CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 02264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11553/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] d el p atrimonio d i [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore p.t. -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Siena al RG n. 6791/2024 depositato i l 14/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 07/06/2024, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo al Tribunale di Siena avverso il decreto adottato il 28/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA], reso nella procedura di [OSCURATO:PERSONA] del Patrimonio di cui agli artt. 14 ter e s. l. 3/2012 relativa allo stesso debitore ricorrente. 2. Il reclamo proposto dal debitore ex art. 739 c.p.c. è stato respinto dal Tribunale di Siena, con il decreto n. 6656/2024, depositato il 14/11/2024. 3. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione il reclamante, sulla scorta di plurimi motivi di impugnazione. 4. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 15 gennaio 2026. Nessuno si è costituito per l’intimato liquidatore della procedura, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 14 novies, comma 1, della l. 3/2012, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c. Secondo il ricorrente, una volta ritenuto che l'inventario può coincidere con il deposito della prima perizia redatta dal Geom. Cresti depositata il 08/06/2022, il programma di liquidazione sarebbe dovuto essere depositato dal primo Liquidatore, poi sostituito, dott. [OSCURATO:PERSONA], entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre al contrario è stato solo recentemente depositato. La violazione del termine di giorni 30 previsto dal citato art. 14 novies determinerebbe la nullità della procedura liquidatoria e l’esigenza di arrestarne l’attività liquidatoria. 1.1. Il motivo è infondato, posto che il termine di redazione del programma di liquidazione di cui all’art. 14 novies, comma 1, l. n. 3/2012 non è previsto in alcun modo come perentorio e, tanto meno, a pena di nullità dell’intera procedura liquidatoria, il cui obiettivo è quello di procedere alla gestione e liquidazione integrale del patrimonio del debitore in vista del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, senza che in proposito sia predicabile l’esistenza di un “ termine fisso” di natura perentoria, iniziale o finale. Militano in questo senso considerazioni di carattere letterale e sistematico. Sotto il primo profilo, non può non rilevarsi come il dies a quo di decorrenza del termine previsto dal comma 1 del citato art. 14 novies sia di carattere “mobile”, ossia decorrente dal compimento di un precedente adempimento –la formazione dell’inventario – per il quale la disposizione inserita nell’art. 14 sexies non prevede testualmente alcun termine. Inoltre, anche la stessa durata quadriennale prevista all’ultimo comma dello stesso articolo 14 novies, viene prevista quale alternativa “minima” rispetto ad una indeterminata “completa esecuzione” del programma, di cui manca una predeterminazione perentoria. Dal punto di vista sistematico, poi, appare evidente che la stessa previsione di un termine di 30 giorni per la redazione del programma di liquidazione opera in una logica flessibile, appunto collegata alla precedente redazione dell’inventario e verifica dell’elenco dei creditori da parte dello stesso liquidatore; essa cioè risponde ad un’esigenza di programmazione che intende valorizzare le competenze professionali dei soggetti chiamati al delicato ruolo di liquidatore, importando anche nella procedura liquidatoria e per i soggetti sovraindebitati una nozione di sequenza ordinata e pianificabile, sia pur tendenzialmente, dell’attività esecutiva, già sperimentata nella procedura fallimentare (cfr. art. 104 ter l.fall., introdotto dalle riforme del 2006-2007, rispetto al quale la Relazione illustrativa esprimeva l’esigenza che l’attività di liquidazione non si svolgesse attraverso “operazioni diversificate, non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria”) ed oggi ribadita, con alcuni adattamenti, nella liquidazione giudiziale dall’art. 213 CCII e nella liquidazione controllata dall’art. 272 CCII. Può pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “ll termine di 30 giorni previsto dall’art. 14novies, comma 1, della l. n. 3 del 2012, ai fini della redazione del programma di liquidazione, non ha natura perentoria, maassolve ad una finalità di programmazione che mira, sotto la responsabilità del liquidatore, ad assicurare la ragionevole durata della procedura; ne consegue cheil relativo superamento non determina alcuna nullitàrispetto all’attività di liquidazione ed esecuzione del programma”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 14 novies –decies ed undecies della l. 3/2012; con tale motivo, in particolare, si eccepisce la nullità dello stato passivo della procedura, che non avrebbe tenuto conto o atteso l’esito di alcuni giudizi pendenti intesi ad accertare l’entità di alcuni crediti di natura bancaria. 