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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38331/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6, n. 25255 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Del resto proprio il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, secondo cui il delitto di sostituzione di persona non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis, c.p.,), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis, c.p. (cfr. Cass., Sez. 5, ez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206), evidenzia l'autonomia delle due fattispecie di reato, dunque l'autonoma configurabilità del reato di cui all'art. 494, c.p., quando, come nel caso in esame, sia commesso attraverso un documento materialmente contraffatto, sia pure utilizzando una semplice fotocopia.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Pavia, in data 3.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittigli al capo A) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva esibito la fotocopia del documento di identità di [OSCURATO:PERSONA], alterandola con l'apposizione della propria effigie, per stipulare un contratto di locazione, inducendo in errore l'agente immobiliare, in modo da ottenere la stipula definitiva del contratto di locazione di un immobile a nome della suddetta persona offesa, ignara di tutto

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 494, c.p., ad avviso del ricorrente non configurabile nel caso in esame, in cui ricorrono, piuttosto gli estremi del reato impossibile ovvero di un tentativo del tuto inidoneo, posto che la corte territoriale non ha considerato la mancanza di diligenza da parte dell'agente immobiliare, che non si comprende come non si sia reso conto dell'inganno perpetrato nei suoi confronti, senza tacere che il semplice uso della fotocopia contraffatta di un documento di identità non è idoneo ad integrare il reato in questione.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è preclusa la possibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6, n. 25255 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dall'imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Del resto proprio il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, secondo cui il delitto di sostituzione di persona non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis, c.p.,), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis, c.p. (cfr. Cass., Sez. 5, ez. 5, n. 23029 del 03/04/2017, Rv. 270206), evidenzia l'autonomia delle due fattispecie di reato, dunque l'autonoma configurabilità del reato di cui all'art. 494, c.p., quando, come nel caso in esame, sia commesso attraverso un documento materialmente contraffatto, sia pure utilizzando una semplice fotocopia. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Pavia, in data 3.7.2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 494, c.p., in rubrica ascrittigli al capo A) dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva esibito la fotocopia del documento di identità di [OSCURATO:PERSONA], alterandola con l'apposizione della propria effigie, per stipulare un contratto di locazione, inducendo in errore l'agente immobiliare, in modo da ottenere la stipula definitiva del contratto di locazione di un immobile a nome della suddetta persona offesa, ignara di tutto 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato di cui all'art. 494, c.p., ad avviso del ricorrente non configurabile nel caso in esame, in cui ricorrono, piuttosto gli estremi del reato impossibile ovvero di un tentativo del tuto inidoneo, posto che la corte territoriale non ha considerato la mancanza di diligenza da parte dell'agente immobiliare, che non si comprende come non si sia reso conto dell'inganno perpetrato nei suoi confronti, senza tacere che il semplice uso della fotocopia contraffatta di un documento di identità non è idoneo ad integrare il reato in questione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è preclusa la possibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa d
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