CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 agosto 2022
Cassazione n. 24311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Potenza; visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza in data 22/09/2022 ha accolto il riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nella qualità il primo di titolare delle quote societarie ed il secondo di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso in data 01/08/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza in relazione alle condotte oggetto di imputazione provvisoria ai capi d) ed e) (artt. 81, 648-ter.1. cod. pen.), con restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza in data 04/11/2022 ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Potenza lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza della motivazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato tardivamente, in considerazione dei termini previsti per legge ai sensi degli artt. 325 e 585 cod. proc. pen. che prevedono per l'impugnazione del provvedimento in esame un termine di quindici giorni. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo è, difatti, emerso che il Pubblico ministero ricorrente ha depositato il ricorso in data 04/11/2022, mentre il provvedimento del Tribunale di Potenza è stato comunicato alle parti in data 07/10/2022 come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna in atti. Il ricorso risulta, dunque, depositato oltre il termine consentito ai sensi del combinato disposto degli artt. 325 e 585 cod. proc. pen. Questa Corte ha difatti affermato, con principio che qui si intende ribadire, che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure c:autelari reali non è quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio, decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra, Rv. 275190-01; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Miccichè, Rv. 265559-01). Si è in tal senso chiarito che: «è insegnamento del tutto risalente e mai smentito che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma primo, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma secondo dello stesso art. 585 cod. proc. pen., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza» (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701). Con l'ulteriore precisazione che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. e avente per oggetto l'annullamento di misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari non è quello di dieci giorni previsto dall'art.311, comma primo, dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 (il quale fa riferimento solo ai commi terzo e quarto dell'art. 311), bensì quello di quindici giorni, previsto in via generale dall'art. 585, comma primo, lett. a) per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio (Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Micciché e altri, Rv. 265559; Sez. 1, n. 3962 del 05/06/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 207954; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, Ficarra, Rv. 275190-01). 2. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 f