2.1. Con il terzo motivo, sempre in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., si allega l’asserita violazione o falsa applicazione dell'art. 106 T.u.b. In particolare, si rileva che l’insinuazione allo stato passivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di crediti bancari, dovrebbe ritenersi viziata e nulla per mancato rispetto della citata disposizione contenuta nel testo unico bancario. 2.2. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto aggrediscono – pur sotto diversi profili – lo stato passivo della procedura, appaiono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., perché il debitore sottoposto a procedura concorsuale liquidatoria – ha già detto questa Corte - non è legittimato ad impugnare lo stato passivo, stante la sua estraneità al procedimento di formazione di esso, che la legge affida ad un organo della procedura come il curatore (nella procedura fallimentare o di liquidazione giudiziale) o, in questo caso, il liquidatore. Valga per tutte il rinvio alla recente Sez. 1, ord. n. 11447 del 30/04/2025, alla quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter della l. n. 3 del 2012, non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare il decreto di formazione dello stato passivo, a termini degli artt. 14-octies, comma 4 e 10, comma 6, della l. n. 3 del 2012, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore (in precedenza, vds. Sez. 1, ord. n. 29156 del 12/11/2024, con riguardo alla procedura fallimentare). 3. Con il quarto motivo di ricorso, invece, il debitore contesta, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 936- 2755 – 2770 e 2777 c.c. In buona sostanza, si sostiene l’esistenza di un diritto del debitore di percepire un compenso per la custodia dei beni della procedura. Anche tale motivo appare sotto più profili inammissibile. Si deve, infatti, osservare che, con la nomina , i l liquidatore assume , ai sensi dell’art. 14 noviescomma 2 l. n. 3/2012, l’amministrazione dei beni ricompresi nella procedura con una finalità di gestione provvisoria e conversione in denaro al fine di soddisfare i creditori, mentre il debitore risulta semplicemente tenuto ex lege a cooperare per il miglior esito della procedura così che, certamente, egli non può pretendere compensi per un comportamento al quale è di per sé tenuto per obbligo discendente dalla rivisitazione del suo ruolo in base ad un diverso statuto normativo della sua posizione, pena la possibile perdita del beneficio dell’esdebitazione, secondo quanto prevede l’art. 14-terdecies l. n. 3/2012 ratione temporisapplicabile. Il motivo difetta, altresì, di specificità, perché il ricorrente, pur citando un decreto del giudice delegato che gli avrebbe lasciato la disponibilità di alcuni beni (deve ritenersi sulla scorta della facoltà prevista dall’art. 14 quinquies, comma 2, lett. e) della l. n. 3/2012 qui applicabile) non spiega perché da tale provvedimento dovrebbe discendere il diritto ad ottenere compensi di custodia o il rimborso di spese che appaiono genericamente indicate e prive di alcuna sufficiente specificazione volta ad individuarne l’eventuale carattere conservativo o meno, la indispensabilità, le cause che ne hanno determinato l’insorgenza, l’effettivo sostenimento e con quali modalità. 4. Il quinto motivo di doglianza, infine, deduce ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. un’asserita violazione o falsa applicazione degli artt. 2755 – 2770 – 2777 c.c. Il ricorrente vorrebbe in tal modo che venisse riconosciuta la prededuzione al proprio legale, per l’attività propedeutica svolta in vista della presentazione della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio. Anche tale motivo appare inammissibile. Oltre a quanto già osservato al par. 2.2., in ordine alla carenza di legittimazione del debitore ad impugnare lo stato passivo della propria procedura concorsuale liquidatoria, il motivo mira inammissibilmente al riconoscimento della prededuzione in favore di un soggetto diverso dal ricorrente – riguardando perciò una pretesa ampliativa che – anche in astratto – riguarda la sfera soggettiva di un terzo professionista, come tale dovendo al più essere coltivata da quest’ultimo, nelle forme e nei termini ex lege previsti per l’insinuazione e l’eventuale opposizione allo stato passivo. 5. In definitiva, pertanto, il ricorso deve essere respinto, non dovendosi provvedere alla condanna sulle spese, tuttavia, in assenza di costituzione della parte intimata. Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge, a carico della parte ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo