Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 154/1963
ECLI:IT:COST:1963:154
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA], il
Pretore di Avezzano, con ordinanza del 4 aprile 1962, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del R.D. 8
maggio 1904, n. 368 (che approva il regolamento per la esecuzione della
legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nella parte in cui
esso dispone che "il Prefetto promuove l'azione penale contro il
trasgressore allorché lo giudichi necessario ed opportuno", in quanto
tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 112, 2 e 32, primo
comma, della Costituzione.
Questa Corte, con ordinanza n. 115 del 20 dicembre 1962, osservava
che il Pretore aveva sollevato la questione di legittimità di una
norma non sottoposta al controllo di costituzionalità perché
contenuta in un regolamento e rimetteva gli atti allo stesso giudice,
il quale non aveva tenuto presenti altre disposizioni di legge, ed in
modo particolare l'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
F, dal quale l'art. 153 ha tratto letteralmente la impugnata
disposizione in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 61 del R.D.
22 marzo 1900, n. 195. Onde, con nuova ordinanza del 22 gennaio 1963,
emanata nello stesso procedimento, il Pretore ha proposto la questione
di legittimità costituzionale della norma contenuta nel terzo comma
dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, in relazione
all'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed in riferimento agli
artt. 112, 2 e 32, primo comma, della Costituzione.
L'ordinanza pone in rilievo che l'art. 378 sopraindicato non pone
una condizione di procedibilità, ammessa dal nostro ordinamento
giuridico siccome tendente a rimuovere un ostacolo al promuovimento
dell'azione penale, ma attribuisce non al P.M. bensì ad un funzionario
della pubblica Amministrazione l'esclusivo autonomo esercizio di
iniziativa penale e rimette alla sua valutazione discrezionale il
promuovimento dell'azione penale, violandone quindi i principi
fondamentali dell'ufficialità ed obbligatorietà, affermati dall'art.
112 della Costituzione.
Fa presente, ancora, che la norma in parola, subordinando l'azione
penale alla valutazione discrezionale ed insindacabile del Prefetto
(ora dell'ingegnere capo degli uffici del Genio civile per il disposto
dell'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688) ed impedendo, quindi,
il tempestivo, necessario intervento della autorità giudiziaria in
ordine ad un fatto che lede o pone in pericolo la salute pubblica,
appare altresì in contrasto con gli artt. 2 e 32, primo comma, della
Costituzione, con i quali la Repubblica avoca a sé la tutela della
salute come fondamentale diritto dell'individuo o della collettività.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 74 del 16 marzo
1963.
Non vi è stata costituzione di parti.
:
L'ordinanza del Pretore di Avezzano sottopone all'esame della Corte
la questione se l'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n.
2248, all. F (e quindi anche l'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n.
195) stabilendo che il Prefetto "promuove l'azione penale allorché lo
giudichi necessario ed opportuno" deroghi ai principi della
ufficialità ed obbligatorietà di detta azione, e quindi sia in
contrasto con l'art. 112 della Costituzione, per il quale il P.M. ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale. La questione non è fondata.
È da ritenere che la espressione "il Prefetto (ora l'ingegnere
capo del Genio civile per quanto riguarda la polizia idraulica),
promuove l'azione penale" ripetuta anche in altre vecchie disposizioni
di leggi speciali in materia di contravvenzioni sulle acque, sulle
opere pubbliche, sulla navigazione interna, ecc. non è tecnicamente
precisa, ma è usata in forma impropria per significare che l'autorità
amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità
giudiziaria fatti, che ritiene penalmente rilevabili e di richiedere il
procedimento penale.
Intesa in tali sensi, la impugnata norma si inquadra nel sistema
italiano che - a differenza di quel che avviene in legislazioni
straniere - non ammette - salvo tassative eccezioni - che altri organi
si sostituiscano al P. M. nel promovimento dell'azione penale. Non
viola, quindi, il precetto costituzionale dell'art. 112.
Contrasto col detto precetto non si ravvisa neppure sotto il
profilo della discrezionalità dell'organo amministrativo di riferire
all'autorità giudiziaria i fatti "quando lo giudichi necessario ed
opportuno". Ed invero, la norma impugnata contiene, nel suo complesso,
una disciplina speciale nel settore della tutela delle opere pubbliche,
atta a salvaguardare particolari interessi della pubblica
Amministrazione per quanto riguarda l'alterazione dello stato delle
cose, la riduzione in pristino, l'esecuzione di ufficio e la
riscossione delle spese. In conseguenza impone al Prefetto particolari
doveri anche nella valutazione di quelli che possono essere i reali
interessi dell'Amministrazione a promuovere un procedimento penale
contro i trasgressori. Pertanto, detta norma, attenendo al
comportamento di un organo amministrativo, non vale a limitare,
ostacolare o condizionare l'azione del P.M., il quale rimane sempre
libero di promuovere l'azione penale, quando comunque - con o senza
denunzia - venga a conoscenza della sussistenza del reato.
In realtà, la norma impugnata e la norma costituzionale invocata
dall'ordinanza sono dirette a soggetti diversi e disciplinano
differenti situazioni, essendo la prima volta a regolare l'attività
amministrativa in una fase anteriore al procedimento penale, ed
attenendo invece la seconda all'attività giurisdizionale.
Rimane con ciò assorbita l'altra questione sollevata
dall'ordinanza del Pretore, se cioè, il ripetuto art. 378,
subordinando alla valutazione discrezionale ed insindacabile di un
organo amministrativo l'intervento dell'autorità giudiziaria, in
ordine ad un fatto che può ledere o porre in pericolo la salute
pubblica, sia in contrasto con gli artt. 2 e 32, primo comma, della
Costituzione, per i quali la Repubblica garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, e tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e come interesse della collettività. Comunque, la
funzione di tutela sanitaria assunta dallo Stato ha obbiettivi di
prevenzione, affidati ad organi amministrativi, ai quali rimane
estranea l'attività giurisdizionale, onde erroneamente ritiene il
Pretore che la eliminazione delle cause che ledono o pongono in
pericolo la salute pubblica sia compito dell'autorità giudiziaria e
possa essere affidata al pronto intervento della stessa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 378, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
F, proposta dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 22 gennaio 1963
in relazione all'art. 153 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, ed all'art.
61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, ed in riferimento agli artt. 112, 2
e 32, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
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