CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 47944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 19 dicembre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 ter, 624, 625, 497 bis cod.pen. allo stesso ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Caricaterra, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 IL CONSIGLIERE T. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SECONnA SF_;:!ONE PENALE Il DIC. 2023 IL F