio 2026 e, a seguito diriconvocazione, il 16 aprile 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino
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