CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo sulla penale responsabilità (destinazione illecita della droga) da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla nozione del vizio di travisamento di emergenze processuali; nonché da critiche volte a denunciare asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, vizi che dalla lettura del provvedimento impugnato risultano essere inesistenti, posto che la motivazione è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali; - il secondo motivo e il terzo motivo (rispettivamente sulla ritenuta recidiva e sul diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza) da critiche afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sui punti (pp. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec