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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 24273/2026

Testo disponibile della fonte

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te con mandato –avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D’APPELLO diL’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 627/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2625/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di LN’Aumqeuroi ldai r,a ccolta generale 24273/2026accogliendo il gravame dell’Inps, ha rigettato il ricorso propostDoat a pubblicazione 30/07/2026dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l’accertamentodella non debenza dei contributi da versare alla Gestioneseparata ex lege n. 335 del 1995 richiesti dall’Istitutoprevidenziale mediante avviso bonario ricevuto dalprofessionista in data 12 luglio 2019.

La Corte ha affermato cheil termine di prescrizione dei contributi relativi all’anno 2013,pacificamente quinquennale, aveva iniziato a decorrere dal 20agosto 2014 in forza di quanto previsto dal d.P.C.M. 13 giugno2014, con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenutodal Tribunale, quando l'avviso bonario era stato ricevuto ilsuddetto termine di prescrizione non era ancora spirato.2.

Avverso detta pronuncia l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione.

L’Inps ha depositato procura.3.

All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.P.C.M. 13 giugno2014 e dell’art. 3quater del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44del 2012, per avere la Corte d’appello erroneamente individuatonel 20 agosto 2014 la data di decorrenza del termine diprescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2013, senza tuttaviaconsiderare che la scadenza del termine per il versamentodell’imposta per le persone fisiche, già fissato per il 16 giugno- 2 -2014, era stato prorogato sino al 7 luglio 2014 dal ciNtuamteoro registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026d.P.C.M.

Numero di raccolta generale 24273/20262.

Il motivo è da ritenersi fondato per le ragioni enunciate iDnat a pubblicazione 30/07/2026plurime ordinanze di questa Corte relative a fattispecie analoghea quella oggetto di causa, le cui motivazioni sono da intendersiqui richiamate anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (v., tra le tante,Cass. n. 28565 del 2022, Cass. n. 22309 del 2022, Cass. n.10273 del 2021 e Cass. n. 32467 del 2021);2.1.

Va innanzitutto ricordato che la prescrizione dei contributidecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativopagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, Cass.n. 19403 del 2019 e Cass. n. 1557 del 2020).

L’obbligazionecontributiva, difatti, nasce in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all’obbligazione tributaria (v.

Cass. n. 10273 del 2021).2.2.

Per quanto il debito contributivo sorga sulla base dellaproduzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazionedecorre dal momento in cui scadono i relativi termini dipagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935,convertito in l. n. 1155 del 1936, secondo cui i contributiobbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributidovevano essere versati».2.3.

I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art.18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, in base al quale «iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli entiprevidenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle- 3 -Numero registro generale 314/2022gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entroN umero sezionale 2625/2026Numero di raccolta generale 24273/2026gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovutDeat a pubblicazione 30/07/2026in base alla dichiarazione dei redditi».Assume rilievo anche l’art. 12, comma 5, del citato d.lgs. n. 241,che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri la possibilità di modificare i termini riguardanti gliadempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributidovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenzegenerali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabilid’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.Il d.P.C.M. rinviene, dunque, il proprio fondamento nella fonteprimaria che ne autorizza l’intervento e si configura come unad integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. (v.

Cass. n. 17970del 2022).2.4.

Nel caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13giugno 2014, emanato giusta la previsione generale delmenzionato art. 12, ha previsto, per quanto qui rileva, che «… icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi [...] entro il 16 giugno 2014, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoredi cui all’articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare nonsuperiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dalrelativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia edelle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 7 luglio2014, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dall’8 luglio2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).- 4 -2.5.

Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, quNeusmtearo registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, aNlulmoerroc hdi éra ccolta generale 24273/2026esercitino attività economiche per le quali sono stati elaboraDtait a pubblicazione 30/07/2026gli studi di settore.

Il differimento, dunque, non si applicasoltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studisono fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime di imposizione (v.

Cass. n. 10273 del 2021).Pertanto, ai fini di detto differimento rileva il dato oggettivo dellosvolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle perle quali siano state elaborati studi di settore e non la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizioneal regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze deglistudi medesimi (v., tra le tante, Cass. n. 10273 del 2021, Cass.n. 24047 del 2022, Cass. n. 33171 del 2022, Cass. n. 26300 del2023, Cass. n. 26806 del 2023 e Cass. n. 16059 del 2026).2.6.

Il termine di scadenza quinquennale, dunque, risultavadifferito al 7 luglio 2014 in virtù della previsione dell’art. 1,comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., mentre è irrilevante laprevisione di cui alla successiva lett. b), in considerazione dellaprevisione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. n. 21472 del 2020).Ed infatti, con riferimento al secondo termine per il pagamento(nel caso in esame, fissato al 20 agosto 2014), questa Corte hachiarito che la diversa data offerta dal legislatore al contribuentegià maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributivasi aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degliinteressi corrispettivi in misura predeterminata per legge – nonmuta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e- 5 -neanche connota diversamente la condotta inadempiente, Nnumoenro registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026trattandosi di un termine alternativo per l’adempNiummeeron dti ora ccolta generale 24273/2026dell’obbligazione contributiva (v.

Cass. n. 24186 del 2024, chDeat a pubblicazione 30/07/2026richiama, sul punto, Cass. n. 37526 del 2022; nello stesso sensocfr., altresì, Cass. n. 19858 del 2025).2.7.

Di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione,in relazione ai contributi per l’anno 2013, va individuato non già,come si afferma nella sentenza impugnata, nel 20 agosto 2014,bensì nel 7 luglio 2014.

È in relazione a tale data, dunque, cheè necessario valutare l’idoneità dell’avviso inviato dall’Inps adinterrompere il decorso del termine di prescrizione dei contributirichiesti.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello diL’Aquilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovoesame della fattispecie attenendosi ai principi sopra descritti.Quale giudice del rinvio, alla Corte di merito compete anche laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te con mandato –avverso la sentenza n. 413/2021 della CORTE D’APPELLO diL’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 627/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2625/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di LN’Aumqeuroi ldai r,a ccolta generale 24273/2026accogliendo il gravame dell’Inps, ha rigettato il ricorso propostDoat a pubblicazione 30/07/2026dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l’accertamentodella non debenza dei contributi da versare alla Gestioneseparata ex lege n. 335 del 1995 richiesti dall’Istitutoprevidenziale mediante avviso bonario ricevuto dalprofessionista in data 12 luglio 2019. La Corte ha affermato cheil termine di prescrizione dei contributi relativi all’anno 2013,pacificamente quinquennale, aveva iniziato a decorrere dal 20agosto 2014 in forza di quanto previsto dal d.P.C.M. 13 giugno2014, con la conseguenza che, a differenza di quanto ritenutodal Tribunale, quando l'avviso bonario era stato ricevuto ilsuddetto termine di prescrizione non era ancora spirato.2. Avverso detta pronuncia l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione. L’Inps ha depositato procura.3. All’esito della camera di consiglio del 26 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 1 del d.P.C.M. 13 giugno2014 e dell’art. 3quater del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44del 2012, per avere la Corte d’appello erroneamente individuatonel 20 agosto 2014 la data di decorrenza del termine diprescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2013, senza tuttaviaconsiderare che la scadenza del termine per il versamentodell’imposta per le persone fisiche, già fissato per il 16 giugno- 2 -2014, era stato prorogato sino al 7 luglio 2014 dal ciNtuamteoro registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026d.P.C.M. Numero di raccolta generale 24273/20262. Il motivo è da ritenersi fondato per le ragioni enunciate iDnat a pubblicazione 30/07/2026plurime ordinanze di questa Corte relative a fattispecie analoghea quella oggetto di causa, le cui motivazioni sono da intendersiqui richiamate anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. (v., tra le tante,Cass. n. 28565 del 2022, Cass. n. 22309 del 2022, Cass. n.10273 del 2021 e Cass. n. 32467 del 2021);2.1. Va innanzitutto ricordato che la prescrizione dei contributidecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativopagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, Cass.n. 19403 del 2019 e Cass. n. 1557 del 2020). L’obbligazionecontributiva, difatti, nasce in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all’obbligazione tributaria (v. Cass. n. 10273 del 2021).2.2. Per quanto il debito contributivo sorga sulla base dellaproduzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazionedecorre dal momento in cui scadono i relativi termini dipagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935,convertito in l. n. 1155 del 1936, secondo cui i contributiobbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributidovevano essere versati».2.3. I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art.18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, in base al quale «iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli entiprevidenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle- 3 -Numero registro generale 314/2022gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entroN umero sezionale 2625/2026Numero di raccolta generale 24273/2026gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovutDeat a pubblicazione 30/07/2026in base alla dichiarazione dei redditi».Assume rilievo anche l’art. 12, comma 5, del citato d.lgs. n. 241,che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri la possibilità di modificare i termini riguardanti gliadempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributidovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenzegenerali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabilid’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.Il d.P.C.M. rinviene, dunque, il proprio fondamento nella fonteprimaria che ne autorizza l’intervento e si configura come unad integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 cit. (v. Cass. n. 17970del 2022).2.4. Nel caso di specie, l’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. 13giugno 2014, emanato giusta la previsione generale delmenzionato art. 12, ha previsto, per quanto qui rileva, che «… icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi [...] entro il 16 giugno 2014, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settoredi cui all’articolo 62bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare nonsuperiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dalrelativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia edelle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 7 luglio2014, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dall’8 luglio2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da versaredello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b).- 4 -2.5. Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, quNeusmtearo registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, aNlulmoerroc hdi éra ccolta generale 24273/2026esercitino attività economiche per le quali sono stati elaboraDtait a pubblicazione 30/07/2026gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applicasoltanto a coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studisono fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime di imposizione (v. Cass. n. 10273 del 2021).Pertanto, ai fini di detto differimento rileva il dato oggettivo dellosvolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle perle quali siano state elaborati studi di settore e non la condizionesoggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizioneal regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze deglistudi medesimi (v., tra le tante, Cass. n. 10273 del 2021, Cass.n. 24047 del 2022, Cass. n. 33171 del 2022, Cass. n. 26300 del2023, Cass. n. 26806 del 2023 e Cass. n. 16059 del 2026).2.6. Il termine di scadenza quinquennale, dunque, risultavadifferito al 7 luglio 2014 in virtù della previsione dell’art. 1,comma 1, lett. a), del d.P.C.M. cit., mentre è irrilevante laprevisione di cui alla successiva lett. b), in considerazione dellaprevisione della maggiorazione a titolo di interessecorrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e lavolontà di istituire una forma di agevolazione per il suopagamento (così, fra altre, Cass. n. 21472 del 2020).Ed infatti, con riferimento al secondo termine per il pagamento(nel caso in esame, fissato al 20 agosto 2014), questa Corte hachiarito che la diversa data offerta dal legislatore al contribuentegià maturo e scaduto – tant’è che all’obbligazione contributivasi aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degliinteressi corrispettivi in misura predeterminata per legge – nonmuta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e- 5 -neanche connota diversamente la condotta inadempiente, Nnumoenro registro generale 314/2022Numero sezionale 2625/2026trattandosi di un termine alternativo per l’adempNiummeeron dti ora ccolta generale 24273/2026dell’obbligazione contributiva (v. Cass. n. 24186 del 2024, chDeat a pubblicazione 30/07/2026richiama, sul punto, Cass. n. 37526 del 2022; nello stesso sensocfr., altresì, Cass. n. 19858 del 2025).2.7. Di conseguenza, il dies a quo del termine di prescrizione,in relazione ai contributi per l’anno 2013, va individuato non già,come si afferma nella sentenza impugnata, nel 20 agosto 2014,bensì nel 7 luglio 2014. È in relazione a tale data, dunque, cheè necessario valutare l’idoneità dell’avviso inviato dall’Inps adinterrompere il decorso del termine di prescrizione dei contributirichiesti.3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la sentenzaimpugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello diL’Aquilia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovoesame della fattispecie attenendosi ai principi sopra descritti.Quale giudice del rinvio, alla Corte di merito compete anche laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinviaper un nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 6 -
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